Causa C-100/05
ASM Lithography BV
contro
Inspecteur van de Belastingdienst-Douane Zuid/kantoor Roermond
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam)
«Codice doganale — Determinazione dell’obbligazione doganale — Dazi all’importazione dei prodotti compensatori determinati dall’interessato e confermati dalle autorità doganali ai sensi dell’art. 121 del codice doganale — Dazi calcolabili ai sensi dell’art. 122, lett. c), del codice doganale — Rimborso dell’eccedenza riscossa in base all’art. 236 del codice doganale»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 ottobre 2006
Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle merci — Scambi con i paesi terzi — Regime di perfezionamento attivo
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 121, 122, lett. c), e 236]
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 121, 122, lett. c), e 236]
1. L’art. 122, lett. c), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che, al momento della determinazione dell’importo dell’obbligazione doganale risultante dall’immissione in libera pratica di prodotti compensatori, salvo che l’interessato ne abbia fatto espressa richiesta, le autorità doganali nazionali non sono tenute ad applicare le norme di tassazione relative al regime di trasformazione sotto controllo doganale, qualora le merci d’importazione avessero potuto essere vincolate a tale regime.
Infatti, dalle disposizioni del codice doganale non risulta che il legislatore comunitario abbia voluto imporre alle autorità nazionali un dovere di sollecitudine nei confronti dei debitori, in forza del quale tali autorità dovrebbero avere cura degli interessi di questi ultimi applicando le norme di tassazione più favorevoli.
(v. punti 32, 34, dispositivo 1)
2. L’art. 236 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che le autorità doganali nazionali devono accogliere una richiesta di rimborso di dazi all’importazione quando risulti che, per errore dell’interessato e non in base ad una scelta, l’importo dell’obbligazione doganale è stato determinato in applicazione dell’art. 121 del detto codice ed è già stato oggetto di una comunicazione all’interessato, anche se tale richiesta comporta che le autorità in questione ricalcolino l’importo dell’obbligazione in applicazione dell’art. 122, lett. c), del codice doganale.
(v. punto 43, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
5 ottobre 2006 (*)
«Codice doganale – Determinazione dell’obbligazione doganale – Dazi all’importazione dei prodotti compensatori determinati dall’interessato e confermati dalle autorità doganali ai sensi dell’art. 121 del codice doganale – Dazi calcolabili ai sensi dell’art. 122, lett. c), del codice doganale – Rimborso dell’eccedenza riscossa in base all’art. 236 del codice doganale»
Nel procedimento C-100/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) con decisione 18 febbraio 2005, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2005, nel procedimento tra
ASM Lithography BV
e
Inspecteur van de Belastingdienst-Douane Zuid/kantoor Roermond,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet, U. Lõhmus (relatore), e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 gennaio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’ASM Lithography BV, dai sigg. E.H. Mennes e L.E.C. Kanters, belastingadviseurs;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle H.G. Sevenster e M. de Mol, nonché dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Tuytschaever, advocaat,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 121, n. 1, 122, lett. c), e 236 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra l’ASM Lithography BV (in prosieguo: l’«ASM Lithography») e l’Inspecteur van de Belastingdiens‑Douane Zuid/kantoor Roermond ([l’Ufficio doganale olandese competente]; in prosieguo: l’«Inspecteur») in merito ad una domanda di rimborso di dazi doganali riguardanti merci immesse in libera pratica nel periodo ottobre 1998 - luglio 2000.
Contesto normativo
3 L’art. 114 del codice doganale stabilisce quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 115, il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento:
a) merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all’importazione né a misure di politica commerciale;
b) (…)
2. S’intende per:
a) sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 1, lettera a);
(…)
d) prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento;
(…)».
4 Ai sensi dell’art. 121, n. 1, del codice in questione:
«Fermo restando l’articolo 122, quando sorga un’obbligazione doganale, l’importo della stessa è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci d’importazione al momento dell’accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo».
