Causa C-120/05
Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L.
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)
«Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione — Dichiarazione di esportazione — Assenza di prove documentali — Ricorso ad altri mezzi di prova»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 1° giugno 2006
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 novembre 2006
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Prodotti di trasformazione non compresi nell’allegato II del Trattato — Presupposti per la concessione
(Regolamento della Commissione n. 1222/94, art. 7, n. 1)
L’art. 7, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1222/94, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, nel testo risultante dal regolamento n. 229/96, va interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora, ancorché per motivi di forza maggiore, un esportatore non sia in grado di fornire, a sostegno della sua dichiarazione d’esportazione, la prova documentale relativa ai quantitativi di prodotti effettivamente impiegati per la fabbricazione di una merce esportata, esso ne fornisca la prova tramite altri mezzi. Le autorità nazionali valuteranno questo diverso mezzo probatorio, secondo le modalità definite dal diritto nazionale, a condizione però che tali norme non pregiudichino né la portata né l’efficacia del diritto comunitario e che, quindi, non riducano il grado di prova richiesto dal suddetto art. 7, n. 1. A tal fine spetta alle autorità nazionali prendere in considerazione anche documenti già scambiati con l’esportatore quando la domanda è proposta secondo la procedura semplificata di cui all’art. 3, n. 2, terzo comma, di tale regolamento.
(v. punti 29-30 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 novembre 2006 (*)
«Restituzioni all’esportazione – Presupposti per la concessione – Dichiarazione di esportazione – Assenza di prove documentali – Ricorso ad altri mezzi di prova»
Nel procedimento C-120/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione 2 marzo 2005, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2005, nel procedimento tra
Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L.
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. A. Rosas, presidente di sezione, A. Borg Barthet e U. Lõhmus (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per la Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L., dalla sig.ra. C. Esser, Rechtsanwältin;
– per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dalla sig.ra G. Seber, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1º giugno 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, terzo comma, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 136, pag. 5), nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 229 (GU L 30, pag. 24; in prosieguo: il «regolamento n. 1222/94»).
2 Le questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la società Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. (in prosieguo: la «Schulze») e lo Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (ufficio doganale; in prosieguo: lo «Hauptzollamt») relativamente ad una domanda di rimborso di una restituzione all’esportazione di prodotti agricoli.
Contesto normativo
3 Le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione dei prodotti agricoli sono contenute in vari regolamenti comunitari e, in particolare, nel regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»), e nel regolamento n. 1222/94.
4 L’art. 11 del regolamento n. 3665/87 prevede le modalità di recupero delle restituzioni all’esportazione indebitamente versate, le sanzioni da infliggere al riguardo, nonché la possibilità di rinunciare a talune sanzioni in caso di forza maggiore. Il n. 3 di tale disposizione prevede, in particolare, che, in caso di un pagamento indebito di una restituzione, il beneficiario è tenuto a rimborsare l’importo indebitamente percepito, maggiorato di un interesse.
5 Ai sensi del decimo ‘considerando’ del regolamento n. 1222/94, «è necessario prevedere un sistema di controllo basato sul principio della dichiarazione da parte dell’esportatore alle autorità competenti, in occasione di ogni esportazione, dei quantitativi di prodotti impiegati per la fabbricazione delle merci esportate; (…) spetta alle autorità competenti adottare ogni provvedimento che esse ritengono necessario per verificare l’esattezza di tale dichiarazione».
6 Dall’art. 1, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1222/94, deriva che quest’ultimo è applicabile, in particolare, ai prodotti di base di cui all’allegato A nonché ai prodotti di trasformazione, denominati «merci», di cui agli allegati B e C.
7 Ai sensi dell'art. 2 di tale regolamento, «[l]'importo della restituzione accordata per la quantità, determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce, si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso della restituzione relativo al prodotto di base considerato, quale risulta, per unità di peso, dall'applicazione dell'articolo 4».
