Causa C-125/05
VW‑Audi Forhandlerforeningen, in qualità di mandataria della Vulcan Silkeborg A/S
contro
Skandinavisk Motor Co. A/S
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)
«Concorrenza — Accordo di distribuzione di autoveicoli — Esenzione per categorie — Regolamento (CE) n. 1475/95 — Art. 5, n. 3 — Recesso da parte del fornitore — Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 — Necessità di riorganizzazione della rete di distribuzione — Termine di preavviso — Motivazione — Onere della prova»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 27 aprile 2006
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 settembre 2006
Massime della sentenza
1. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Regolamento n. 1475/95
(Regolamento della Commissione n. 1475/95, art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino)
2. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Regolamento n. 1475/95
(Regolamento della Commissione n. 1475/95, art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino)
3. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Regolamento n. 1475/95
(Regolamento della Commissione n. 1475/95, art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino)
4. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Regolamenti nn. 1475/95 e 1400/2002
(Regolamenti della Commissione nn. 1475/95 e 1400/2002)
5. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002
(Regolamenti della Commissione nn. 1475/95, art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino e 1400/2002)
1. L’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, che riconosce al fornitore un diritto straordinario di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di «necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete», deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di tale necessità presuppone una modifica significativa, sul piano sia sostanziale che geografico, delle strutture di distribuzione del fornitore interessato, che deve essere giustificata in maniera plausibile con motivi di efficacia economica basati su circostanze obiettive interne o esterne all’impresa del fornitore, le quali, tenuto conto del contesto concorrenziale nel quale opera tale fornitore, potrebbero, in mancanza di una riorganizzazione rapida della rete di distribuzione di quest’ultimo, pregiudicare l’efficacia delle strutture esistenti di tale rete. Le eventuali conseguenze economiche sfavorevoli che potrebbe subire un fornitore nell’ipotesi in cui recedesse da un accordo di distribuzione con un preavviso di due anni sono, a tal riguardo, pertinenti. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta, se tali condizioni siano soddisfatte.
(v. punto 40 e dispositivo)
2. L’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, deve essere interpretato nel senso che spetta al fornitore, allorché la legittimità di un recesso con preavviso di un anno viene contestata da un distributore dinanzi ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, provare che le condizioni previste da questa disposizione per l’attuazione del diritto di recesso con un preavviso di un anno siano soddisfatte. Le modalità in base alle quali una tale prova deve essere fornita rientrano nel diritto nazionale.
(v. punto 44 e dispositivo)
3. L’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, deve essere interpretato nel senso che non impone al fornitore che recede da un accordo di distribuzione in applicazione di tale disposizione di motivare formalmente la decisione di recesso né di elaborare, previamente ad essa, un piano di riorganizzazione.
Infatti, tale disposizione, in quanto indica che le condizioni di esenzione previste da questo regolamento «non pregiudicano» il diritto del fornitore di recedere da un accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete, si limita a introdurre nel detto regolamento una semplice possibilità che, con riserva del rispetto delle condizioni di applicazione indicate dalla detta disposizione, non limita la libertà contrattuale delle parti, così come essa viene esercitata nell’ambito del diritto nazionale applicabile. Essa non impone al fornitore nessun obbligo particolare per quanto riguarda la motivazione formale di tale recesso e la forma o il contenuto della riorganizzazione e tali obblighi non risultano, del resto, da nessun’altra disposizione del detto regolamento. La questione se il recesso da un accordo con un preavviso di un anno, conformemente alla detta disposizione, debba essere formalmente motivato o se il fornitore debba disporre di un piano di riorganizzazione elaborato previamente alla notifica del recesso rientra pertanto esclusivamente nel diritto nazionale.
(v. punti 47-49, 51 e dispositivo)
4. Il regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, e il regolamento n. 1400/2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, si limitano, in quanto regolamenti di applicazione dell’art. 81, n. 3, CE, a fornire agli operatori economici del settore interessato alcune possibilità che consentono loro, nonostante la presenza di taluni tipi di clausole restrittive della concorrenza nei loro accordi in materia, di fare sfuggire questi al divieto stabilito dal detto art. 81, n. 1. Le disposizioni dei detti regolamenti non impongono tuttavia agli operatori economici di avvalersi di dette possibilità stabilendo disposizioni vincolanti che incidono direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o obbligano le parti contraenti ad adattare il contenuto dei loro contratti.
(v. punto 56)
5. L’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela. Infatti, pur se le modifiche sostanziali del regime dell’esenzione introdotte dal regolamento n. 1400/2002 hanno potuto indurre taluni fornitori ad apportare cambiamenti ai loro accordi di distribuzione al fine di assicurarsi che questi continuino a rientrare nell’esenzione per categoria, tali modifiche potevano risultare da un semplice adattamento dei contratti in vigore senza che un tale adattamento comportasse automaticamente la necessità, in relazione al diritto nazionale vigente, di risolvere questi contratti né, in ogni caso, quella di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della detta rete di distribuzione.
Tuttavia, questa entrata in vigore ha potuto, in funzione dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale ch’essi costituiscono una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Pertanto, una tale riorganizzazione poteva, in particolare, risultare necessaria se, al fine di continuare a beneficiare dell’esenzione per categoria, un fornitore che combinava, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, la distribuzione esclusiva e la distribuzione selettiva, sceglieva di organizzare la sua rete di distribuzione unicamente secondo un sistema di distribuzione selettiva o decideva di mantenere un sistema di distribuzione esclusiva per i soli servizi di vendita pur istituendo un sistema di distribuzione selettiva per i servizi di assistenza alla clientela effettuati da riparatori autorizzati.
Spetta tuttavia ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta e, in particolare, delle prove fornite a tal fine dal fornitore, se i cambiamenti operati da quest’ultimo costituiscano una tale riorganizzazione della sua rete di distribuzione e se questa sia stata resa necessaria dall’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002.
(v. punti 58-59, 61-65 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
7 settembre 2006 (*)
«Concorrenza – Accordo di distribuzione di autoveicoli – Esenzione per categorie – Regolamento (CE) n. 1475/95 – Art. 5, n. 3 – Recesso da parte del fornitore – Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 – Necessità di riorganizzazione della rete di distribuzione – Termine di preavviso – Motivazione – Onere della prova»
Nel procedimento C‑125/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Østre Landsret (Danimarca), con decisione 15 marzo 2005, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2005, nella causa
VW‑Audi Forhandlerforeningen, in qualità di mandataria della Vulcan Silkeborg A/S,
contro
Skandinavisk Motor Co. A/S,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 febbraio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la VW‑Audi Forhandlerforeningen, in qualità di mandataria della Vulcan Silkeborg A/S, dagli avv.ti M. Goeskjær e P. Gregersen, advokater;
– per la Skandinavisk Motor Co. A/S, dagli avv.ti C. Karhula Lauridsen, T. Ryhl e J. Ørskov Rasmussen, advokater;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. N.B. Rasmussen e A. Whelan, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la VW‑Audi Forhandlerforeningen (associazione di concessionari delle marche Volkswagen e Audi), in qualità di mandataria della Vulcan Silkeborg A/S (in prosieguo: la «VS»), e la Skandinavisk Motor Co. A/S (in prosieguo: la «SMC») circa la legittimità del recesso da parte di quest’ultima, con un preavviso di un anno, dall’accordo che essa aveva concluso con la VS al fine della distribuzione in Danimarca di autoveicoli della marca Audi.
Ambito normativo
3 In base al diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1475/95:
L’articolo 5, paragrafo 2, punti 2 e 3, e paragrafo 3, fissa, per la durata e la risoluzione degli accordi di distribuzione e servizio assistenza, requisiti minimi per l’esenzione, poiché, a causa degli investimenti effettuati dal distributore per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza dei prodotti contrattuali, la dipendenza del distributore nei riguardi del fornitore aumenta considerevolmente in caso di accordi conclusi a breve termine o risolvibili a breve termine. Tuttavia, per non ostacolare lo sviluppo di strutture flessibili ed efficienti di distribuzione, occorre riconoscere al fornitore il diritto straordinario di porre fine all’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete. (…)».
4 L’art. 1 del regolamento n. 1475/95 esonera dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE gli accordi con cui un fornitore incarica un rivenditore autorizzato di promuovere la distribuzione dei prodotti contrattuali in un territorio determinato e si impegna a riservargli, nell’ambito di tale territorio, la fornitura di autoveicoli e pezzi di ricambio.
5 L’art. 4, n. 1, del detto regolamento prevede che l’impegno con cui il distributore si obbliga a rispettare condizioni minime nella distribuzione e nel servizio di assistenza alla clientela, in particolare, in materia di attrezzature aziendali o di riparazione e manutenzione di prodotti contrattuali non osta all’esenzione.
6 L’art. 5, nn. 2 e 3, di questo stesso regolamento prevede:
«2. Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio di assistenza alla clientela, l’esenzione si applica a condizione:
(…)
2) che la durata dell’accordo sia di almeno cinque anni o che il termine di preavviso per il recesso ordinario da un accordo concluso a tempo indeterminato sia di almeno due anni per entrambe le parti; (…)
(…)
3. Le condizioni di esenzione previste dai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:
– il diritto del fornitore di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete,
(…)
In ogni caso, le parti devono, in caso di disaccordo, accettare un sistema di rapida risoluzione della controversia, come il ricorso ad un esperto estraneo alle due parti oppure ad un arbitro, fatto salvo il diritto delle parti di adire il giudice competente in base alle disposizioni del diritto nazionale applicabile».
7 Nell’opuscolo esplicativo relativo al regolamento n. 1475/95, la Commissione delle Comunità europee illustra quanto segue, nella risposta alla domanda 16, lett. a), intitolata «È consentito il recesso anticipato dal contratto?»:
«Il fabbricante ha il diritto di recedere anticipatamente dall’accordo (con un anno di preavviso) se è necessario riorganizzare tutta la rete di distribuzione o una parte sostanziale di essa. La necessità di procedere ad una riorganizzazione è valutata di comune accordo tra le parti interessate, o su richiesta del distributore, da un perito indipendente o da un arbitro. Il ricorso a un perito indipendente o ad un arbitro non pregiudica il diritto delle parti di ricorrere ad un giudice in conformità della normativa nazionale [art. 5, n. 3]. Se il fornitore in base all’accordo ha un diritto di recesso unilaterale che eccede i limiti fissati dal regolamento, perde automaticamente il beneficio di un’esenzione per categoria [art. 6, n. 1, punto 5, (…)].