5 L’art. 122 del detto codice dispone quanto segue:
«In deroga all’articolo 121, i prodotti compensatori:
a) sono soggetti ai dazi all’importazione loro applicabili quando:
– sono immessi in libera pratica e figurano nell’elenco adottato secondo la procedura del comitato proporzionalmente alla parte esportata dei prodotti compensatori non compresi in detto elenco. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione può richiedere la tassazione di tali prodotti alle condizioni di cui all’articolo 121;
– sono soggetti a imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune e le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato lo prevedano;
b) sono soggetti ai dazi all’importazione determinati secondo le norme applicabili nel quadro del regime doganale considerato o in materia di zona franca o di deposito franco, quando siano stati vincolati ad un regime sospensivo o posti in zona franca o in deposito franco.
Tuttavia:
– l’interessato può chiedere la tassazione conformemente all’articolo 121,
– nei casi in cui i prodotti compensatori abbiano ricevuto una delle destinazioni doganali di cui sopra, diversa dalla trasformazione sotto controllo doganale, l’importo dei dazi all’importazione deve essere almeno pari a quello determinato secondo l’articolo 121;
c) possono essere soggetti alle norme di tassazione previste nel quadro del regime di trasformazione sotto controllo doganale se la merce d’importazione avesse potuto essere vincolata a tale regime;
(…)».
6 L’art. 130 del codice doganale stabilisce quanto segue:
«Il regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che queste siano soggette ai dazi all’importazione e alle misure di politica commerciale, e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi all’importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni. Questi prodotti sono denominati prodotti trasformati».
7 Ai sensi dell’art. 236 del codice in questione:
«1. Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.
(…)
Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultino da una frode dell’interessato.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione viene concesso, su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.
(…)».
8 La decisione del Consiglio 24 marzo 1997, 97/359/CE, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (GU L 155, pag. 1), ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sui prodotti delle tecnologie dell’informazione, unitamente alla comunicazione sulla sua attuazione. Tale accordo, formato dalla dichiarazione ministeriale del 13 dicembre 1996, adottata in occasione della prima conferenza dell’Organizzazione mondiale del commercio a Singapore, nonché dai relativi allegati e aggiunte, mirava al consolidamento ed all’abolizione, al più tardi a partire dal 1º gennaio 2000, dei dazi doganali su taluni prodotti delle tecnologie dell’informazione.
9 In seguito alla detta dichiarazione ministeriale, che, nell’allegato, incoraggiava i partecipanti ad eliminare di propria iniziativa i dazi doganali anteriormente al 1º gennaio 2000, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) 3 novembre 1997, n. 2216, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sospendendo, a titolo autonomo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti relativi alle tecnologie dell’informazione (GU L 305, pag. 1).
10 L’art. 3 del regolamento n. 2216/97 ha inserito una nota z) a piè di pagina nella seconda parte, terza colonna, dell’allegato I del regolamento n. 2658/87, per taluni codici NC, che recita quanto segue:
«Sospensione del dazio autonom[a] a tempo indeterminato».
11 Il regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 212, pag. 18), riguarda la lista di merci che beneficiano del regime di trasformazione sotto controllo doganale, di cui alla prima colonna dell’allegato 87 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), potendo taluni componenti elettronici subire le trasformazioni in prodotti della tecnologia dell’informazione di cui alla seconda colonna del detto allegato.
12 In conformità dell’allegato III del regolamento n. 1677/98, «all’allegato 87 è stato aggiunto il punto seguente:
Colonna 1
Colonna 2
Numero d’ordine
Merci la cui trasformazione sotto controllo doganale è autorizzata
Trasformazioni che possono essere effettuate
“18
Qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi (inclusi i sottoassemblaggi) o materiali (elettronici o meno), che sono indispensabili al funzionamento elettronico del prodotto trasformato
Trasformazione in prodotti della tecnologia dell’informazione che rientrano in:
1. (…)
2. una sottovoce NC di cui agli articoli 1, 2 o 3 del regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio (...) per il quale esiste una sospensione autonoma del dazio alla data dell’autorizzazione.
(…)”.
Causa principale e questioni pregiudiziali
13 L’ASM Lithography sviluppa e fabbrica apparecchi (macchine per la fotolitografia di microcircuiti) utilizzati per la produzione di chip nell’industria informatica. Nell’ambito delle sua attività, tale impresa acquista, fuori della Comunità, componenti ed elementi parzialmente assemblati utilizzati sia per la fabbricazione di macchine per la fotolitografia di microcircuiti, di sistemi per la stampa di microcircuiti, nonché di sistemi di lettura ottica, sia come materiale premontato oppure ancora come pezzi di ricambio forniti agli acquirenti.
14 L’ASM Lithography ha ricevuto, con effetto a partire del 1º gennaio 1988 ed in base al regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 188, pag. 1), abrogato dal codice doganale, un’autorizzazione di perfezionamento attivo con utilizzo del sistema della sospensione, di durata illimitata.
15 L’ASM Lithography vende parte dei suoi prodotti compensatori fuori della Comunità. Tale impresa è tenuta a presentare periodicamente alle autorità doganali un’istanza di verifica contabile per le merci non trasformate e per i prodotti compensatori esportati.
16 Quanto ai restanti prodotti compensatori, essi, così come talune merci d’importazione nello stato in cui si trovano, sono immessi in libera pratica. Trattandosi di prodotti relativi alle tecnologie dell’informazione, la maggior parte di essi poteva beneficiare della sospensione dei dazi doganali, come previsto dal regolamento n. 2216/97. A partire dal mese di agosto 1998, il regolamento n. 1677/98 ha aggiunto i componenti elettronici alle merci che godono del beneficio del regime della trasformazione sotto controllo doganale.
17 Nel periodo fra ottobre 1998 e luglio 2000 l’ASM Lithography ha presentato una dichiarazione mensile riassuntiva dei prodotti compensatori immessi in libera pratica, in cui figuravano, in particolare, la fattura concernente la merce importata, l’aliquota ad essa applicabile, i codici amministrativi di destinazione, origine e provenienza, il valore doganale nonché l’importo dei dazi doganali dovuti.
18 L’ASM Lithography ha calcolato l’importo dei dazi dovuti in applicazione dell’art. 121 del codice doganale, in base ai parametri di tassazione per le merci in questione al momento in cui esse erano state vincolate al regime di perfezionamento attivo. Dalle informazioni fornite nel corso del procedimento pregiudiziale risulta che, se tale impresa si fosse avvalsa dell’applicazione combinata dei regolamenti nn. 2216/97 e 1677/98, ai sensi dell’art. 122, lett. c), del codice doganale, il calcolo di siffatti dazi sarebbe stato basato sugli elementi di tassazione relativi ai prodotti compensatori e solo il 2-3% dei componenti in questione sarebbe stato soggetto a dazio, mentre il 97-98% dei prodotti importati sarebbe stato sottoposto ad un’aliquota zero.
19 L’Inspecteur, sulla base delle dichiarazioni riassuntive presentate dall’ASM Lithography, ha emesso avvisi di pagamento indicando che «la tassa è dovuta in applicazione dell’art. 204, n. 1, lett. a), del [codice doganale], per rinuncia all’esenzione di cui all’autorizzazione [di perfezionamento attivo]», e che «il presente avviso di pagamento ha carattere provvisorio». L’obbligazione doganale è stata fissata in applicazione dell’art. 121, n. 1, del detto codice doganale e per un importo corrispondente a quello calcolato dall’ASM Lithography nelle sue dichiarazioni riassuntive mensili.
20 Dopo aver versato l’importo dell’obbligazione che le incombeva, il 26 aprile 2001 l’ASM Lithography ha presentato all’Inspecteur istanza di rimborso ai sensi dell’art. 236 del codice doganale, per l’importo complessivo di dazi all’importazione pari a NLG 2 105 393,20 (EUR 955 385,78 ), istanza che è stata respinta. Il reclamo successivamente presentato è stato dichiarato non fondato con decisione del 2 maggio 2002.
21 L’ASM Lithography ha in seguito presentato ricorso innanzi al Gerechtshof (Corte d’appello) te Amsterdam. Tale giudice osserva che, al momento dell’immissione in libera pratica dei prodotti compensatori in questione, l’ASM Lithography non ha richiesto espressamente che questi ultimi fossero soggetti alle norme previste nel quadro del regime di trasformazione sotto controllo doganale ai sensi dell’art. 122, lett. c), del codice doganale, e che solo successivamente all’emissione di un avviso di pagamento in applicazione dell’art. 121, n. 1, del codice doganale, non impugnato dall’ASM Lithography, quest’ultima ha presentato un’istanza per l’applicazione del regime in questione.