8 L’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1222/94 prevede quanto segue:
«Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione della merce esportata. Se nel corso di una delle fasi del processo di fabbricazione di detta merce, un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato utilizzato in una fase ulteriore, solo quest’ultimo prodotto di base è considerato effettivamente impiegato.
Le quantità di prodotti effettivamente impiegati ai sensi del primo comma devono essere determinate per ogni merce che costituisce oggetto di un’esportazione.
Nel caso di esportazioni regolarmente effettuate di merci che, fabbricate da una data impresa in condizioni tecniche ben definite, hanno caratteristiche e qualità costanti, dette quantità possono essere determinate, d’intesa con le autorità competenti, o sulla base della formula di fabbricazione delle suddette merci o sulla base delle quantità medie dei prodotti impiegati durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di tali merci. Le quantità di prodotti così determinate sono prese in considerazione finché non interviene una modifica nelle condizioni di fabbricazione delle merci considerate.
(…)»
9 Occorre rilevare che il pane con spezie (panpepato) è considerato un prodotto ai sensi dell’allegato B del regolamento n. 1222/94 e che la procedura semplificata di cui all’art. 3, n. 2, terzo comma di tale regolamento è applicabile nell’ambito della sua esportazione.
10 L’art. 7 di detto regolamento prevede un sistema di controllo delle restituzioni all’esportazione basato sul principio della dichiarazione da parte dell’esportatore. I nn. 1 e 2 di tale articolo prevedono quanto segue:
«1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87. Inoltre, all’atto dell’esportazione delle merci, l’interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, che sono stati effettivamente impiegati nella fabbricazione delle merci stesse, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, per la fabbricazione di suddette merci, per i quali sarà richiesta la concessione di una restituzione, o far riferimento a questa composizione se quest’ultima è stata stabilita in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma.
Quando una merce è entrata nella fabbricazione di una merce da esportare, la dichiarazione dell’interessato deve comportare, da un lato, l’indicazione della quantità della merce effettivamente impiegata, dall’altro, la natura e la quantità di ognuno dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, da cui proviene la merce in questione.
L’interessato deve giustificare la propria dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ultime ritengono necessari.
Per verificare l’esattezza della dichiarazione loro presentata, le autorità competenti utilizzano ogni appropriato mezzo di controllo.
A richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si effettuano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano loro direttamente tutte le informazioni di cui possono disporre, al fine di permettere il controllo della dichiarazione dell’interessato.
2. L’interessato, se non effettua la dichiarazione di cui al paragrafo 1, oppure non fornisce le informazioni sufficienti a giustificazione della propria dichiarazione, non potrà beneficiare della restituzione».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
11 Nel 1996 la Schulze esportava panpepato verso vari paesi terzi e chiedeva una restituzione all’esportazione per i prodotti di base contenuti in tale merce. Nelle varie domande di restituzione presentate, la Schulze faceva riferimento, quanto ai prodotti di base passibili di restituzione, alle formule di fabbricazione da essa trasmesse allo Hauptzollamt.
12 Nel maggio 1997 gli stabilimenti e gli uffici Schulze venivano gravemente danneggiati da un incendio e nel luglio dello stesso anno la Schulze sospendeva la produzione.
13 In seguito a controlli effettuati nell’ottobre 1999, lo Hauptzollamt, con avviso di rettifica 28 agosto 2000, ha richiesto alla Schulze il rimborso della restituzione all’esportazione, pari a un importo complessivo di 26 174,84 marchi tedeschi (DEM), sulla base dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 3665/87. A motivazione della sua decisione, lo Hauptzollamt adduceva il fatto che la Schulze non gli aveva fornito le informazioni e i documenti necessari, in forza dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1222/94, al controllo delle formule di fabbricazione. Orbene, a suo parere, la restituzione sarebbe concessa con riserva di conferma del diritto alla stessa in seguito a verifica della documentazione pertinente.