Tale facoltà di recesso anticipato è prevista affinché il fabbricante possa riorganizzare in modo flessibile la struttura della distribuzione [diciannovesimo ‘considerando’]. La necessità di riorganizzazione può essere dovuta al comportamento dei concorrenti o ad altri sviluppi economici, indipendentemente dal fatto che sia motivata da decisioni interne del produttore o da influenze esterne, per esempio la chiusura di una società che impiega notevole forza lavoro in una zona specifica. Alla luce della grande varietà di situazioni che possono verificarsi, sarebbe irrealistico elencare tutte le possibili ragioni per una riorganizzazione.
È l’esame dell’organizzazione specifica della rete di vendita del fabbricante di cui si tratta che permette di stabilire caso per caso se si tratti di una “parte sostanziale” della rete di vendita. Il termine “sostanziale” implica sia un aspetto economico che geografico, che può essere limitato alla rete di vendita di un determinato Stato membro o ad una parte di essa. Il fabbricante deve in ogni caso raggiungere un accordo con il perito indipendente, o con l’arbitro o con il distributore nei cui confronti ha operato il recesso, senza che sia necessario sentire gli altri distributori indirettamente interessati».
8 A decorrere dal 1° ottobre 2002 il regolamento n. 1475/95 è stato sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30).
9 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1400/2002, intitolato «Restrizioni fondamentali» prevede che l’esenzione non si applica agli accordi verticali che hanno per oggetto talune restrizioni indicate in tale disposizione.
10 L’art. 10 dello stesso regolamento prevede:
«Il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, non si applica, durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003, agli accordi già in vigore al 30 settembre 2002 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 1475/95».
11 Nell’opuscolo esplicativo relativo al regolamento n. 1400/2002, la Commissione, nella sua risposta alla domanda 20, intitolata «Come è possibile recedere, durante il periodo transitorio, da contratti che rispettano il regolamento (CE) n. 1475/95», indica in particolare quanto segue:
«La scadenza del regolamento (CE) n. 1475/95, prevista il 30 settembre 2002, e l’entrata in vigore del nuovo regolamento non implicano la necessità di una riorganizzazione della rete. Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, un costruttore di autoveicoli può comunque decidere di effettuare una riorganizzazione sostanziale della rete. Al fine di soddisfare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1475/95, e dunque di beneficiare del periodo transitorio, il termine per il preavviso di recesso ordinario deve quindi essere di almeno due anni, a meno che il fornitore non abbia deciso di effettuare una riorganizzazione oppure qualora il fornitore sia tenuto a pagare un indennizzo».
12 Inoltre, per quanto riguarda la domanda 68, intitolata «Il regolamento prevede un periodo minimo di preavviso?», il detto opuscolo indica, al quarto comma della risposta a tale domanda, per quanto riguarda la risoluzione con il preavviso di un anno:
«La questione se sia o meno necessaria una riorganizzazione della rete è oggettiva e il fatto che il fornitore la ritenga necessaria non risolve la questione in sede di controversia. In tal caso sarà competenza del giudice nazionale o dell’arbitro giudicare la questione in riferimento alle circostanze».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
13 Il 21 settembre 1996 la SMC ha concluso con la VS, un’impresa che distribuisce dal 1975 gli autoveicoli della marca Audi in Danimarca, un nuovo accordo di distribuzione dei detti veicoli in tale Stato membro.
14 L’art. 19, punto 1, di tale accordo intitolato «Recesso con preavviso ridotto», stabilisce:
«Il fornitore è (…) autorizzato a recedere da tale accordo con comunicazione scritta per lettera raccomandata e con un preavviso di 12 mesi nel caso in cui si manifestasse la necessità di una profonda riorganizzazione dell’insieme o di una parte della rete di vendita».
15 Il 16 maggio 2002, la Audi AG (in prosieguo: «Audi») ha approvato un piano di riorganizzazione della sua rete di distribuzione in Danimarca, che stabilisce in particolare il numero di distributori che consente di realizzare gli obiettivi finanziari perseguiti in tale Stato membro.
16 Il 2 settembre 2002, la SMC ha inviato la seguente lettera ai 28 distributori della Audi in Danimarca, tra i quali figurava la VS:
«Alla luce della nuova esenzione per categoria dell’UE degli accordi verticali e delle pratiche concordate nel settore degli autoveicoli, che entreranno in vigore il 1° ottobre 2002, siamo costretti a ristrutturare la nostra rete di distribuzione entro il periodo di un anno e ad adattare i contratti di distribuzione al nuovo regolamento di esenzione per categoria.
Quindi, in conformità dell’art. 19.1 del contratto di distribuzione, siamo costretti, alla luce della necessità di una riorganizzazione, a risolvere il contratto con voi stipulato relativo alle autovetture da turismo Audi con un preavviso di 12 mesi che scade il 30 settembre 2003».
17 Lo stesso giorno la SMC ha inviato una lettera separata alla VS nella quale indicava che avrebbe chiarito nei mesi seguenti le condizioni successive della Audi nei confronti dei vari distributori, sottolineando che era troppo presto per valutare a pieno le conseguenze per la rete di distribuzione attuale della Audi.
18 Con lettera 3 ottobre 2002, la SMC ha comunicato alla VS che, da un lato, al fine di far fronte alla domanda successiva sul mercato, la rete di distribuzione esistente sarebbe stata ridotta da 28 a 14 distributori e, dall’altro, che a quest’ultima non sarebbe più stato offerto un nuovo contratto di distribuzione.
19 In tale contesto, VW-Audi Forhandlerforeningen, in nome e per conto dei distributori di autoveicoli della marca Audi il cui contratto di distribuzione è stato risolto, ha adito il giudice del rinvio facendo valere che il preavviso avrebbe dovuto avere una durata di 24 mesi.
20 Ritenendo che la presente controversia sollevi questioni di interpretazione del diritto comunitario, l’Østre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95 (…) debba essere interpretato nel senso che il recesso di un fornitore dall’accordo con un distributore con un preavviso di un anno deve essere ulteriormente motivato rispetto al riferimento da parte del fornitore alla norma summenzionata.
2) Qualora la questione 1 sia risolta affermativamente si chiede:
Quale debba essere il contenuto di tale motivazione sulla base del diritto comunitario e quando essa debba essere fornita.
3) Quale sia la conseguenza del fatto che non è stata fornita una corretta e tempestiva motivazione.
4) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che è necessario che il recesso dall’accordo con un distributore con un preavviso di un anno avvenga a causa di un piano di riorganizzazione già elaborato dal fornitore.
5) Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:
Quali debbano essere, in relazione al diritto comunitario, il contenuto e la forma di un piano di riorganizzazione elaborato dal fornitore e in quale momento tale piano di riorganizzazione debba essere presentato.
6) Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:
Se il fornitore debba comunicare al distributore rispetto al quale opera il recesso il contenuto del piano di riorganizzazione e, in tal caso, quando e in quale forma debba essere effettuata tale comunicazione al distributore.
7) Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:
Quale sia la conseguenza del fatto che un eventuale piano di riorganizzazione non soddisfa i requisiti richiesti quanto alla forma e al contenuto di tale piano.
8) Dalla versione danese dell’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95 risulta che il recesso del fornitore nei confronti del distributore con preavviso di un anno presuppone “(…) det er nødvendigt at foretage (…)” “(…) en gennemgribende reorganisering af hele forhandlernettet eller en del heraf (…)”. [nella versione italiana: una “(…) necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete”]. Il termine “nødvendigt” (necessità) si ritrova in tutte le versioni linguistiche del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95, ma il termine “gennemgribende” (profonda) si trova solo nella versione danese.
Alla luce di quanto esposto si chiede:
Quale debba essere il carattere della riorganizzazione che permette al fornitore di recedere da un accordo con il distributore con un anno di preavviso ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95.
9) Se, per valutare se siano soddisfatte le condizioni affinché il fornitore possa recedere dall’accordo con un anno di preavviso ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95, si debba attribuire importanza alle eventuali conseguenze economiche che il fornitore avrebbe subito, qualora avesse receduto dall’accordo con il distributore con due anni di preavviso.
10) A chi incomba l’onere di provare che le condizioni richieste affinché il fornitore possa recedere dall’accordo con un anno di preavviso ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95 sono soddisfatte e come possa essere fornita tale prova.
11) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che le condizioni affinché il fornitore possa recedere dall’accordo con un anno di preavviso ai sensi di tale disposizione possono essere soddisfatte già in quanto l’entrata in vigore del regolamento di esenzione per categoria n. 1400/2002 può di per sé aver reso necessaria una radicale riorganizzazione della rete di distribuzione del fornitore».
Sulle questioni pregiudiziali
21 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza precisazioni circa la portata del diritto del fornitore, previsto dall’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete.
22 Come hanno indicato all’udienza la Commissione e la SMC, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, di stabilire le condizioni di base alle quali è subordinato l’esercizio di un tale diritto di recesso (ottava e nona questione). In tale ambito, si trova collocata anche la questione intesa ad accertare a chi incomba l’onere di provare che queste condizioni siano soddisfatte e in base a quali modalità una tale prova debba essere fornita (decima questione). Per il resto, si chiede se tale diritto di recesso sia inoltre subordinato al rispetto di talune condizioni di forma per quanto riguarda la motivazione del recesso e il requisito di un piano di riorganizzazione (questioni dalla prima alla settima). Infine, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 fosse, di per sé, tale da rendere necessaria una riorganizzazione della rete di distribuzione ai sensi della detta disposizione del regolamento n. 1475/95 (undicesima questione).
Sull’ottava e nona questione
23 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza quali siano le condizioni di base che devono essere soddisfatte per l’applicazione dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95.
24 Ai sensi dell’art. 5, n. 2, punto 2, del regolamento n. 1475/95, qualora il distributore assuma taluni obblighi per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio di assistenza alla clientela, l’esenzione prevista dal detto regolamento si applica, se l’accordo è concluso a tempo indeterminato, a condizione che il termine di preavviso per il recesso ordinario sia, in via di principio, di almeno due anni per entrambe le parti.
25 Tuttavia, ai sensi del n. 3, primo comma, primo trattino, del detto art. 5, le condizioni di esenzione previste in tale ultima disposizione non pregiudicano il diritto del fornitore di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete.
26 Al riguardo, dal diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1475/95 risulta che, nonostante gli investimenti effettuati dai distributori per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza dei prodotti contrattuali, lo sviluppo di strutture flessibili ed efficienti di distribuzione non deve essere ostacolato. Inoltre, secondo questo stesso ‘considerando’, occorre riconoscere al fornitore il diritto di porre fine all’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete.
27 Ne deriva che l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del detto regolamento istituisce una norma derogatoria che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente.
28 A tal riguardo, dalla formulazione stessa di questa disposizione risulta che il diritto di recesso previsto da questa è subordinato al soddisfacimento di due condizioni relative, da un lato, all’esistenza di una riorganizzazione dell’insieme o di una parte sostanziale della rete di distribuzione del fornitore interessato e, dall’altro, al carattere necessario di tale riorganizzazione.
29 Per quanto riguarda la prima condizione, dalla lettera della detta disposizione risulta che questa richiede innanzitutto una «riorganizzazione» della rete del fornitore interessato. Una tale riorganizzazione comporta necessariamente una modifica dell’organizzazione delle strutture di distribuzione di tale fornitore, la quale può riguardare, in particolare, la natura o la forma di queste strutture, il loro oggetto, la ripartizione dei compiti interni nell’ambito di tali strutture, le modalità della fornitura dei prodotti e servizi interessati, il numero o la qualità dei partecipanti alle dette strutture nonché la loro estensione geografica.
30 Per il resto, in forza della formulazione stessa dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, nell’insieme delle sue versioni linguistiche, salvo la versione danese, questa riorganizzazione deve riguardare «l’insieme» o «una parte sostanziale» della rete del fornitore. La modifica delle strutture di distribuzione di cui trattasi deve quindi avere un carattere significativo su un piano sia sostanziale che geografico.
31 Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta, ed in particolare dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione del fornitore interessato, l’esistenza obiettiva di una tale riorganizzazione di questa rete.
32 A tal riguardo, come ha osservato la Commissione e come l’avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 15‑26 delle sue conclusioni, il fatto che la versione danese dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, contrariamente all’insieme delle altre versioni linguistiche di questa disposizione, faccia riferimento alla necessità di una riorganizzazione «profonda» («gennemgribende») della rete di distribuzione non riveste un’importanza essenziale, in quanto una tale precisazione non aggiunge nulla al requisito di una modifica significativa derivante dalla condizione relativa all’esistenza di una riorganizzazione dell’insieme o di una parte sostanziale della rete del fornitore interessato che figura nell’insieme delle altre versioni linguistiche.
33 Per quanto riguarda la seconda condizione, la Commissione e la SMC fanno valere che spetta al solo fornitore valutare liberamente la necessità di una riorganizzazione della sua rete di distribuzione. Il regolamento n. 1475/95 non avrebbe infatti per oggetto di indurre i giudici o gli organismi arbitrali a verificare le preoccupazioni commerciali di un fornitore nell’ambito di una tale riorganizzazione. La libertà di quest’ultimo di fissare il numero dei suoi distributori non sarebbe del resto per niente limitata dalle disposizioni di questo regolamento. Affinché tale condizione sia soddisfatta, sarebbe sufficiente pertanto che esistesse un nesso di causalità tra il recesso e la riorganizzazione della detta rete.
34 Questa tesi, la quale, per quanto riguarda la Commissione, differisce da quella proposta da quest’ultima nella sua risposta alla domanda 68 dell’opuscolo esplicativo relativo al regolamento n. 1400/2002, non può essere accolta.
35 Certo, è esatto che, nell’ambito di una controversia vertente sulla legittimità di un recesso con un preavviso ridotto esercitato alle condizioni previste all’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, non spetta ai giudici nazionali né agli organismi arbitrali rimettere in discussione le considerazioni economiche e commerciali in relazione alle quali un fornitore ha preso la decisione di riorganizzare la sua rete di distribuzione.
36 Tuttavia, ciò non toglie che la necessità di una tale riorganizzazione non può, salvo privare i distributori di qualsiasi tutela giurisdizionale effettiva su tale punto, rientrare nella valutazione discrezionale del fornitore, in quanto ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, è questa necessità che consente al fornitore, pur conservando il beneficio dell’esenzione per categoria previsto da tale regolamento in applicazione dell’art. 81, n. 3, CE, di procedere al recesso da un accordo senza essere tenuto a rispettare il termine ordinario di preavviso di due anni previsto al n. 2, punto 2, del detto art. 5.
37 In considerazione sia della finalità sia del carattere derogatorio dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, la necessità di una riorganizzazione ai fini dell’esercizio del diritto di recesso con un preavviso di almeno un anno deve di conseguenza poter essere giustificata in maniera plausibile con motivi di efficacia economica basati su circostanze obiettive interne o esterne all’impresa del fornitore le quali, in mancanza di una rapida riorganizzazione della rete di distribuzione, potrebbero, tenuto conto del contesto concorrenziale in cui opera tale fornitore, pregiudicare l’efficacia delle strutture esistenti della detta rete.
38 Pertanto, il semplice fatto che il fornitore ritenga, basandosi su una valutazione commerciale soggettiva della situazione della sua rete di distribuzione, che una riorganizzazione di quest’ultima sia necessaria non può di per sé essere sufficiente per dimostrare la necessità di una tale riorganizzazione ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Per contro, le eventuali conseguenze economiche sfavorevoli che potrebbe subire un fornitore nel caso in cui recedesse da un accordo di distribuzione con un preavviso di due anni sono a tal riguardo pertinenti.
39 Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta, la necessità obiettiva di una tale riorganizzazione.
40 Di conseguenza, occorre risolvere l’ottava e nona questione dichiarando che l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza della «necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete» presuppone una modifica significativa, sul piano sia sostanziale che geografico, delle strutture di distribuzione del fornitore interessato, che deve essere giustificata in maniera plausibile con motivi di efficacia economica basati su circostanze obiettive interne o esterne all’impresa del fornitore, le quali, tenuto conto del contesto concorrenziale nel quale opera tale fornitore, potrebbero, in mancanza di una riorganizzazione rapida della rete di distribuzione di quest’ultimo, pregiudicare l’efficacia delle strutture esistenti di tale rete. Le eventuali conseguenze economiche sfavorevoli che potrebbe subire un fornitore nell’ipotesi in cui recedesse da un accordo di distribuzione con un preavviso di due anni sono, a tal riguardo, pertinenti. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta, se tali condizioni siano soddisfatte.
Sulla decima questione
41 Con la decima questione, il giudice del rinvio chiede a chi incomba l’onere della prova per l’attuazione del diritto di recesso con un preavviso ridotto di un anno, quale previsto dall’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, e quali siano le modalità in base alle quali tale prova debba essere fornita.
42 A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che spetta all’impresa che chiede il beneficio di un’esenzione individuale dimostrare che le condizioni previste all’art. 81, n. 3, CE siano soddisfatte (v., in tale senso, sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 52). Allo stesso modo, tenuto conto del carattere derogatorio del termine di recesso previsto all’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 rispetto al termine di recesso ordinario previsto al n. 2, punto 2, del detto articolo, spetta al fornitore che intende avvalersi del diritto di recesso con preavviso di un anno, allorché la legittimità di tale recesso viene contestata da un distributore dinanzi ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, provare che le condizioni previste nella prima di queste disposizioni siano soddisfatte.
43 Per quanto riguarda le modalità in base alle quali tale prova deve essere fornita, esse, in mancanza di disposizioni al riguardo contenute nel regolamento n. 1475/95, rientrano nel diritto nazionale.
44 Di conseguenza, occorre risolvere la decima questione dichiarando che l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 deve essere interpretato nel senso che spetta al fornitore, allorché la legittimità di un recesso con preavviso di un anno viene contestata da un distributore dinanzi ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, provare che le condizioni previste da questa disposizione per l’attuazione del diritto di recesso con un preavviso di un anno siano soddisfatte. Le modalità in base alle quali una tale prova deve essere fornita rientrano nel diritto nazionale.
Sulle questioni dalla prima alla settima
45 Con le sue questioni dalla prima alla settima, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che impone al fornitore che recede da un accordo di distribuzione in applicazione di questa disposizione, da un lato, di motivare, su un piano formale, la decisione di recesso e, dall’altro, di elaborare, previamente a questa, un piano di riorganizzazione.
46 Secondo la VS, l’obiettivo perseguito dalla detta disposizione, ossia garantire una concorrenza effettiva tra le reti di distribuzione diminuendo la dipendenza dei distributori, richiede che le attività di questi ultimi non siano ostacolate da una minaccia di recesso. Pertanto, il fornitore avrebbe l’obbligo di esporre per iscritto, al più tardi con la notifica del recesso, i motivi obiettivi ed espliciti sui quali questo è basato. Per il resto, la previa esistenza di un piano di riorganizzazione costituirebbe un elemento sostanziale del requisito di motivazione. La Commissione avrebbe adottato la stessa tesi in un parere comunicato alle autorità danesi della concorrenza, come risulterebbe da una lettera indirizzata da queste ultime il 20 dicembre 2002 alla VW-Audi Forhandlerforeningen.
47 A tal riguardo, occorre tuttavia rilevare che l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, in quanto indica che le condizioni di esenzione previste da questo regolamento «non pregiudicano» il diritto del fornitore di recedere da un accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete, si limita, come la Commissione fa valere giustamente nelle sue osservazioni, a introdurre nel detto regolamento una semplice possibilità che, con riserva del rispetto delle condizioni di applicazione indicate dalla detta disposizione, non limita la libertà contrattuale delle parti, così come essa viene esercitata nell’ambito del diritto nazionale applicabile.
48 Orbene, se l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 consente, in base alla sua stessa formulazione, ad un fornitore di recedere da un accordo con un tale preavviso ridotto in caso di necessità di riorganizzare la sua rete, esso non gli impone per contro nessun obbligo particolare per quanto riguarda la motivazione formale di tale recesso e la forma o il contenuto della riorganizzazione. Si deve constatare che tali obblighi non risultano, del resto, da nessun’altra disposizione del detto regolamento.
49 In tale contesto, come la Commissione sostiene giustamente nell’ambito del presente procedimento, la questione se il recesso da un accordo con un preavviso di un anno, conformemente all’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, debba essere formalmente motivato o se il fornitore debba disporre di un piano di riorganizzazione elaborato previamente alla notifica del recesso rientra esclusivamente nel diritto nazionale.
50 Contrariamente a quanto sostiene la VS, i distributori non sono pertanto privati di qualsiasi tutela giurisdizionale poiché, come risulta dai punti 42 e 44 della presente sentenza, allorché un distributore contesta, dinanzi ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, la legittimità di un recesso col preavviso di un anno, spetta al fornitore giustificarlo dimostrando che le condizioni di base richieste per l’applicazione della detta disposizione sono effettivamente soddisfatte.
51 Di conseguenza, occorre risolvere le questioni dalla prima alla settima dichiarando che l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 deve essere interpretato nel senso che non impone al fornitore che recede da un accordo di distribuzione in applicazione di tale disposizione di motivare formalmente la decisione di recesso né di elaborare, previamente ad essa, un piano di riorganizzazione.
Sulla undicesima questione
52 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 potesse, di per sé, rendere necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95.
53 La Commissione e la SMC sostengono in sostanza che, di per sé, l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 poteva rendere necessaria la riorganizzazione di una rete di distribuzione. Secondo la Commissione, la valutazione di una tale necessità da parte di un fornitore non può essere esclusa da un giudice nazionale o da un organismo arbitrale. La SMC, dal canto suo, fa valere che, nella fattispecie, l’entrata in vigore di questo regolamento ha reso di per sé necessaria una riorganizzazione sostanziale della sua rete di distribuzione in Danimarca in ragione, in particolare, del passaggio da una distribuzione esclusiva con protezione territoriale ad un sistema di distribuzione selettiva senza che esista una tale protezione e del diritto delle officine di essere autorizzate a condizione di soddisfare criteri qualitativi.
54 Occorre a tal riguardo osservare che il regolamento n. 1400/2002, come la Commissione ha sottolineato nel suo opuscolo esplicativo relativo a tale regolamento, ha introdotto modifiche sostanziali rispetto al regime di esenzione per categoria istituito dal regolamento n. 1475/95, prevedendo norme più restrittive rispetto a quelle introdotte da quest’ultimo per l’esenzione di talune restrizioni di concorrenza rientranti nel divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE.
55 In particolare, il regolamento n. 1400/2002 non concede l’esenzione per categoria alle restrizioni delle vendite attive e passive da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettivo [art. 4, n. 1, lett. b), punti i) e iii), lett. d) e e), del detto regolamento], vietando in tal modo, nell’ambito dell’esenzione per categoria, la combinazione della distribuzione esclusiva e della distribuzione selettiva esentata dal regolamento n. 1475/95 [art. 3, punti 8‑10 di questo regolamento].
56 Tuttavia, per beneficiare dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1475/95, i fornitori non erano affatto obbligati ad inserire negli accordi di distribuzione tali restrizioni di concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Infatti, questo regolamento, analogamente al regolamento n. 1400/2002, si limita, in quanto regolamento di applicazione dell’art. 81, n. 3, CE, a fornire agli operatori economici del settore interessato alcune possibilità che consentono loro, nonostante la presenza di taluni tipi di clausole restrittive della concorrenza nei loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela, di fare sfuggire questi al divieto stabilito dal detto art. 81, n. 1. Le disposizioni dei detti regolamenti non impongono tuttavia agli operatori economici di avvalersi di dette possibilità stabilendo disposizioni vincolanti che incidono direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o obbligano le parti contraenti ad adattare il contenuto dei loro contratti (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1986, causa 10/86, VAG France, Racc. pag. 4071, punti 12 e 16; 5 giugno 1997, causa C‑41/96, VAG, Racc. pag. I‑3123, punto 16, e 30 aprile 1998, causa C‑230/96, Cabour, Racc. pag. I‑2055, punto 47).
57 Pertanto, anche se, come ha rilevato SMC, l’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1475/95 si acquisiva solo a condizione che il distributore si impegnasse ad assicurare i servizi di assistenza alla clientela nonché il servizio dovuto in caso di campagne di richiamo (artt. 4, n. 1, punti 1 e 6, e 5, n. 1, punto 1, del detto regolamento), mentre il regolamento n. 1400/2002 non concede l’esenzione per categoria alla restrizione della facoltà del distributore di subappaltare i servizi di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati né a quella di questi ultimi di limitarsi a tali attività [art. 4, n. 1, lett. g) e h), di quest’ultimo regolamento], il regolamento n. 1400/2002 non vieta affatto ad un distributore di continuare ad assicurare esso stesso tali servizi in quanto riparatore autorizzato nell’ambito del sistema di distribuzione esclusiva o selettiva istituito dal fornitore.
58 Ne deriva che, come la Commissione ha in sostanza rilevato nella sua risposta alla domanda 20 del suo opuscolo esplicativo relativo al regolamento n. 1400/2002, l’entrata in vigore di quest’ultimo non rendeva di per sé affatto necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95.
59 Tuttavia, tenuto conto delle modifiche sostanziali del regime dell’esenzione introdotte dal regolamento n. 1400/2002, l’entrata in vigore di quest’ultimo ha potuto indurre taluni fornitori ad apportare cambiamenti ai loro accordi di distribuzione al fine di assicurarsi che questi continuino a rientrare nell’esenzione per categoria prevista da questo regolamento. In particolare, tale ha potuto essere il caso se gli accordi conclusi nell’ambito del regime del regolamento n. 1475/95 e in conformità con quest’ultimo contenevano restrizioni «fondamentali» ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1400/2002.
60 Proprio a causa di queste modifiche sostanziali introdotte dal regolamento n. 1400/2002 l’art. 10 di quest’ultimo ha previsto che il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE non si applicava, durante il periodo 1° ottobre 2002‑30 settembre 2003, agli accordi già in vigore al 30 settembre 2002 che non soddisfacevano le condizioni di esenzione previste da questo regolamento, ma che soddisfacevano le condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 1475/95.
61 Come risulta dal trentaseiesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1400/2002, le modifiche che potevano essere apportate dai fornitori alla loro rete di distribuzione in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 potevano pertanto risultare, tenuto conto del carattere derogatorio dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, da un semplice adattamento dei contratti in vigore alla data in cui questo ha cessato di essere applicabile durante il periodo transitorio previsto a tal fine, senza che un tale adattamento comportasse automaticamente, come la VS ha sostenuto giustamente all’udienza, la necessità, in relazione al diritto nazionale vigente, di risolvere questi contratti né, in ogni caso, quella di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della detta rete di distribuzione.
62 Tuttavia, occorre ammettere che, anche se l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 non rendeva automaticamente necessaria la riorganizzazione delle reti di distribuzione, essa ha potuto in taluni casi, in funzione delle particolarità dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale da dover essere considerati come una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95.
63 Pertanto, una tale riorganizzazione poteva, in particolare, risultare necessaria ai sensi di questa disposizione se, al fine di continuare a beneficiare dell’esenzione per categoria, un fornitore che combinava, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, la distribuzione esclusiva e la distribuzione selettiva, sceglieva di organizzare la sua rete di distribuzione unicamente secondo un sistema di distribuzione selettiva o decideva di mantenere un sistema di distribuzione esclusiva per i soli servizi di vendita pur istituendo un sistema di distribuzione selettiva per i servizi di assistenza alla clientela effettuati da riparatori autorizzati.
64 Spetta tuttavia ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, facendo riferimento alle indicazioni fornite ai punti 28‑38 della presente sentenza, valutare, in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta e, in particolare, delle prove fornite a tal fine dal fornitore, se i cambiamenti operati da quest’ultimo costituiscano una tale riorganizzazione della sua rete di distribuzione e se questa sia stata resa necessaria dall’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002.
65 Di conseguenza, occorre risolvere l’undicesima questione dichiarando che l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Tuttavia, questa entrata in vigore ha potuto, in funzione dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale ch’essi costituiscono una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta.
Sulle spese
66 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, deve essere interpretato nel senso che:
– L’esistenza della «necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete» presuppone una modifica significativa, sul piano sia sostanziale che geografico, delle strutture di distribuzione del fornitore interessato, che deve essere giustificata in maniera plausibile con motivi di efficacia economica basati su circostanze obiettive interne o esterne all’impresa del fornitore, le quali, tenuto conto del contesto concorrenziale nel quale opera tale fornitore, potrebbero, in mancanza di una riorganizzazione rapida della rete di distribuzione di quest’ultimo, pregiudicare l’efficacia delle strutture esistenti di tale rete. Le eventuali conseguenze economiche sfavorevoli che potrebbe subire un fornitore nell’ipotesi in cui recedesse da un accordo di distribuzione con un preavviso di due anni sono, a tal riguardo, pertinenti. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta, se tali condizioni siano soddisfatte.
– Spetta al fornitore, allorché la legittimità di un recesso con preavviso di un anno viene contestata da un distributore dinanzi ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, provare che le condizioni previste da questa disposizione per l’attuazione del diritto di recesso con un preavviso di un anno siano soddisfatte. Le modalità in base alle quali una tale prova deve essere fornita rientrano nel diritto nazionale.
– Non impone al fornitore che recede da un accordo di distribuzione in applicazione di tale disposizione di motivare formalmente la decisione di recesso né di elaborare, previamente ad essa, un piano di riorganizzazione.
– L’entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Tuttavia, questa entrata in vigore ha potuto, in funzione dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale ch’essi costituiscono una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta.
Firme
* Lingua processuale: il danese.
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