22 Il Gerechtshof te Amsterdam, tuttavia, nutre un dubbio in merito al problema se, nel caso di specie, il calcolo dell’importo dell’obbligazione doganale in questione debba avvenire in applicazione dell’art. 121, n. 1, del codice doganale, ovvero dell’art. 122, lett. c), del medesimo codice e, pertanto, ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in relazione a prodotti compensatori quali quelli di cui trattasi, che sono considerati immessi in libera pratica, l’obbligazione doganale vada determinata in base ai parametri di tassazione indicati dall’art. 122, lett. c), del codice doganale comunitario, anche nel caso in cui l’interessato non abbia presentato nessuna preliminare ed espressa domanda in tal senso.
2) Qualora la prima questione vada risolta in senso negativo: se vada accolta una domanda di (ri)calcolo dell’importo dell’obbligazione doganale in base ai parametri di tassazione di cui all’art. 122, lett. c), del codice doganale comunitario formulata successivamente – dopo la comunicazione dell’importo dei dazi corrispondenti all’obbligazione doganale, calcolati in base ai parametri di tassazione di cui all’art. 121, n. 1, del codice doganale comunitario – nel quadro di un’istanza di rimborso presentata in base all’art. 236 del detto codice».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
23 Con tale questione, il giudice del rinvio domanda se l’art. 122, lett. c), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che, nel determinare l’importo dell’obbligazione doganale a seguito dell’immissione in libera pratica di prodotti compensatori, le autorità doganali nazionali siano tenute ad applicare le norme di tassazione relative al regime della trasformazione sotto controllo doganale nel caso in cui le merci d’importazione avessero potuto essere vincolate a tale regime, pur in mancanza di una richiesta espressa da parte dell’impresa interessata.
24 Gli artt. 121 e 122 del codice doganale fissano due basi di calcolo differenti per l’obbligazione doganale concernente le merci importate sotto regime di perfezionamento attivo.
25 L’art. 121 del codice doganale contiene una norma generale applicabile alla totalità delle merci importate sotto un tale regime secondo la quale, quando sorge un’obbligazione doganale, l’importo di siffatta obbligazione è determinato in base ai parametri di tassazione delle merci d’importazione al momento dell’accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo.
26 L’art. 122 del medesimo codice, dal canto suo, prevede alcune deroghe a tale norma, poiché stabilisce una serie di casi particolari in cui, relativamente ai prodotti compensatori, l’importo dell’obbligazione doganale è determinato secondo criteri differenti da quelli di cui al summenzionato art. 121.
27 Dal tenore letterale degli artt. 121 e 122 del codice doganale discende che, applicandosi il secondo degli articoli in questione in deroga al primo, le autorità doganali, in linea di principio, qualora merci d’importazione vincolate al regime di perfezionamento attivo siano immesse in libera pratica, sono tenute a determinare l’obbligazione doganale in conformità del detto art. 121. Come correttamente rilevato dal governo dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni, tale obbligazione non è suscettibile di deroga salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 122 del codice doganale.
28 In sede di udienza l’ASM Lithography ha sostenuto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 122 del codice doganale e, più precisamente, della norma di cui al medesimo articolo, lett. c), non sarebbe necessaria alcuna previa richiesta da parte del soggetto interessato. Le norme di cui all’art. 122 del codice doganale, infatti, a differenza di quelle previste all’art. 121 del medesimo codice, sarebbero applicabili unicamente a casi particolari, in quanto tale primo articolo rappresenterebbe una lex specialis, la cui applicazione dovrebbe prevalere su quella del secondo.
29 Tale argomento non può essere accolto.
30 L’art. 122, lett. a)-c), del codice doganale prevede, infatti, diverse situazioni in cui potrebbero trovarsi i prodotti compensatori ai fini della determinazione dell’importo dei dazi all’importazione dovuti. Dallo stesso tenore letterale delle disposizioni di tale articolo, lett. a) e b), risulta che, qualora i prodotti compensatori si trovino in una delle situazioni considerate dalle dette disposizioni, le autorità doganali nazionali devono applicare obbligatoriamente le norme ivi previste. In talune circostanze, tuttavia, l’interessato può richiedere la tassazione conformemente all’art. 121 del codice doganale.
31 Diverso è comunque il caso della disposizione di cui all’art. 122, lett. c), del codice doganale. Tale norma, infatti, nella formulazione vigente, non impone alcun obbligo alle autorità doganali nazionali, limitandosi a prevedere una norma la cui applicazione è facoltativa, dal momento che, in deroga all’art. 121 [del codice doganale], è stabilito che i prodotti compensatori possono essere soggetti alle norme di tassazione previste nel quadro del regime di trasformazione sotto controllo doganale se la merce d’importazione avesse potuto essere vincolata a tale regime.
32 Ne consegue che, ai fini della determinazione dell’importo di un’obbligazione doganale al momento dell’immissione in libera pratica di prodotti compensatori, l’art. 122, lett. c), del codice doganale non impone alle autorità doganali nazionali di applicare d’ufficio le norme di tassazione previste nel quadro del regime di trasformazione sotto controllo doganale, poiché tali disposizioni, anche qualora siano più favorevoli al soggetto interessato, si applicano solamente se quest’ultimo ne ha fatto espressamente richiesta. Infatti, dalle disposizioni del codice doganale non risulta che il legislatore comunitario abbia voluto imporre alle autorità nazionali un dovere di sollecitudine nei confronti dei debitori, in forza del quale tali autorità dovrebbero avere cura degli interessi di questi ultimi applicando le norme di tassazione più favorevoli.
33 Siffatta interpretazione è confermata dal tenore letterale dell’art. 62, n. 1, del codice doganale, secondo cui, per quanto concerne la dichiarazione relativa al vincolo delle merci ad un regime doganale, incombe al dichiarante riportare nella sua dichiarazione «tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate». Tale obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali è onere per ogni dichiarante ai sensi dell’art. 4, n. 18, del codice doganale.
34 Occorre, quindi, rispondere alla prima questione che l’art. 122, lett. c), del codice doganale dev’essere interpretato nel senso che, al momento della determinazione dell’importo dell’obbligazione doganale risultante dall’immissione in libera pratica di prodotti compensatori, salvo che l’interessato ne abbia fatto espressa richiesta, le autorità doganali nazionali non sono tenute ad applicare le norme di tassazione relative al regime di trasformazione sotto controllo doganale, qualora le merci d’importazione avessero potuto essere vincolate a tale regime.
Sulla seconda questione
35 Con tale questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’art. 236 del codice doganale vada interpretato nel senso che le autorità doganali nazionali devono accogliere una richiesta di rimborso dei dazi all’importazione che comporti il ricalcolo dell’importo di un’obbligazione doganale in applicazione dell’art. 122, lett. c), del codice doganale, nel caso in cui tale importo fosse stato precedentemente calcolato in applicazione dell’art. 121 del detto codice e comunicato all’interessato.
36 Nelle sue osservazioni il governo dei Paesi Bassi afferma in proposito che, avendo le autorità doganali correttamente applicato l’art. 121 del codice doganale, l’obbligazione doganale era legalmente dovuta al momento del pagamento e che, in ogni caso, qualora al soggetto interessato sia lasciata una scelta, tenuto conto del metodo di calcolo dell’obbligazione in questione, tale interessato non dovrebbe avere la possibilità di invocare l’art. 236 del codice doganale per chiedere, a posteriori, l’applicazione di un altro metodo di calcolo che comporti un risultato a lui più favorevole.
37 Tale argomento non può essere accolto.
38 Dal tenore letterale dell’art. 236 del codice doganale si evince che le autorità doganali nazionali procedono al rimborso dei dazi quando si constati, in particolare, che al momento del pagamento essi non erano legalmente dovuti.
39 È vero che, come risulta dalla risposta alla prima questione, le autorità doganali nazionali possono legittimamente determinare l’importo dell’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 121 del codice doganale, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto espressamente che i prodotti compensatori siano soggetti alle norme di tassazione previste nel quadro del regime di trasformazione sotto controllo doganale, se la merce d’importazione avesse potuto essere vincolata a tale regime.
40 In tali circostanze risulta che le merci importate possono validamente essere considerate come gravate da dazi all’importazione e, di conseguenza, questi ultimi sono legalmente riscossi. Ciò vale a fortiori nel caso di specie in quanto, nel fornire le dichiarazioni riassuntive mensili dei prodotti compensatori immessi in libera pratica, l’ASM Lithography ha calcolato l’importo dei dazi dovuti ai sensi dell’art. 121 del codice doganale, e le autorità doganali olandesi hanno emesso l’avviso di pagamento, per l’importo calcolato dall’impresa in questione, in applicazione della medesima norma.
41 Tuttavia, la circostanza che, nel caso in esame, i dazi doganali, al momento del loro pagamento, siano stati legalmente riscossi, non avendo l’ASM Lithography chiesto l’applicazione dell’art. 122, lett. c), del codice doganale, non può avere per conseguenza che siffatti dazi debbano, a posteriori, essere equiparati, nonostante la presentazione di una successiva istanza in tal senso, a dazi legalmente dovuti ai sensi dell’art. 236, n. 1, del codice doganale quando, da una parte, la mancanza di una richiesta al momento del pagamento dei dazi doganali è frutto di un errore rappresentato da un’omissione involontaria che non si può ritenere l’esercizio definitivo di una scelta, volontaria per definizione, e quando, dall’altra, è pacifico che i dazi legalmente dovuti in base a siffatta richiesta sarebbero stati inferiori all’importo versato, se non addirittura pari a zero (v., in questo senso, sentenza 20 ottobre 2005, causa C‑468/03, Overland Footwear, Racc. pag. I‑8937, punti 68 e 69).
42 Di conseguenza, se le condizioni di cui all’art. 236 del codice doganale sono soddisfatte, vale a dire, in particolare, se non vi è frode del dichiarante e se è rispettato il termine di tre anni per la presentazione della domanda di rimborso, tale disposizione si applica nell’ipotesi di una richiesta di rimborso dei dazi all’importazione presentata successivamente ad una dichiarazione d’immissione in libera pratica, in cui un’impresa ha, per errore, calcolato l’importo dell’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 121 del codice doganale invece di chiedere che, in forza dell’art. 122, lett. c), del medesimo codice, tale importo fosse determinato secondo le norme di tassazione previste nel quadro del regime di trasformazione sotto controllo doganale. È compito del giudice nazionale accertare se tali condizioni siano soddisfatte.
43 Da quanto precede risulta che l’art. 236 del codice doganale dev’essere interpretato nel senso che le autorità doganali nazionali devono accogliere una richiesta di rimborso di dazi all’importazione quando risulti che, per errore dell’interessato e non in base ad una scelta, l’importo dell’obbligazione doganale è stato determinato in applicazione dell’art. 121 del medesimo codice ed è già stato oggetto di una comunicazione all’interessato, anche se tale richiesta comporta che le autorità in questione ricalcolino l’importo dell’obbligazione in applicazione dell’art. 122, lett. c), del codice doganale.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 122, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che, al momento della determinazione dell’importo dell’obbligazione doganale risultante dall’immissione in libera pratica di prodotti compensatori, salvo che l’interessato ne abbia fatto espressa richiesta, le autorità doganali nazionali non sono tenute ad applicare le norme di tassazione relative al regime di trasformazione sotto controllo doganale, qualora le merci d’importazione avessero potuto essere vincolate a tale regime.
2) L’art. 236 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 dev’essere interpretato nel senso che le autorità doganali nazionali devono accogliere una richiesta di rimborso di dazi all’importazione quando risulti che, per errore dell’interessato e non in base ad una scelta, l’importo dell’obbligazione doganale è stato determinato in applicazione dell’art. 121 di tale regolamento ed è già stato oggetto di una comunicazione all’interessato, anche se tale richiesta comporta che le autorità in questione ricalcolino l’importo dell’obbligazione in applicazione dell’art. 122, lett. c), del detto regolamento.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.
Full & Egal Universal Law Academy