Causa C-97/05
Mohamed Gattoussi
contro
Stadt Rüsselsheim
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt)
«Accordo euromediterraneo — Lavoratore tunisino autorizzato a soggiornare in uno Stato membro e ad esercitarvi un’attività lavorativa — Principio di non discriminazione quanto alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento — Riduzione della durata di validità del permesso di soggiorno»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 6 aprile 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006
Massime della sentenza
1. Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Effetto diretto
(Accordo euromediterraneo di associazione CE-Tunisia, art. 64, n. 1)
2. Accordi internazionali — Accordo euromediterraneo di associazione CE-Tunisia — Lavoratori tunisini occupati in uno Stato membro
(Accordo euromediterraneo di associazione CE-Tunisia, art. 64, n. 1)
1. Una disposizione di un accordo concluso dalle Comunità con Stati terzi dev’essere considerata dotata di efficacia diretta quando, avuto riguardo al suo tenore, nonché all’oggetto e alla natura dell’accordo, stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, per quanto riguarda la sua attuazione o i suoi effetti, all’intervento di alcun atto ulteriore.
Ciò vale per l’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo di associazione CE-Tunisia.
(v. punti 25-28)
2. L’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo di associazione CE-Tunisia dev’essere interpretato nel senso che esso è idoneo a produrre effetti sul diritto di soggiorno di un cittadino tunisino nel territorio di uno Stato membro, qualora il detto cittadino sia stato regolarmente autorizzato da tale Stato ad esercitare nel territorio del medesimo un’attività lavorativa per un periodo eccedente la durata del suo permesso di soggiorno. Comunque, risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo, nonché dalla Dichiarazione comune relativa a tale norma, adottata dalle parti contraenti nell’Atto finale dell’accordo medesimo, che la disposizione in questione non è intesa di per sé a disciplinare il diritto di soggiorno dei cittadini tunisini negli Stati membri.
Pertanto, l’Accordo euromediterraneo, non prefiggendosi una qualsivoglia realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, non vieta in linea di principio ad uno Stato membro di adottare misure riguardanti il diritto di soggiorno di un cittadino tunisino che esso aveva inizialmente autorizzato a entrare nel suo territorio e ad esercitarvi un’attività lavorativa, e la circostanza che un provvedimento di questo tipo obblighi l’interessato a porre fine, prima del termine pattuito nel contratto stipulato con il suo datore di lavoro, al suo rapporto di lavoro nello Stato membro ospitante non ha, in linea generale, alcuna incidenza su questa interpretazione.
Tuttavia lo Stato membro ospitante, ove abbia inizialmente concesso al lavoratore migrante precisi diritti afferenti all’esercizio di un’attività lavorativa, più estesi di quelli che gli ha conferito in materia di soggiorno, non può rimettere in discussione la situazione di tale lavoratore per motivi che non siano connessi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, quali l’ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica. Infatti, non si può ammettere che gli Stati membri intervengano sul divieto di discriminazione sancito dall’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo limitandone l’efficacia pratica mediante disposizioni di diritto nazionale.
(v. punti 35-37, 39-40, 43 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 dicembre 2006 (*)
«Accordo euromediterraneo – Lavoratore tunisino autorizzato a soggiornare in uno Stato membro e ad esercitarvi un’attività lavorativa – Principio di non discriminazione quanto alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento – Riduzione della durata di validità del permesso di soggiorno»
Nel procedimento C‑97/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) con decisione 25 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 23 febbraio 2005, nella causa tra
Mohamed Gattoussi
e
Stadt Rüsselsheim,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, nonché dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič ed E. Levits (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Gattoussi, dalla sig.ra. P. von Schumann, Rechtsanwältin;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalle C. Schulze‑Bahr e U. Bender, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dal sig. G. Karipsiadis e dalla sig.ra T. Papadopoulou, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Rozet e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 aprile 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, con la decisione del Consiglio e della Commissione 26 gennaio 1998, 98/238/CE, CECA (GU L 97, pag. 1; in prosieguo: l’«Accordo euromediterraneo»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Gattoussi, cittadino tunisino, e la Stadt Rüsselsheim (Comune di Rüsselsheim, Germania), avente ad oggetto la decisione del sindaco di quest’ultima che ha disposto la limitazione a posteriori della durata di validità dell’autorizzazione di soggiorno dell’interessato, il quale, alla data di adozione di tale provvedimento, era titolare di un permesso di lavoro a tempo indeterminato ed esercitava un’attività lavorativa.
Contesto normativo
Accordo euromediterraneo
3 L’art. 64 dell’Accordo euromediterraneo, contenuto nel titolo VI di quest’ultimo, intitolato «Cooperazione sociale e culturale», e più precisamente nel capitolo I, dal titolo «Disposizioni relative ai lavoratori», è così formulato:
«1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.
2. Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un’attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
3. La Tunisia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio».
4 L’art. 66 dell’Accordo euromediterraneo aggiunge quanto segue:
«Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite».
5 La Dichiarazione comune relativa all’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo, adottata dalle parti contraenti nell’Atto finale dell’accordo medesimo (in prosieguo: la «Dichiarazione comune»), precisa inoltre quanto segue:
«Non si potrà invocare l’articolo 64, paragrafo 1, per quanto riguarda l’assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali (...)».
6 A norma dell’art. 91 dell’Accordo euromediterraneo, la Dichiarazione comune costituisce parte integrante dell’accordo stesso.
Disposizioni pertinenti del diritto tedesco
7 L’art. 12, n. 2, della Legge sugli stranieri (Ausländergesetz), nella versione del 23 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1842; in prosieguo l’«AuslG»), così dispone:
«L’autorizzazione di soggiorno viene rilasciata a tempo determinato ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, a tempo indeterminato. Qualora venga meno uno dei presupposti essenziali per il suo rilascio, la sua proroga o la determinazione della sua durata di validità, l’autorizzazione di soggiorno a tempo determinato può costituire l’oggetto di una limitazione a posteriori della sua durata».
8 A norma dell’art. 19, n. 1, dell’AuslG, in caso di venir meno della comunione di vita coniugale, il coniuge straniero acquisisce un autonomo diritto di soggiorno qualora, in particolare, la comunione di vita sia legittimamente sussistita nel territorio tedesco per almeno due anni, oppure qualora, per evitare al detto coniuge una situazione di particolare difficoltà, sia necessario consentirgli di prolungare il suo soggiorno, sempreché non sia esclusa la possibilità di rilascio a suo favore di un’autorizzazione di soggiorno a tempo indeterminato.
9 Ai sensi dell’art. 284 del Libro terzo del Codice delle materie sociali (Sozialgesetzbuch), nella versione del 24 marzo 1997 (BGBl. I, pag. 594; in prosieguo: il «SGB III»), gli stranieri possono esercitare un’attività lavorativa soltanto con l’autorizzazione dell’Agenzia per il lavoro e possono essere assunti unicamente se in possesso di tale autorizzazione. Il n. 5 dell’articolo suddetto precisa che l’autorizzazione di lavoro può essere rilasciata soltanto se lo straniero è in possesso di un’autorizzazione di soggiorno.
Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali
10 Il 30 agosto 2002 il sig. Gattoussi ha sposato una cittadina tedesca. Per l’ingresso in Germania gli è stato concesso un visto per ricongiungimento familiare dall’ambasciata tedesca di Tunisi.
11 Il 24 settembre 2002 il sig. Gattoussi ha ottenuto un titolo di soggiorno della validità di tre anni dal sindaco di Rüsselsheim, comune nel quale la coppia aveva deciso di stabilirsi.
12 Il 22 ottobre 2002 l’Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) di Darmstadt ha concesso al sig. Gattoussi un permesso di lavoro a tempo indeterminato, nel quale era indicato che trovava applicazione l’art. 284 del SGB III.
13 L’11 marzo 2003 il sig. Gattoussi ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, successivamente prorogato fino al 31 marzo 2005.
14 Dopo essere stato informato dalla moglie del sig. Gattoussi che costei viveva separata dal marito dal 1° aprile 2004, il sindaco di Rüsselsheim, con provvedimento in data 23 giugno 2004, ha limitato la durata di validità dell’autorizzazione di soggiorno del sig. Gattoussi, disponendone la scadenza alla data di notifica del provvedimento stesso, con obbligo di lasciare immediatamente il territorio tedesco a pena di espulsione verso la Tunisia.
15 Tale provvedimento era fondato, da un lato, sul fatto che la giustificazione iniziale del titolo di soggiorno concesso al sig. Gattoussi risultava non più sussistente, in quanto egli non viveva più con sua moglie, e, dall’altro, sull’assunto secondo cui, nell’ordinamento giuridico tedesco, un permesso di lavoro a tempo indeterminato non conferirebbe alcun diritto al proseguimento di un’attività di lavoro dipendente, nonché alla proroga del soggiorno, autonomo rispetto all’autorizzazione di soggiorno e avente una portata superiore a quest’ultima.
