Causa C-149/05
Harold Price
contro
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris)
«Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Lavoratori — Riconoscimento delle formazioni professionali — Obbligo di superare una prova attitudinale senza la possibilità di optare per un tirocinio di adattamento — Attività di aste pubbliche volontarie di beni mobili»
Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 23 marzo 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 settembre 2006
Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi e dei titoli — Ambito di applicazione delle direttive 89/48 e 92/51
[Direttive del Consiglio 89/48, art. 3, primo comma, lett. b), e 92/51]
2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi d’insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 89/48
(Direttiva del Consiglio 89/48, art. 4, n. 1, terzo comma)
1. La direttiva 92/51, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata, al pari della direttiva 89/48, dalla direttiva 2001/19, non si applica ad un richiedente, che si riferisce a qualifiche quali il diploma di «Bachelor of Arts in Fine Arts Valuation», che desidera esercitare la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili in uno Stato membro in cui l’esercizio di tale professione è subordinato al possesso di un diploma ai sensi della direttiva 89/48.
Per contro, quest’ultima direttiva, in particolare il suo art. 3, primo comma, lett. b), è idonea ad applicarsi ad un tale richiedente se la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili nello Stato membro in cui il detto richiedente ha acquisito le qualifiche da lui fatte valere non è una professione regolamentata ai sensi dell’art. 1, lett. c), di tale direttiva. Spetterebbe eventualmente al giudice del rinvio determinare se ciò avviene.
(v. punto 49, dispositivo 1)
2. Per poter derogare al principio della libera scelta da parte del richiedente tra un tirocinio di adattamento ed una prova attitudinale, l’art. 4, n. 1, terzo comma, della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva 2001/19, impone due condizioni cumulative agli Stati membri affinché questi ultimi possano scegliere la misura compensativa. Da una parte, deve trattarsi di una professione il cui esercizio esige una conoscenza precisa del diritto nazionale. Dall’altra, un elemento essenziale e costante dell’attività di cui trattasi deve consistere nel fornire consulenze e/o assistenza concernenti il diritto nazionale.
Per quanto riguarda la prima condizione, una professione il cui accesso è condizionato al possesso di un diploma in giurisprudenza che sanzioni studi di una durata almeno pari a due anni costituisce una professione il cui esercizio necessita presumibilmente una conoscenza precisa del diritto nazionale ai sensi della detta disposizione.
Per quanto riguarda la seconda condizione, non è necessario per l’applicazione di tale disposizione che l’attività di cui trattasi implichi la fornitura di consulenza e/o di assistenza concernenti l’intero diritto nazionale; è sufficiente che essa verta su un settore specializzato e costituisca un elemento essenziale e costante della detta attività. In tale contesto, è necessario riferirsi in particolare alla prassi normale della professione di cui trattasi.
(v. punti 53, 60, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 settembre 2006 (*)
«Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE – Lavoratori – Riconoscimento delle formazioni professionali – Obbligo di superare una prova attitudinale senza la possibilità di optare per un tirocinio di adattamento – Attività di aste pubbliche volontarie di beni mobili»
Nel procedimento C-149/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour d’appel de Paris (Francia), con decisione 23 marzo 2005, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2005, nella causa
Harold Price
contro
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. E. Juhász e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl,
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 gennaio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Price, dal sig. Olivier-Martin, avocat;
– per il Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dal sig. H. Calvet, avocat;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. Støvlbæk e dalla sig.ra D. Maidani, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J.‑M. V. Visee, in qualità di esperto,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25), come modificate dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1; in prosieguo, rispettivamente: la «direttiva 89/48» e la «direttiva 92/51»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso presentato dal sig. Price, titolare di talune qualifiche nel settore della vendita all’asta acquisite nel Regno Unito, avverso la decisione del Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (l’associazione francese competente in materia di aste pubbliche volontarie di beni mobili; in prosieguo: il «CVV») con cui quest’ultimo ha subordinato la sua ammissione alla professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili (in prosieguo: il «direttore di aste pubbliche volontarie») in Francia al superamento di una prova attitudinale che verte su tre discipline: materie giuridiche, procedure di asta pubblica e normativa professionale.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Dal terzo e dal quarto ‘considerando’ della direttiva 89/48 risulta che quest’ultima si prefigge di istituire un sistema generale di riconoscimento dei diplomi diretto ad agevolare ai cittadini europei l’esercizio di tutte le attività professionali subordinate, in un determinato Stato membro ospitante, al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro.