14 La Schulze ha proposto un reclamo contro tale domanda di rimborso della restituzione, sulla base dell’incendio sopravvenuto nei suoi locali che ha distrutto la documentazioni richiesta dallo Hauptzollamt. Il suo reclamo veniva respinto il 5 maggio 2003 in quanto essa non avrebbe adempiuto all’onere probatorio ad essa incombente ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1222/94 e non poteva invocare la forza maggiore per esonerarsi da tale onere.
15 Successivamente, il 5 giugno 2003, la Schulze ha proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo) e ha contestato la domanda di rimborso delle restituzioni all’esportazione che, a suo parere, sarebbero state accordate a ragione.
16 In tali circostanze, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se sia possibile prescindere dalla prova documentale di cui all’art. 7, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1222/94 ed autorizzare l’esportatore a fornire un altro tipo di prova dei prodotti effettivamente utilizzati per fabbricare le merci esportate, allorché costui non sia (più) in grado, per motivi di forza maggiore, di esibire la documentazione relativa alla sua produzione.
Se la presa in considerazione della forza maggiore comporti anche una riduzione del grado di prova, nel senso che l’esportatore deve unicamente provare come verosimili o presentare come plausibili i prodotti effettivamente utilizzati per fabbricare le merci esportate».
Sulle questioni pregiudiziali
17 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 7, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1222/94 vada interpretato nel senso che, qualora un esportatore non sia in grado, ancorché per motivi di forza maggiore, di fornire la prova documentale relativa ai quantitativi di prodotti effettivamente impiegati per la fabbricazione di una merce esportata, esso consente alle autorità nazionali di ammettere un altro mezzo probatorio.
18 Ai sensi del suo decimo ‘considerando’, il regolamento n. 1222/94 prevede un sistema di controllo delle domande di restituzioni all’esportazione basato fondamentalmente sul principio della dichiarazione da parte dell’esportatore alle autorità competenti, in occasione di ogni esportazione, dei quantitativi di prodotti impiegati per la fabbricazione delle merci esportate. Spetta a tali autorità adottare tutti i provvedimenti che esse ritengono necessari per verificare l’esattezza di tale dichiarazione.
19 Ai sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1222/94, quando le merci contengono prodotti agricoli in quantitativi diversi, a loro volta rientranti nell’ambito di applicazione di detto regolamento, l’importo della restituzione da accordare è calcolato sulla base della quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati per la fabbricazione di tali merci esportate (v., in tal senso, sentenza 12 maggio 2005, causa C‑542/03, Milupa, Racc. pag. I‑3989, punto 21).
20 Tuttavia, l’art. 3, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 1222/94 prevede una procedura semplificata per le merci prodotte secondo una determinata formula di fabbricazione. Per queste ultime l’importo della restituzione è calcolato, d’intesa con le autorità competenti, sui quantitativi determinati sulla base della formula di fabbricazione.
21 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1222/94, il controllo relativo alla concessione di restituzioni all’esportazione avviene sulla base di una dichiarazione dell’esportatore. In tale dichiarazione, l’esportatore deve fare riferimento alla composizione delle merci se questa è stata stabilita secondo la procedura semplificata di cui all’art. 3, n. 2, terzo comma, di tale regolamento.
22 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1222/94, l’esportatore deve giustificare la propria dichiarazione fornendo tutti i documenti e le informazioni che le autorità competenti ritengono necessari. Inoltre, ai sensi del quarto comma di tale disposizione, per verificare l’esattezza di tale dichiarazione, tali autorità utilizzano ogni appropriato mezzo di controllo.
23 Tali disposizioni hanno lo scopo di permettere alle autorità competenti di verificare la fondatezza della domanda di restituzione all’esportazione e di determinarne l’importo.
24 In assenza di dichiarazione, di documenti o di informazioni sufficienti a giustificazione della propria dichiarazione, l’esportatore non può pretendere una restituzione e se questa è già stata percepita deve rimborsarla, in conformità all’art. 11, n. 3, del regolamento n. 3665/87, al quale rinvia l’art. 7 del regolamento n. 1222/94.