16 Il detto provvedimento prendeva altresì in considerazione il fatto che il sig. Gattoussi non sarebbe stato titolare di alcun autonomo diritto di soggiorno. Infatti, egli non avrebbe potuto avvalersi delle disposizioni dell’AuslG in quanto, da un lato, la comunione di vita da lui formata in Germania con sua moglie non si era protratta per almeno due anni, ossia per il periodo di tempo legalmente previsto, e, dall’altro, egli non si sarebbe trovato in una situazione di particolare difficoltà ai sensi della legge suddetta.
17 Infine, il sig. Gattoussi non avrebbe potuto invocare alcun diritto neppure sulla base dell’Accordo euromediterraneo, posto che il divieto di discriminazioni ivi previsto all’art. 64, n. 1, non attribuirebbe alcun diritto di soggiorno ai cittadini tunisini.
18 Il sig. Gattoussi ha proposto un’opposizione contro il detto provvedimento dinanzi al Regierungspräsidium Darmstadt, facendo valere che il porre fine al suo soggiorno in Germania lo avrebbe messo in una situazione di particolare difficoltà, posto che, in tali circostanze, i suoi tentativi di riprendere la vita comune con sua moglie e di rimborsare i debiti sorti con il matrimonio sarebbero stati resi difficili o addirittura impossibili.
19 L’opposizione del sig. Gattoussi è stata respinta con decisione in data 17 settembre 2004, a motivo del fatto che nessuna disposizione di diritto nazionale consentiva di riconoscergli un diritto di soggiorno e che il sindaco di Rüsselsheim non aveva ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale allorché aveva deciso di limitare la durata di validità del permesso di soggiorno dell’interessato.
20 Il sig. Gattoussi ha proposto un ricorso contro quest’ultima decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt), affermando che, poiché egli svolge un’attività di lavoro dipendente a tempo pieno in Germania, dove si è completamente integrato nel modo di vita di tale paese e dove progetta di risposarsi una volta sciolto il suo matrimonio, un ritorno in Tunisia lo metterebbe in una situazione di particolare difficoltà sul piano economico e familiare.
21 È nell’ambito di tale ricorso che il Verwaltungsgericht Darmstadt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 64 dell’Accordo euromediterraneo (...) produca effetti giuridici in materia di diritto di soggiorno.
2) In caso di soluzione affermativa del primo quesito: se dal divieto di discriminazioni di cui all’art. 64 dell’Accordo euromediterraneo (...) possa desumersi l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva in materia di soggiorno, la quale osta ad una limitazione della durata del diritto di soggiorno nel caso in cui un cittadino tunisino disponga di un permesso di lavoro a tempo indeterminato, svolga effettivamente un’attività lavorativa ed al momento della decisione ai sensi delle norme sull’immigrazione sia titolare di un diritto di soggiorno a tempo determinato.
3) In caso di soluzione affermativa del secondo quesito: se, al fine di definire la posizione giuridica soggettiva dello straniero in materia di soggiorno, quale risultante dal divieto di discriminazioni di cui all’art. 64 dell’Accordo euromediterraneo (...), sia possibile fare riferimento ad un momento successivo all’emanazione del provvedimento che limita la durata di validità del titolo di soggiorno ai sensi delle norme sull’immigrazione.
4) In caso di soluzione affermativa del terzo quesito: se, al fine di concretizzare la riserva dei motivi relativi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, possa farsi richiamo ai principi sviluppati in relazione all’art. 39, n. 3, CE».
Sulle questioni pregiudiziali
22 Con le questioni pregiudiziali sollevate, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se si debba applicare nella causa nazionale la soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza 2 marzo 1999, causa C‑416/96, El‑Yassini (Racc. pag. I‑1209), relativamente all’interpretazione dell’art. 40, primo comma, dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato per la Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1; in prosieguo: l’«Accordo CEE-Marocco»), e più in particolare se l’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo osti a che lo Stato membro ospitante limiti la durata di validità del titolo di soggiorno di un cittadino tunisino da esso autorizzato a soggiornare nel suo territorio per un periodo determinato e ad esercitarvi un’attività di lavoro dipendente per un periodo indeterminato, qualora la giustificazione iniziale del diritto di soggiorno del detto cittadino tunisino venga meno prima della scadenza del termine di validità del suo titolo di soggiorno.
23 Al fine di rispondere utilmente al giudice del rinvio, occorre anzitutto verificare se l’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo possa essere invocato da un singolo dinanzi ai giudici di uno Stato membro e, in caso affermativo, stabilire in un secondo momento la portata del principio di non discriminazione enunciato dalla detta disposizione.
Sull’effetto diretto dell’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo
24 È importante rilevare che, poiché la questione dell’effetto delle disposizioni dell’Accordo euromediterraneo nell’ordinamento giuridico delle parti contraenti dell’Accordo medesimo non è stata disciplinata da quest’ultimo, spetta alla Corte risolverla, al pari di qualunque altra questione d’interpretazione relativa all’applicazione di accordi nella Comunità (v. in senso analogo, in particolare, sentenze 23 novembre 1999, causa C‑149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I‑8395, punto 34, e 12 aprile 2005, causa C‑265/03, Simutenkov, Racc. pag. I‑2579, punto 20).
25 Secondo una costante giurisprudenza, una disposizione di un accordo concluso dalle Comunità con Stati terzi dev’essere considerata dotata di effetto diretto quando, avuto riguardo al suo tenore, nonché all’oggetto e alla natura dell’accordo, stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, per quanto riguarda la sua attuazione o i suoi effetti, all’intervento di alcun atto ulteriore (v. in tal senso, in particolare, sentenze 27 settembre 2001, causa C‑63/99, Gloszczuk, Racc. pag. I‑6369, punto 30; 8 maggio 2003, causa C‑171/01, Wählergruppe Gemeinsam, Racc. pag. I‑4301, punto 54, e Simutenkov, cit., punto 21).
26 Quanto, in primo luogo, al tenore dell’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo, risulta che tale disposizione è formulata in termini quasi identici a quelli dell’art. 40, primo comma, dell’Accordo CEE‑Marocco, limitandosi essa, rispetto a quest’ultima norma, ad estendere il principio di non discriminazione alle condizioni di licenziamento. Orbene, la Corte ha affermato che il detto art. 40, primo comma, soddisfaceva le condizioni necessarie per vedersi riconoscere un effetto diretto (sentenza El‑Yassini, cit., punto 27).
27 Quanto, in secondo luogo, all’oggetto e alla natura dell’Accordo euromediterraneo, occorre sottolineare come, ai sensi dell’art. 96, n. 2, dell’Accordo medesimo, quest’ultimo sostituisca l’Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2212, relativo alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 265, pag. 2; in prosieguo: l’«Accordo CEE‑Tunisia»), nella cui linea esso si inserisce, essendo inteso, tra l’altro, a promuovere la cooperazione nei settori economico, sociale, culturale e finanziario. Orbene, il detto Accordo di cooperazione era a sua volta sostanzialmente identico all’Accordo CEE‑Marocco, l’oggetto e la natura del quale sono stati riconosciuti dalla Corte, specialmente per quanto riguarda la cooperazione nel settore della manodopera, come compatibili con l’effetto diretto risultante dal tenore dell’art. 40, primo comma, del medesimo Accordo (sentenza El‑Yassini, cit., punti 28‑31). Ciò vale a maggior ragione per il fatto che, al contrario dell’Accordo CEE‑Marocco, l’Accordo euromediterraneo istituisce, a mente del suo art. 1, n. 1, un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e la Tunisia, dall’altro.
28 Stanti tali premesse, occorre constatare che l’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo ha effetto diretto.
Sulla portata dell’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo
29 In via preliminare, occorre ricordare che, nella citata sentenza El‑Yassini, la Corte ha statuito che, allo stato del diritto comunitario quale risultante all’epoca della sua pronuncia, l’art. 40, primo comma, dell’Accordo CEE‑Marocco doveva essere interpretato nel senso che non osta, in via di principio, a che lo Stato membro ospitante neghi la proroga del permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino che esso ha autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitare in quest’ultimo un’attività lavorativa subordinata per tutto il periodo durante il quale l’interessato disponga di tale occupazione, qualora il motivo iniziale alla base della concessione del suo diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del suo permesso di soggiorno. La Corte ha precisato che diverso sarebbe il caso soltanto se tale diniego avesse l’effetto di rimettere in discussione, non sussistendo motivi connessi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, quali l’ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica, il diritto all’esercizio effettivo di un’attività lavorativa conferito all’interessato nello Stato in questione mediante un permesso di lavoro regolarmente rilasciato dalle autorità nazionali competenti per una durata superiore a quella del permesso di soggiorno (sentenza El‑Yassini, cit., punto 67).
30 Risulta dalla decisione di rinvio che le circostanze oggetto della causa principale sono paragonabili a quelle esaminate dalla Corte nella citata sentenza El‑Yassini.
31 Infatti, in entrambi i casi lo Stato membro ospitante ha ridotto, mediante una limitazione del diritto di soggiorno, il diritto all’esercizio di un’attività lavorativa di cui beneficiava un cittadino di un paese terzo, malgrado che tale diritto gli fosse stato concesso tramite un permesso di lavoro.
32 Tuttavia, il governo tedesco evidenzia alcune differenze tra l’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo e l’art. 40, primo comma, dell’Accordo CEE‑Marocco, le quali osterebbero a che l’interpretazione adottata in merito a quest’ultima disposizione nella citata sentenza El‑Yassini venga accolta anche in relazione al detto art. 64, n. 1.
33 Da un lato, la Dichiarazione comune relativa all’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo tradurrebbe la volontà delle parti di tale Accordo di impedire che i cittadini tunisini invochino il divieto di discriminazione previsto da tale disposizione per far valere un diritto di soggiorno.
34 Dall’altro lato, la detta disposizione non potrebbe, a motivo del suo tenore letterale, del suo effetto utile e della sua economia sistematica, vedersi attribuito un qualsivoglia effetto sotto il profilo del diritto di soggiorno dei cittadini tunisini.
35 Come sottolineato dal governo tedesco, risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo, nonché dalla Dichiarazione comune relativa a tale norma, che la disposizione in questione non è intesa di per sé a disciplinare il diritto di soggiorno dei cittadini tunisini negli Stati membri.
36 Occorre dunque constatare, al pari di quanto statuito dalla Corte nella citata sentenza El‑Yassini in merito all’Accordo CEE‑Marocco, che l’Accordo euromediterraneo, non prefiggendosi una qualsivoglia realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, non vieta in linea di principio ad uno Stato membro di adottare misure riguardanti il diritto di soggiorno di un cittadino tunisino che esso aveva inizialmente autorizzato a entrare nel suo territorio e ad esercitarvi un’attività lavorativa (sentenza El‑Yassini, cit., punti 58‑62).
37 La circostanza che un provvedimento di questo tipo obblighi l’interessato a porre fine, prima del termine pattuito nel contratto stipulato con il suo datore di lavoro, al suo rapporto di lavoro nello Stato membro ospitante non ha, in linea generale, alcuna incidenza su questa interpretazione (sentenza El‑Yassini, cit., punto 63).
38 Tuttavia, contrariamente a quanto fatto valere dal governo tedesco, da tale interpretazione non risulta che un cittadino tunisino non possa in alcun caso invocare il divieto di discriminazioni previsto all’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo per contestare un provvedimento adottato da uno Stato membro per limitare il suo diritto di soggiorno.
39 Infatti, non si può ammettere che gli Stati membri intervengano sul principio di non discriminazione sancito dall’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo limitandone l’effetto utile mediante disposizioni di diritto nazionale. Una possibilità siffatta, da un lato, pregiudicherebbe le disposizioni di un accordo stipulato dalla Comunità e dai suoi Stati membri e, dall’altro, rimetterebbe in discussione l’uniforme applicazione del principio in questione.
40 Più in particolare, come già statuito dalla Corte, lo Stato membro ospitante, ove abbia inizialmente concesso al lavoratore migrante precisi diritti afferenti all’esercizio di un’attività lavorativa, più estesi di quelli che gli ha conferito in materia di soggiorno, non può rimettere in discussione la situazione di tale lavoratore per motivi che non siano connessi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, quali l’ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica (sentenza El‑Yassini, cit., punti 64, 65 e 67).
41 A questo proposito, costituisce giurisprudenza costante il fatto che la nozione di ordine pubblico presuppone l’esistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (v., in tal senso, sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, Racc. pag. I‑1279, punto 28; 10 febbraio 2000, causa C‑340/97, Nazli, Racc. pag. I‑957, punto 57, e 25 luglio 2002, causa C‑459/99, MRAX, Racc. pag. I‑6591, punto 79).
42 Alla luce dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, il criterio ricordato al punto 40 si impone con tanto più vigore qualora, come nel caso di specie, lo Stato membro ospitante abbia limitato a posteriori l’autorizzazione di soggiorno.
43 Dall’insieme delle considerazioni sopra esposte consegue che l’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo dev’essere interpretato nel senso che esso è idoneo a produrre effetti sul diritto di soggiorno di un cittadino tunisino nel territorio di uno Stato membro, qualora il detto cittadino sia stato regolarmente autorizzato da tale Stato ad esercitare nel territorio del medesimo un’attività lavorativa per un periodo eccedente la durata del suo permesso di soggiorno.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 64, n. 1, dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, con la decisione del Consiglio e della Commissione 26 gennaio 1998, 98/238/CE, CECA, dev’essere interpretato nel senso che esso è idoneo a produrre effetti sul diritto di soggiorno di un cittadino tunisino nel territorio di uno Stato membro, qualora il detto cittadino sia stato regolarmente autorizzato da tale Stato ad esercitare nel territorio del medesimo un’attività lavorativa per un periodo eccedente la durata della sua autorizzazione di soggiorno.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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