4 La direttiva 92/51 istituisce un sistema generale complementare di riconoscimento della formazione professionale relativo ai gradi di formazione che non sono stati previsti dal sistema generale iniziale istituito dalla direttiva 89/48, il cui ambito di applicazione è limitato alle formazioni di grado superiore.
5 Ai sensi degli artt. 2, primo comma, della direttiva 89/48, e 2, primo comma, della direttiva 92/51, queste due direttive si applicano a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare una «professione regolamentata» in un altro Stato membro.
La nozione di «professione regolamentata»
6 Secondo la definizione dell’art. 1, lett. c), della direttiva 89/48, che è sostanzialmente identica a quella dell’art. 1, lett. e), della direttiva 92/51, si intende per «professione regolamentata» l’attività o l’insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro.
7 Un’«attività professionale regolamentata» è definita dall’art. 1, lett. d), primo comma, della direttiva 89/48, nonché dall’art. 1, lett. f), primo comma, della direttiva 92/51, come un’attività professionale per la quale l’accesso alla medesima o l’esercizio o una delle modalità di esercizio dell’attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nel contesto della direttiva 89/48, al possesso di un diploma e, nel contesto della direttiva 92/51, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza.
8 Ai sensi dell’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48, che è sostanzialmente identico all’art. 1, lett. f), secondo comma, della direttiva 92/51, con l’unica eccezione che la direttiva 92/51 si riferisce ad un «titolo di formazione» e la direttiva 89/48 ad un «diploma», è assimilata ad un’attività professionale regolamentata:
«l’attività professionale che è esercitata dai membri di un’associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:
– rilasci ai suoi membri un diploma,
– esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte, e
– conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un’abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale diploma».
9 A tenore dell’art. 1, lett. d), terzo comma, della direttiva 89/48, nell’allegato di tale direttiva risulta un elenco non tassativo delle associazioni o organizzazioni che, al momento dell’adozione della detta direttiva, soddisfacevano alle condizioni del secondo comma. In tale allegato, è menzionata, tra altre, la «Royal Institution of Chartered Surveyors».
La nozione di «diploma»
10 Ai sensi dell’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48, per costituire un «diploma» ai sensi di tale direttiva un titolo deve attestare in particolare che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale.
11 Ai sensi dell’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 92/51, per costituire un «diploma» ai sensi di tale direttiva un titolo deve attestare in particolare che il titolare ha seguito con successo: un ciclo di studi postsecondari diverso da quello di cui al secondo trattino dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, della durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale.
L’obbligo di riconoscimento
12 L’art. 3, primo comma, della direttiva 89/48 prevede quanto segue:
«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure
b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell’articolo 1, lettera c) e del primo comma dell’articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
– rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari, e
– che l’hanno preparato all’esercizio di tale professione».
13 L’art. 3, primo comma, della direttiva 92/51 è formulato nel modo seguente:
«Fatto salva l’applicazione delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata sono subordinati al possesso di un diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a tale professione o l’esercizio della stessa, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso a questa stessa professione o l’esercizio della stessa sul suo territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro; oppure
b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni o per un periodo equivalente a tempo parziale, durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata né ai sensi dell’articolo 1, lettera e) e dell’articolo 1, lettera f), primo comma, della presente direttiva, né ai sensi dell’articolo 1, lettera c) e dell’articolo 1, lettera d), primo comma, della direttiva 89/48/CEE, ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
– rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari diverso da quello di cui al secondo trattino dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 89/48/CEE, della durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale in generale una delle condizioni di accesso è quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario o superiore, nonché l’eventuale formazione professionale integrata in questo ciclo di studi postsecondari,
(…)
e
che l’hanno preparato all’esercizio di tale professione».
14 L’art. 3, quarto comma, della direttiva 92/51 comporta inoltre una deroga al primo comma dello stesso articolo secondo cui lo Stato membro ospitante non è tenuto ad applicare il presente articolo quando il diploma che esso pretende è un diploma, quale definito nella direttiva 89/48, per il cui rilascio una delle condizioni sia il completamento di un ciclo di studi di durata superiore a quattro anni.
Le misure compensative
15 Nonostante gli artt. 3 delle direttive 89/48 e 92/51, gli artt. 4 delle medesime direttive consentono allo Stato membro ospitante, in presenza di determinati presupposti ivi definiti, di esigere che il richiedente provi di possedere un’esperienza professionale di una durata determinata, che compia un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di tre anni o si sottoponga a una prova attitudinale (in prosieguo: le «misure compensative»).
16 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, terzo comma, della direttiva 89/48, che è sostanzialmente identico a tale proposito all’art. 4, n. 1, lett. b), terzo e quarto comma, primo trattino, della direttiva 92/51, lo Stato membro ospitante che impone misure compensative deve lasciare in via di principio al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. Nondimeno, per quanto riguarda le professioni «il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell’attività consista nel fornire consulenze e/o assistenza concernente il diritto nazionale», lo Stato membro ospitante può, in deroga a tale principio, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.
La normativa nazionale
La normativa francese
17 Il decreto 19 luglio 2001, n. 2001-650, di attuazione degli articoli da L 321-1 a L 321-38 del codice commerciale e relativo alle aste pubbliche volontarie di beni mobili (JORF 21 luglio 2001, pag. 11760; in prosieguo: il «decreto 2001‑650»), stabilisce le condizioni di esercizio dell’attività di direttore di aste pubbliche volontarie.
18 L’art. 16 del detto decreto prevede che l’esercizio della detta professione è in via di principio riservato ai titolari di un diploma nazionale in giurisprudenza e di un diploma in storia dell’arte, arti applicate, archeologia o arti figurative. Di tali diplomi almeno uno dev’essere di laurea, mentre l’altro deve attestare un livello di formazione che corrisponda almeno a due anni di studi di livello universitario. I titolari di titoli e diplomi specificamente riconosciuti in via di deroga, il cui elenco viene stabilito con decreto interministeriale del Ministro della Giustizia e del Ministro dell’Insegnamento universitario, possono anche accedere a detta professione.
19 Ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto, i cittadini di un altro Stato membro sono considerati in particolare in possesso delle qualifiche richieste dall’art. 16 del medesimo decreto se:
– hanno seguito con successo un ciclo di studi di livello universitario, di una durata di almeno un anno o di una durata equivalente in caso di studi a tempo parziale, che li prepari all’esercizio della professione di direttore di aste volontarie e di cui una delle condizioni di accesso è il compimento del ciclo di studi secondari necessario per accedere all’insegnamento di livello universitario o superiore, e che siano in possesso della formazione professionale eventualmente richiesta in aggiunta a tale ciclo di studi di livello universitario, e
– sono titolari di diplomi, certificati o altri titoli:
1) se, provenienti da uno Stato membro che disciplina l’accesso e l’esercizio della professione, essi sono titolari di uno o più diplomi, certificati o altri titoli che consentano l’organizzazione di aste pubbliche volontarie di beni mobili, rilasciati dall’autorità competente di tale Stato;
2) se, provenienti da uno Stato membro che non disciplina l’accesso a o l’esercizio della detta professione, essi sono titolari di uno o più diplomi, certificati o altri titoli che sanciscano una formazione regolamentata, specificamente orientata all’esercizio della professione,
3) se, provenienti da uno Stato membro che non disciplini né l’accesso a o l’esercizio, né la formazione per l’esercizio di tale professione, essi sono titolari di uno o più diplomi, certificati o altri titoli e provano un esercizio a tempo pieno in detto Stato della professione per almeno due anni durante i dieci anni precedenti, o per un periodo equivalente in caso di esercizio a tempo parziale, a condizione che tale esercizio sia attestato dall’autorità competente di detto Stato».
20 L’art. 48 del decreto 2001-650 attribuisce al CCV competenza per esaminare le domande di riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli delle persone che soddisfano le condizioni previste dall’art. 45 e che vogliano stabilirsi in Francia.
21 Ai sensi dell’art. 49 del detto decreto, qualora la sua formazione verta su materie sostanzialmente diverse da quelle stabilite dal detto decreto, o qualora una o più delle attività professionali di cui trattasi non siano disciplinate nello Stato membro d’origine o siano disciplinate in modo sostanzialmente diverso, l’interessato deve essere sottoposto ad un esame d’idoneità.
La normativa del Regno Unito
22 Nel Regno Unito l’esercizio di tali attività professionali non è subordinato ad alcuna condizione ai sensi della legislazione applicabile. Per contro, la Royal Institution of Chartered Surveyors interviene, almeno in una certa misura, nell’organizzazione di tali attività.
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
23 Il sig. Price, cittadino britannico, è titolare del diploma di «Bachelor of Arts with second class honours in Fine Arts Valuation». Tale diploma è accreditato dalla «Royal Institution of Chartered Surveyors» nel Regno Unito. Secondo quanto dedotto dal suo avvocato all’udienza, il sig. Price, benché sia diventato in un certo momento membro tirocinante della Royal Institution of Chartered Surveyors, non è mai stato a pieno titolo membro di tale organizzazione, perché non ha effettuato il tirocinio professionale di due anni seguito da un colloquio dinanzi ad una commissione («Assessment of Professional Competence» oppure «APC») necessario per diventare membro.
24 Volendo esercitare la professione di direttore di aste pubbliche volontarie in Francia, il sig. Price, l’8 gennaio 2002, ha depositato presso il CVV una domanda di riconoscimento di diploma, certificato o altro titolo in forza dell’art. 48 del decreto 2001-650.
25 Con decisione 19 giugno 2003, il CVV ha invitato il sig. Price a presentarsi alla prova attitudinale prevista dall’art. 49 del medesimo decreto nelle seguenti discipline: materie giuridiche, procedure di asta pubblica e normativa professionale. Il sig. Price ha presentato un reclamo amministrativo avverso tale decisione, che è stato respinto l’11 settembre 2003.
26 Il 19 agosto 2003, il sig. Price ha presentato un ricorso dinanzi alla Cour d’appel de Paris avverso la decisione del CVV 19 giugno 2003 di imporgli una prova attitudinale.
27 Secondo il giudice del rinvio, il sig. Price non ha dimostrato di avere esercitato a tempo pieno, per almeno due anni nel corso dei dieci precedenti alla sua domanda di riconoscimento di diploma, un’attività di direttore di aste pubbliche volontarie attestata dalle autorità britanniche.
28 Il sig. Price ha tuttavia sostenuto che la decisione controversa, non lasciandogli la possibilità di scegliere tra un tirocinio di adattamento ed una prova attitudinale, vìola le disposizioni della direttiva 92/51, che integra la direttiva 89/48.
29 A sostegno di tale censura, egli ha fatto valere che, in conformità dell’art. 7 della direttiva 92/51, lo Stato membro ospitante, se ricorre alla possibilità di prevedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, deve lasciare al richiedente la scelta.
30 Secondo il giudice del rinvio, il CVV ha ritenuto, giustamente, che il sig. Price non sia legittimato ad avvalersi di tale disposizione, in quanto quest’ultima si applica soltanto nei casi in cui lo Stato ospitante esige il possesso di un certificato e non, come nel caso di specie, di un diploma.
31 Il convenuto ha sostenuto che la situazione del sig. Price rientra nell’art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, primo trattino, della direttiva 92/51 e che, secondo tale disposizione, lo Stato membro può riservarsi la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale qualora si tratti di una professione il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell’attività consista nel fornire consulenze e/o assistenza concernente il diritto nazionale. Questo sarebbe il caso dell’attività di direzione di aste pubbliche volontarie.
32 Il sig. Price ha contestato questa interpretazione della direttiva 92/51 e ha osservato che le attività di aste pubbliche volontarie e giudiziarie sono ormai separate e che il riconoscimento che egli sollecita verte soltanto sulle aste pubbliche volontarie.
33 È in queste circostanze che la Cour d’appel de Paris ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva 92/51 (…) si applichi alla direzione di aste pubbliche volontarie (…), come regolata dagli artt. da L.321‑1 a L.321‑3, L.321‑8 e L.321‑9 del codice commerciale francese.
2) Se, in caso di risposta affermativa, lo Stato membro ospitante possa avvalersi della deroga [all’art. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 92/51] prevista dall’[art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, primo trattino, della direttiva 92/51]».
Sulla prima questione
34 Occorre innanzitutto rilevare che gli ambiti di applicazione rispettivamente delle direttive 89/48 e 92/51 non sono soltanto definiti in funzione della professione regolamentata in esame, ma anche in funzione delle qualifiche del richiedente che desidera accedere a tale professione. Di conseguenza, la prima questione del giudice del rinvio deve essere interpretata come diretta in sostanza a stabilire se la direttiva 92/51 si applichi ad un richiedente che fa riferimento a qualifiche come quelle di cui è in possesso il ricorrente nella causa principale, che desidera esercitare la professione di direttore di aste pubbliche volontarie in Francia.
35 Benché il giudice del rinvio abbia chiesto alla Corte di pronunciarsi soltanto in merito all’applicabilità della direttiva 92/51, occorre, tuttavia, in considerazione del carattere complementare di tale direttiva rispetto alla direttiva 89/48, verificare, in un primo tempo, se quest’ultima si applichi. Soltanto nel caso in cui la detta direttiva non si applicasse sarebbe necessario esaminare l’applicabilità della direttiva 92/51.
I principi applicabili
36 Risulta dal sistema degli artt. 3 delle direttive 89/48 e 92/51 che soltanto uno dei due meccanismi di riconoscimento dei diplomi previsti dagli artt. 3, primo comma, rispettivamente lett. a) e b), di tali direttive può applicarsi in un dato ambito fattuale. Il meccanismo previsto nei detti punti a) si applica se la professione di cui trattasi è una professione regolamentata nello Stato membro di formazione. Il secondo meccanismo previsto nei detti punti b) si applica unicamente se la professione di cui trattasi non è una professione regolamentata in tale Stato membro.
37 Se si accerta che la professione di cui trattasi è una professione regolamentata nello Stato membro di formazione, risulta dagli artt. 3, primi commi, lett. a), delle direttive in esame che la direttiva 89/48 si applica quando sia il diploma richiesto dallo Stato membro ospitante per l’accesso alla professione di cui trattasi sia il diploma di cui è in possesso il richiedente sono diplomi quali definiti in quest’ultima direttiva. La direttiva 92/51 è per contro applicabile quando almeno uno dei due diplomi di cui trattasi è un diploma ai sensi di tale direttiva, potendo l’altro diploma rientrare in tale medesima direttiva o nella direttiva 89/48.
38 Se, per contro, si accerta che la professione di cui trattasi non è una professione regolamentata nello Stato membro di formazione, risulta dagli artt. 3, primi commi, lett. b), delle direttive di cui trattasi che la direttiva 89/48 si applica qualora il diploma richiesto dallo Stato membro ospitante per l’accesso a tale professione sia un diploma quale definito in quest’ultima direttiva e nel caso in cui il richiedente si riferisca a qualifiche che comprendono in particolare un titolo di formazione di studi universitari di una durata minima di tre anni. La direttiva 92/51 è per contro applicabile in ogni caso in cui la direttiva 89/48 non lo sia, a condizione, tuttavia, che il diploma richiesto dallo Stato membro ospitante sia almeno un diploma ai sensi della direttiva 92/51 e che il richiedente si riferisca a qualifiche elencate all’art. 3, primo comma, lett. b), di tale direttiva, in particolare a un titolo di formazione di studi universitari di una durata minima di un anno.
39 Al fine di determinare se una o l’altra di tali direttive sia applicabile nel caso di specie, occorre quindi accertare in un primo tempo le condizioni di esercizio della professione di direttore di aste pubbliche volontarie, da una parte, in Francia, in quanto Stato membro ospitante, e, dall’altra, nel Regno Unito, in quanto Stato membro di formazione. Occorrerà inoltre esaminare le qualifiche fatte valere dal ricorrente nella causa principale. Anche se spetta al giudice del rinvio intraprendere queste verifiche, occorre, nondimeno, apportare talune precisazioni.
Le condizioni di esercizio della professione di direttore di aste pubbliche volontarie in Francia
40 Risulta che la professione di direttore di aste pubbliche volontarie costituisce, in Francia, una professione regolamentata il cui esercizio è subordinato al possesso di un diploma ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48. In particolare, ai sensi dell’art. 16 del decreto 2001-650, l’esercizio di tale professione è riservato ai titolari di due diplomi che sanzionano in complesso almeno un livello di formazione corrispondente a cinque anni di studi universitari, a meno che il diploma di cui trattasi sia stato specificamente ammesso in via di deroga.
41 Contrariamente al punto di vista della Commissione delle Comunità europee, il fatto che l’art. 45 del decreto 2001-560 consenta l’accesso a tale professione ai cittadini di altri Stati membri che possiedono eventualmente soltanto diplomi che sanzionano un ciclo di studi universitari di una durata minima di un anno non comporta automaticamente l’applicabilità della direttiva 92/51.
42 Qualora una regolamentazione nazionale sia diretta soltanto a recepire nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva 92/51 che obbligano gli Stati membri a consentire ai cittadini di altri Stati membri che possiedono diplomi ai sensi di tale direttiva di accedere alle professioni regolamentate sul loro territorio, anche se l’accesso a tali professioni è di regola subordinato al possesso di un diploma ai sensi della direttiva 89/48, tale recepimento non deve essere preso in considerazione per la determinazione della direttiva applicabile. Se non fosse così, l’ambito di applicazione della direttiva 89/48 sarebbe talmente limitato che diventerebbe inesistente dal momento che ogni Stato membro è obbligato, ai sensi della direttiva 92/51, a consentire ai cittadini di altri Stati membri che possiedono diplomi ai sensi di tale direttiva, cioè che sanzionano un ciclo di studi di una durata inferiore a quella richiesta nell’ambito della direttiva 89/48, di accedere ad ogni professione regolamentata a cui tali direttive sono applicabili, con la sola riserva della deroga prevista dall’art. 3, quarto comma, della direttiva 92/51.
43 Nel caso di specie, tutto sembra deporre nel senso che l’art. 45 del decreto 2001‑650 è diretto soltanto a recepire nel diritto francese le disposizioni della direttiva 92/51, circostanza che deve essere verificata dal giudice nazionale.
Le condizioni di esercizio della professione di direttore di aste pubbliche volontarie nel Regno Unito
Normativa statale
44 Nel Regno Unito le attività del direttore di aste pubbliche volontarie non costituiscono attività professionali regolamentate ai sensi dell’art. 1, lett. d), primo comma, della direttiva 89/48, o ai sensi dell’art. 1, lett. f), primo comma, della direttiva 92/51. Infatti, nel Regno Unito l’esercizio di tali attività professionali non è subordinato ad alcuna condizione ai sensi della legislazione applicabile.
Normativa da parte di un’associazione o di una organizzazione riconosciuta dallo Stato.
45 Per contro, sembra possibile che le attività di direttore di aste pubbliche volontarie siano assimilate ad attività professionali regolamentate ai sensi dell’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48, o in forza dell’art. 1, lett. f), secondo comma, della direttiva 92/51, dal momento che la Royal Institution of Chartered Surveyors interviene, almeno in una certa misura, nell’organizzazione di tali attività. In tal caso, il fatto che tale organizzazione richieda ai suoi membri il compimento di un ciclo di studi universitari di tre anni seguiti da una formazione professionale di due anni, e subordini dunque l’esercizio della professione di cui trattasi al possesso di un diploma ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, renderebbe applicabile l’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 se le altre condizioni poste dall’art. 1, lett. d), secondo comma, di tale direttiva fossero altresì soddisfatte.
46 Sotto tale profilo, occorre inoltre notare che la Royal Institution of Chartered Surveyors è menzionata nell’allegato della direttiva 89/48. Ai sensi dell’art. 1, lett. d), terzo comma, di tale direttiva, tale organizzazione soddisfava pertanto, al momento dell’adozione della detta direttiva, le condizioni di cui all’art. 1, lett. d), secondo comma, di questa stessa direttiva. Nondimeno, anche se la Royal Institution of Chartered Surveyors è un’organizzazione specificamente riconosciuta nel Regno Unito per quanto riguarda l’esercizio della professione di geometra-esperto («chartered surveyor»), non è tuttavia certo che essa goda dello stesso riconoscimento per quanto riguarda la professione di direttore di aste pubbliche volontarie. Spetterebbe eventualmente al giudice del rinvio determinare se ciò avviene.
L’applicabilità dei meccanismi di riconoscimento previsti dall’art. 3 della direttiva 89/48 alle qualifiche fatte valere dal sig. Price.
Applicabilità dell’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48
47 L’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 si applica se la professione di cui trattasi è regolamentata nello Stato membro di formazione. Dato che il sig. Price non è un membro della Royal Institution of Chartered Surveyors, la questione del riconoscimento, in forza di tale disposizione, di diplomi rilasciati dalla detta organizzazione non si pone nel caso di specie, anche se dovesse risultare che la professione di direttore di aste pubbliche volontarie costituisce una professione regolamentata nel Regno Unito in forza della regolamentazione prevista dalla detta organizzazione. Risulta dalla giurisprudenza che il fatto che il sig. Price sia stato membro tirocinante di tale organizzazione o che abbia compiuto una parte della formazione richiesta per diventare membro di tale organizzazione non è sufficiente per consentirgli di avvalersi della direttiva 89/48 (v., in tal senso, sentenza 13 novembre 2003, causa C‑313/01, Morgenbesser, Racc. pag. I-13467, punti 51 e 52).
Applicabilità dell’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48
48 L’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48 si applica se la professione di cui trattasi non è regolamentata nello Stato membro di formazione. Di conseguenza, come risulta dai punti 36, 45 e 46 della presente sentenza, tale disposizione troverebbe applicazione soltanto se la Royal Institution of Chartered Surveyors non soddisfasse i criteri posti dall’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48 per quanto riguarda la professione di direttore di aste pubbliche volontarie, e se la detta professione non costituisse dunque una professione regolamentata, ai sensi dell’art. 1, lett. c), di tale direttiva, nel Regno Unito. Come già ricordato al punto 46 della presente sentenza, spetterebbe eventualmente al giudice del rinvio determinare se ciò avviene.
49 Alla luce di tutte tali considerazioni, occorre risolvere la prima questione come segue: la direttiva 92/51 non si applica ad un richiedente che si riferisce a qualifiche come quelle fatte valere dal richiedente nella causa principale che desidera esercitare la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili in Francia. Per contro, la direttiva 89/48, in particolare il suo art. 3, primo comma, lett. b), è idonea ad applicarsi ad un tale richiedente se la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili nello Stato membro in cui il detto richiedente ha acquisito le qualifiche da lui fatte valere non è una professione regolamentata ai sensi dell’art. 1, lett. c), di tale direttiva. Spetterebbe eventualmente al giudice del rinvio determinare se ciò avviene.
Sulla seconda questione
50 Benché la seconda questione sia fondata sull’ipotesi di una soluzione in senso affermativo della prima per quanto riguarda l’applicabilità della direttiva 92/51, occorre nondimeno risolvere tale questione nel contesto della direttiva 89/48, che è potenzialmente applicabile nel caso di specie, e che contiene nel suo art. 4, n. 1, terzo comma, una disposizione sostanzialmente identica a quella prevista dall’art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, primo trattino, della direttiva 92/51.
51 La questione all’esame del giudice del rinvio è sostanzialmente se la professione di direttore di aste pubbliche volontarie in Francia è una professione «il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e [in cui] la fornitura di consulenza e/o assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività» ai sensi dell’art. 4, n. 1, terzo comma, della direttiva 89/48.
52 Innanzi tutto occorre ricordare che, in forza dell’art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale, e che, invece, spetta a quest’ultimo applicare le norme di diritto comunitario al caso concreto (sentenza 16 ottobre 2003, causa C‑421/01, Traunfellner, Racc. pag. I‑11941, punto 21).
53 Per poter derogare al principio della libera scelta da parte del richiedente tra un tirocinio di adattamento ed una prova attitudinale, l’art. 4, n. 1, terzo comma, della direttiva 89/48 impone due condizioni cumulative agli Stati membri affinché questi ultimi possano scegliere la misura compensativa. Da una parte, deve trattarsi di una professione il cui esercizio esige una conoscenza precisa del diritto nazionale. Dall’altra, un elemento essenziale e costante dell’attività di cui trattasi deve consistere nel fornire consulenze e/o assistenza concernenti il diritto nazionale. Una distinzione è quindi effettuata tra le esigenze richieste per l’esercizio della professione di cui trattasi e le attività che essa comprende. Occorre esaminare tali due condizioni separatamente.
La condizione relativa alla conoscenza precisa del diritto nazionale
54 La direttiva 89/48 non ha per obiettivo, contrariamente alle direttive settoriali che riguardano professioni specifiche, di armonizzare le condizioni di accesso o di esercizio delle varie professioni a cui essa si applica. Gli Stati membri restano competenti a definire le dette condizioni nei limiti imposti dal diritto comunitario. La questione in quale misura l’esercizio di una professione particolare esiga una conoscenza precisa del diritto nazionale deve di conseguenza essere risolta alla luce soltanto delle disposizioni nazionali.
55 Nell’ambito di professioni regolamentate dalle autorità nazionali, si può presumere che il contenuto della formazione necessaria per l’accesso ad una professione regolamentata è stabilito in funzione delle esigenze collegate all’esercizio di tale professione. Il contenuto della formazione prescritta da uno Stato membro che regolamenta tale professione è, di conseguenza, un criterio particolarmente pertinente per dedurre le esigenze collegate all’esercizio di quest’ultima.
56 Come ha rilevato l’avvocato generale nei paragrafi 116-119 delle sue conclusioni, nel caso di specie sembra che la formazione relativa alla professione di direttore di aste pubbliche volontarie comprenda in Francia un insegnamento giuridico sostanziale, in particolare un diploma in giurisprudenza che sanzioni studi di una durata almeno pari a due anni.
57 Si deve constatare a tale proposito che una professione il cui accesso è subordinato al possesso di un diploma in giurisprudenza che sanziona studi di almeno due anni costituisce una professione il cui esercizio necessita presumibilmente una conoscenza precisa del diritto nazionale ai sensi dell’art. 4, n. 1, terzo comma, della direttiva 89/48.
La condizione relativa alla consulenza e/o assistenza concernenti il diritto nazionale
58 Occorre constatare innanzi tutto che, contrariamente a ciò che affermano il sig. Price e i governi austriaco e svedese, l’applicazione di tale condizione non può avere per conseguenza che soltanto le professioni giuridiche «classiche», come quelle di giudice, notaio e avvocato, rientrano nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’art. 4, n. 1, terzo comma, della direttiva 89/48. Come ha giustamente rilevato l’avvocato generale nei paragrafi 94‑98, 120 e 121 delle sue conclusioni, un tale obiettivo non può essere dedotto né dalla genesi della disposizione di cui trattasi, né dalla sua formulazione.
59 Non è necessario che le consulenze e/o l’assistenza fornite ai clienti riguardino l’intero diritto nazionale. È sufficiente che esse vertano su un settore specializzato. Per determinare in che misura fornire consulenze e/o assistenza concernenti il diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell’attività di cui trattasi, è necessario riferirsi in particolare alla prassi normale della professione di cui trattasi. Spetta al giudice nazionale pronunciarsi su tale questione.
60 In considerazione di tutte tali considerazioni, occorre risolvere la seconda questione nel senso che:
– una professione il cui accesso è condizionato al possesso di un diploma in giurisprudenza che sanzioni studi di una durata almeno pari a due anni costituisce una professione il cui esercizio necessita presumibilmente una conoscenza precisa del diritto nazionale ai sensi dell’art. 4, n. 1, terzo comma, della direttiva 89/48; e
– non è necessario per l’applicazione di tale disposizione che l’attività di cui trattasi implichi la fornitura di consulenza e/o di assistenza concernenti l’intero diritto nazionale; è sufficiente che essa verta su un settore specializzato e costituisca un elemento essenziale e costante della detta attività. In tale contesto, è necessario riferirsi in particolare alla prassi normale della professione di cui trattasi.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) La direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, non si applica ad un richiedente che si riferisce a qualifiche come quelle fatte valere dal richiedente nella causa principale che desidera esercitare la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili in Francia.
Per contro, la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva 2001/19, in particolare il suo art. 3, primo comma, lett. b), è idonea ad applicarsi ad un tale richiedente se la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili nello Stato membro in cui il detto richiedente ha acquisito le qualifiche da lui fatte valere non è una professione regolamentata ai sensi dell’art. 1, lett. c), di tale direttiva. Spetterebbe eventualmente al giudice del rinvio determinare se ciò avviene.
2) Una professione il cui accesso è condizionato al possesso di un diploma in giurisprudenza che sanzioni studi di una durata almeno pari a due anni costituisce una professione il cui esercizio necessita presumibilmente una conoscenza precisa del diritto nazionale ai sensi dell’art. 4, n. 1, terzo comma, della direttiva 89/48, come modificata dalla direttiva 2001/19.
Non è necessario per l’applicazione di tale disposizione che l’attività di cui trattasi implichi la fornitura di consulenza e/o di assistenza concernenti l’intero diritto nazionale; è sufficiente che essa verta su un settore specializzato e costituisca un elemento essenziale e costante della detta attività. In tale contesto, è necessario riferirsi in particolare alla prassi normale della professione di cui trattasi.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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