25 Tuttavia, il regolamento n. 1222/94 non prevede particolari requisiti quanto alla forma degli elementi probatori forniti a sostegno della dichiarazione di esportazione. Inoltre, dal testo stesso dell’art. 7, n. 1, terzo e quarto comma, di tale regolamento, in combinato disposto con il decimo ‘considerando’ dello stesso, risulta che le autorità competenti possono ritenere opportuno che l’interessato fornisca loro non solo «documenti» ma anche «informazioni», nonché che esse sono autorizzate ad utilizzare «ogni appropriato mezzo di controllo» nonché ad adottare «ogni provvedimento che esse ritengono necessario» per verificare l’esattezza della dichiarazione.
26 Parimenti, dal n. 2 di detto art. 7 emerge che le autorità nazionali valutano se le informazioni fornite dall’interessato sono sufficienti. Ne deriva che, in caso di assenza di prova documentale, spetta alle autorità nazionali prendere in considerazione altri mezzi di prova che siano tutti comunque sufficienti ai fini del controllo, secondo le modalità definite dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e l’efficacia del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 14 dicembre 1995, causa C‑312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I‑4599, punto 12).
27 Alla luce di ciò, i controlli aventi ad oggetto merci della stessa natura, realizzati in precedenza e che attestano la costanza della composizione del prodotto e la sua conformità alla formula di fabbricazione comunicata ai sensi dell’art. 3, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 1222/94, possono essere presi in considerazione.
28 Quindi, nel caso di un esportatore che ha ricevuto una restituzione all’esportazione per prodotti di base contenuti nella fabbricazione del prodotto esportato e ai quali si applica tale procedura semplificata, le autorità competenti devono tenere conto del fatto che i quantitativi di tali prodotti sono già stati determinati e da esse avallati.
29 Al riguardo, però, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Schulze nelle sue osservazioni scritte, nel caso in cui, in assenza di sufficienti elementi probatori a giustificazione della sua dichiarazione, un esportatore non ha diritto ad una restituzione, il grado di prova richiesto dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1222/94 non può essere in alcun modo ridotto in forza del fatto che detto esportatore non è in grado, ancorché per motivi di forza maggiore, di fornire prove documentali a tal fine.
30 Occorre quindi rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’art. 7, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1222/94 va interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora, ancorché per motivi di forza maggiore, un esportatore non sia in grado di fornire, a sostegno della sua dichiarazione d’esportazione, la prova documentale relativa ai quantitativi di prodotti effettivamente impiegati per la fabbricazione di una merce esportata, esso ne fornisca la prova tramite altri mezzi. Le autorità nazionali valuteranno questo diverso mezzo probatorio, secondo le modalità definite dal diritto nazionale, a condizione però che tali norme non pregiudichino né la portata né l’efficacia del diritto comunitario. A tal fine spetta alle autorità nazionali prendere in considerazione anche documenti già scambiati con l’esportatore quando la domanda è proposta secondo la procedura semplificata di cui all’art. 3, n. 2, terzo comma, di tale regolamento.
Sulle spese
31 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 7, n. 1, terzo comma, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 229, va interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora, ancorché per motivi di forza maggiore, un esportatore non sia in grado di fornire, a sostegno della sua dichiarazione d’esportazione, la prova documentale relativa ai quantitativi di prodotti effettivamente impiegati per la fabbricazione di una merce esportata, esso ne fornisca la prova tramite altri mezzi. Le autorità nazionali valuteranno questo diverso mezzo probatorio, secondo le modalità definite dal diritto nazionale, a condizione però che tali norme non pregiudichino né la portata né l’efficacia del diritto comunitario. A tal fine spetta alle autorità nazionali prendere in considerazione anche documenti già scambiati con l’esportatore quando la domanda è proposta secondo la procedura semplificata di cui all’art. 3, n. 2, terzo comma, di tale regolamento.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy