Causa C‑169/05
Uradex SCRL
contro
Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD) e Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)]
«Diritti d’autore e diritti connessi — Direttiva 93/83/CEE — Art. 9, n. 2 — Portata delle attribuzioni di una società di gestione collettiva che sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare che non le abbia affidato la gestione dei propri diritti — Esercizio del potere di accordare o di negare al cablodistributore l’autorizzazione a ritrasmettere via cavo una trasmissione»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 93/83 — Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo
(Direttiva del Consiglio 93/83, art. 9, n. 2)
L’art. 9, n. 2, della direttiva 93/83, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, e, di conseguenza, la gestione da parte della detta società dei diritti del suddetto titolare non si limita ai loro aspetti pecuniari.
Tuttavia, tale direttiva non osta alla cessione del diritto di ritrasmissione, che può operarsi sia sulla base di un contratto, sia in virtù di una presunzione legale, e non osta quindi a che un autore, artista interprete, esecutore o produttore, perda, in forza di una disposizione nazionale, la propria qualità di «titolare» di tale diritto ai sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva, con la conseguenza della dissoluzione di ogni nesso giuridico sussistente in forza della detta disposizione tra il medesimo e la società di gestione collettiva.
(v. punti 24‑25 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
1° giugno 2006 (*)
«Diritti d’autore e diritti connessi – Direttiva 93/83/CEE – Articolo 9, n. 2 – Portata delle attribuzioni di una società di gestione collettiva che sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare che non le abbia affidato la gestione dei propri diritti – Esercizio del potere di accordare o di negare al cablodistributore l’autorizzazione a ritrasmettere via cavo una trasmissione»
Nel procedimento C-169/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio), con decisione 4 aprile 2005, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2005, nella causa tra
Uradex SCRL
e
Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD),
Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), J.-P. Puissochet, S. von Bahr e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Uradex SCRL, dall’avv. A. Strowel, avocat, e dall’avv. G. Berrisch, Rechtsanwalt;
– per l’Union Professionnelle de la Radio e de la Télédistribution (RTD) nonché per la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE), dagli avv.ti E. Cornu e F. de Visscher, avocats;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;
– per il governo svedese, dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Wils, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 febbraio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 9, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15; in prosieguo: la «direttiva»).
2 La detta domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento tra la Uradex SCRL (in prosieguo: la «Uradex»), da una parte, e, dall’altra, l’Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (in prosieguo: la «RTD») e la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (in prosieguo: la «BRUTELE»), in cui la Uradex ha chiesto di ingiungere ai membri della RTD, e in particolare alla BRUTELE, di cessare la ritrasmissione via cavo di opere appartenenti al suo repertorio.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva prevede quanto segue:
«[…] la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri rappresenta un’utilizzazione di opere e di esecuzioni protette dal diritto d’autore o dei diritti connessi, a seconda dei casi; […] il cablodistributore è pertanto tenuto ad ottenere l’autorizzazione di tutti i titolari dei diritti afferenti alla parte del programma ritrasmesso; […] secondo la presente direttiva, tale autorizzazione deve essere concessa di regola per contratto […]».
4 A termini del ventottesimo ‘considerando’ della direttiva:
«[…] per assicurare la corretta esecuzione dei contratti escludendo quindi la possibilità di intervento di persone esterne titolari di diritti afferenti ad alcune parti dei programmi, occorre disporre, in relazione all’obbligo di far ricorso alle società di gestione collettiva, una gestione esclusivamente collettiva del diritto di autorizzazione nella misura richiesta dalle caratteristiche specifiche della ritrasmissione via cavo; […] le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di autorizzazione e ne delimitano esclusivamente le modalità d’esercizio e […] rimane comunque possibile cedere il diritto di autorizzazione di una ritrasmissione via cavo; […]».
5 L’art. 8, n. 1, della direttiva così recita:
«Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori».
6 L’art. 9 della direttiva, rubricato «Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.
2. Se il titolare dei diritti non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Se questi ultimi sono amministrati da più di una società di gestione collettiva, il titolare dei diritti è libero di scegliere quella che deve considerarsi incaricata di amministrare i propri. Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti, per gli altri titolari di medesimi diritti, dal contratto tra il cablodistributore e la società che si considera incaricata di amministrare i suoi diritti […]
(…)».
La normativa nazionale
7 A termini dell’art. 36, primo comma, della legge 30 giugno 1994 relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi (Moniteur belge 27 luglio 1994, pag. 19297, in prosieguo: la «legge»):
«Salvo diverso accordo, gli artisti interpreti o esecutori cedono al produttore dell’opera audiovisiva il diritto esclusivo di sfruttamento audiovisivo della loro prestazione […]».
8 Inserito nella sezione, rubricata «Sulla ritrasmissione via cavo», l’art. 51 della legge così recita:
«Conformemente ai precedenti capi e secondo le modalità definite nel prosieguo, l’autore ed i titolari di diritti connessi dispongono del diritto esclusivo di autorizzare la divulgazione via cavo delle proprie opere o delle loro prestazioni».
9 Nella medesima sezione, i paragrafi 1 e 2 dell’art. 53 della legge hanno trasposto nel diritto belga, in termini analoghi, rispettivamente, i nn. 1 e 2 dell’art. 9 della direttiva.
La causa principale
10 La Uradex, società di gestione collettiva dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, ha chiesto al Tribunal de première instance de Bruxelles di dichiarare che, ritrasmettendo via cavo, senza licenza da parte sua e, pertanto, in violazione degli artt. 51 e 53 della legge, le prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori appartenenti al suo repertorio, le società di diffusione via cavo membri della RTD, e in particolare la BRUTELE, violano i diritti connessi gestiti dalla Uradex. Del pari, ha chiesto di intimare a ciascuna delle società in oggetto la cessazione della ritrasmissione via cavo delle dette prestazioni.
11 A seguito del rigetto della sua domanda, la Uradex ha interposto appello dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles
12 Con riguardo a prestazioni sia audiovisive sia non audiovisive, il detto giudice affermava, anzitutto, che, se è pur vero che le società di gestione collettiva di diritti connessi dispongono del diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la loro riproduzione via cavo (in prosieguo: il «diritto di ritrasmissione»), tale diritto, tuttavia, è limitato ai diritti la cui gestione sia stata attribuita alle dette società.
13 Infatti, secondo la Cour d’appel, l’art. 53, n. 2, della legge, che traspone l’art. 9, n. 2, della direttiva, non prevede l’esercizio, da parte di tale società di gestione, del diritto di ritrasmissione degli artisti che non la abbiano incaricata della gestione dei loro diritti, come invece si verifica, alla luce del paragrafo 1 dell’art. 53 della legge, con riguardo agli artisti che abbiano incaricato la società della gestione dei diritti medesimi.
14 Il paragrafo 2 dell’art. 53 della legge si limiterebbe a prevedere che la detta società «si considera incaricata di amministrare i suoi diritti», il che, in considerazione del carattere essenzialmente fiduciario della gestione medesima, consisterebbe, in realtà, essenzialmente nel percepire la retribuzione relativa alle dette prestazioni e nel versarla al titolare dei relativi diritti.
15 Inoltre, la Cour d’appel ha affermato che, in materia di prestazioni audiovisive, la Uradex non può, ai sensi dell’art. 36 della legge, esercitare il diritto di ritrasmissione via cavo, anche con riguardo ad artisti che abbiano incaricato la detta società della gestione dei loro diritti. Tale disposizione, infatti, fisserebbe la presunzione legale che l’artista abbia ceduto il proprio diritto di ritrasmissione al produttore. Orbene, una società di gestione collettiva agisce per conto degli artisti interpreti o esecutori che rappresenta e non può gestire diritti ulteriori rispetto a quelli detenuti da questi ultimi. Un’autorizzazione della Uradex sarebbe necessaria solo se, conformemente all’art. 36 della legge, essa confutasse tale presunzione dimostrando l’esistenza di accordi tra gli artisti interessati ed i produttori che escludano la cessione del diritto di ritrasmissione o, in difetto, se rappresentasse produttori di opere audiovisive. Ciò non si verifica nella specie.
16 Alla luce delle suesposte considerazioni, la Cour d’appel ha dichiarato la domanda solo parzialmente fondata. Da un canto, ha rilevato, in particolare, che la BRUTELE, trasmettendo prestazioni non audiovisive, viola i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano incaricato della relativa gestione la Uradex e, di conseguenza, ha disposto la cessazione di tali ritrasmissioni in mancanza di licenza della Uradex. D’altro canto, ha respinto il ricorso quanto al resto.
17 La Uradex ha proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation, affermando – con riguardo, anzitutto, ai diritti connessi la cui gestione non le sia stata attribuita dai titolari – che dall’art. 53 della legge e dall’art. 9 della direttiva si deduce che la società di gestione collettiva non si considera solo incaricata di una gestione limitata alla riscossione della retribuzione, ma che tali articoli le attribuirebbero anche il diritto di ritrasmissione. Tale società inoltre, secondo la Uradex, eserciterebbe tale diritto anche con riguardo alle prestazioni audiovisive, poiché le dette disposizioni non opererebbero alcuna distinzione a seconda che il diritto di ritrasmissione sia stato o meno ceduto ad un terzo.
18 Ciò premesso, la Cour de cassation decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 9, [n.] 2 della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, non può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, essendo incaricata della sola gestione degli aspetti pecuniari dei diritti del suddetto titolare».
Sulla questione pregiudiziale
19 Dall’art. 8, n. 1, della direttiva e dal suo ventisettesimo ‘considerando’ risulta che il distributore via cavo può ritrasmettere le emissioni di cui trattasi solo se ottiene, per contratto, l’autorizzazione di tutti i titolari dei detti diritti, vale a dire, sia di coloro che abbiano affidato la gestione dei propri diritti ad una società di gestione collettiva, sia di coloro che non abbiano affidato tale gestione. Quale corrispettivo di tale autorizzazione i titolari ricevono, in linea di principio, una retribuzione.
20 Tuttavia, nell’interesse della certezza del diritto, perché i distributori via cavo possano essere certi di aver realmente acquisito tutti i diritti connessi ai programmi ritrasmessi e per evitare che terzi detentori di diritti su taluni elementi dei detti programmi possano compromettere, facendo valere i propri diritti, il corretto svolgimento degli accordi contrattuali che autorizzano la ritrasmissione dei programmi stessi, la direttiva ha previsto, all’art. 9, n. 1, che i detti titolari possono esercitare il diritto di ritrasmissione esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva. In tal modo, la direttiva limita il numero dei soggetti con i quali i distributori via cavo devono negoziare per ottenere una licenza di ritrasmissione, segnatamente, quale corrispettivo di una retribuzione, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi di tutti i titolari.
21 In tale contesto, l’art. 9, n. 2, della direttiva prevede che, se il titolare dei diritti d’autore o di diritti connessi non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare i diritti del titolare medesimo la società di gestione collettiva che si occupa della stessa categoria di diritti. In tal modo, tale disposizione si limita a dare concretezza alla regola prevista dall’art. 9, n. 1, con riguardo alla situazione particolare di tale titolare.
22 Peraltro, nel prevedere che la società di gestione collettiva si considera incaricata di amministrare «i suoi diritti», l’art. 9, n. 2, della direttiva non contiene alcun limite con riguardo alla portata della detta gestione dei diritti del titolare. Così, dal suo tenore letterale non discende che una siffatta gestione dovrebbe riguardare esclusivamente gli aspetti pecuniari dei diritti di cui trattasi, con esclusione del diritto di ritrasmissione.
23 Inoltre, la rubrica dell’art. 9 della direttiva, «Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo», significa che tutte le disposizioni del detto articolo vertono precisamente sul diritto medesimo.
24 Occorre tuttavia aggiungere, nel contesto della controversia principale, che, come precisato dal ventottesimo ‘considerando’ della direttiva, quest’ultima non osta alla cessione del diritto di ritrasmissione. Orbene, tale cessione può operarsi sia sulla base di un contratto, sia in virtù di una presunzione legale. Pertanto, la direttiva non osta a che un autore, artista interprete, esecutore o produttore perda, in forza di una disposizione nazionale, quale l’art. 36, primo comma, della legge, la propria qualità di «titolare» di tale diritto ai sensi dell’art. 9 n. 2, della direttiva, con la conseguenza della dissoluzione di ogni nesso giuridico sussistente in forza della detta disposizione tra il medesimo e la società di gestione collettiva.
25 Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale deve essere risolta dichiarando che l’art. 9, n. 2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, e, di conseguenza, la gestione da parte della detta società dei diritti del suddetto titolare non si limita ai loro aspetti pecuniari.
Sulle spese
26 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 9, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, e, di conseguenza, la gestione da parte della detta società dei diritti del suddetto titolare non si limita ai loro aspetti pecuniari.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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