Cause riunite da C-187/05 a C-190/05
Georgios Agorastoudis e altri
contro
Goodyear Hellas ABEE
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Areios Pagos)
«Licenziamenti collettivi — Direttiva 75/129/CEE — Art. 1, n. 2, lett. d) — Cessazione delle attività dello stabilimento risultante da una decisione giudiziaria — Cessazione delle attività dello stabilimento dovuta alla sola volontà del datore di lavoro»
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 settembre 2006
Massime della sentenza
Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Licenziamenti collettivi — Direttiva 75/129
[Direttiva del Consiglio 75/129, art. 1, n. 2, lett. d)]
La direttiva 75/129, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev’essere interpretata nel senso che essa è applicabile ai licenziamenti collettivi risultanti dalla cessazione definitiva del funzionamento di un’impresa o di uno stabilimento, decisa autonomamente dal datore di lavoro, in mancanza di una previa decisione giudiziaria, senza che la deroga prevista dall’art. 1, n. 2, lett. d), di tale direttiva possa escluderne l’applicazione.
(v. punto 45 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 settembre 2006 (*)
«Licenziamenti collettivi –Direttiva 75/129/CEE – Art. 1, n. 2, lett. d) – Cessazione delle attività dello stabilimento risultante da una decisione giudiziaria – Cessazione delle attività dello stabilimento dovuta alla sola volontà del datore di lavoro»
Nei procedimenti riuniti da C‑187/05 a C‑190/05,
aventi ad oggetto le domande di pronunce pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Areios Pagos (Grecia), con decisioni del 17 marzo 2005, pervenute in cancelleria il 27 aprile 2005, nelle cause
Georgios Agorastoudis e altri (C‑187/05),
Ioannis Pánnou e altri (C‑188/05),
Konstantinos Kotsabougioukis e altri (C‑189/05),
Georgios Akritopoulos e altri (C‑190/05),
contro
Goodyear Hellas ABEE,
con l’intervento di:
Genikí Synomospondía Ergatón Elládas (GSEE),
Ergatoypallilikó kentro Thessaloníkis (C‑187/05 e C‑189/05),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. E. Juhász (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 aprile 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Agorastoudis e a., dall’avv. A. Kazakos, dikigoros;
– per il sig. Pánnou e a., dall’avv. A. Kazakos, dikigoros;
– per il sig. Kotsabougioukis e a., dall’avv. A. Kazakos, dikigoros;
– per il sig. Akritópoulos e a., dall’avv. A. Kazakos, dikigoros;
– per la Goodyear Hellas ABEE, dagli avv.ti K. Kremalis e I.‑D. Filiotis, dikigoroi;
– per la Genikí Synomospondía Ergatón Elládas (GSEE), dall’avv. A. Kazakos, dikigoros;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. G. Rozet, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 48, pag. 29).
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie fra lavoratori licenziati e il loro ex datore di lavoro, in merito alla regolarità del loro licenziamento collettivo intervenuto a seguito della cessazione delle attività dello stabilimento decisa per sola volontà del datore di lavoro.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva 75/129, che è fondata sull’art. 100 del Trattato CEE (divenuto art. 100 del Trattatto CE, a sua volta divenuto art. 94 CE), mira, in conformità del suo primo ‘considerando’, a «rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, tenendo conto della necessità di uno sviluppo economico-sociale equilibrato nella Comunità». Al secondo ‘considerando’ di tale direttiva si constata che, «nonostante un’evoluzione convergente, sussistono differenze tra le disposizioni in vigore negli Stati membri della Comunità per quanto riguarda le modalità e la procedura dei licenziamenti collettivi e le misure che possono attenuare per i lavoratori le conseguenze di tali licenziamenti». Per tale ragione, al quinto ‘considerando’ della detta direttiva si afferma che è necessario promuovere nel progresso, ai sensi dell’art. 117 del Trattato CEE [divenuto art. 117 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), il ravvicinamento delle disposizioni in vigore negli Stati membri.
4 L’art. 1 della direttiva 75/129 determina il campo di applicazione di quest’ultima come segue:
«1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:
a ) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è, a scelta degli Stati membri:
– per un periodo di 30 giorni:
1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
2. almeno pari al 10% del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori;
– oppure, per un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, senza tener conto del numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati;
[…]
2. La presente direttiva non si applica:
a) ai licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato o per un compito determinato, a meno che tali licenziamenti non avvengano prima della scadenza del termine o dell’espletamento del compito previsto nei suddetti contratti;
b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico (o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, degli enti equivalenti);
c) agli equipaggi di navi marittime;
d) ai lavoratori colpiti dalla cessazione delle attività dello stabilimento allorché risulti da una decisione giudiziaria» .
5 La direttiva 75/129 stabilisce al n. 2 taluni obblighi in capo al datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi. Questi, in primo luogo, è tenuto a procedere a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori che vertono almeno sulle possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti, nonché di attenuarne le conseguenze. Inoltre, per consentire loro di formulare proposte costruttive, egli deve fornire a tali rappresentanti tutte le informazioni utili e, in ogni caso, per iscritto, i motivi del licenziamento, il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale prevede di effettuare i licenziamenti.
6 L’art. 3, n. 1, di tale direttiva dispone quanto segue:
«Il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente.
La notifica dovrà contenere le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo e le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori previste all’articolo 2, segnatamente i motivi del licenziamento, il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale s’effettueranno i licenziamenti».
7 L’art. 4, n. 1, della detta direttiva prevede che:
«I licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all’autorità pubblica competente avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all’articolo 3, paragrafo 1 (…)
(…)».
8 L’art. 5 di tale direttiva dispone infine che questa «non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori».
9 La direttiva 75/129 è stata modificata dalla direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CEE (GU L 245, pag. 3), a seguito dell’adozione della carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, il 9 dicembre 1989, al Consiglio europeo di Strasburgo. Tale modifica comporta essenzialmente un rafforzamento degli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previsti dall’art. 2 della direttiva 75/129 nonché, con l’aggiunta di un art. 5bis a quest’ultima, l’obbligo per gli Stati membri di prevedere che i rappresentanti dei lavoratori e/o i lavoratori dispongano di procedure amministrative e/o giurisdizionali per far rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 75/129.
10 Nell’ambito di tali modifiche, la lettera d) dell’art. 1, n. 2, della direttiva 75/129 è stata soppressa.
11 Nello stesso contesto, all’art. 3, n. 1, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di un progetto di licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria, il datore di lavoro debba notificarlo per iscritto all’autorità pubblica competente soltanto dietro richiesta di quest’ultima».
12 La direttiva 92/56 ha altresì previsto, all’art. 4 della direttiva 75/129, l’aggiunta di un n. 4, che è formulato nel modo seguente:
«4.Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività di uno stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria».
La normativa nazionale
13 La direttiva 75/129 è stata recepita nell’ordinamento ellenico con la legge n. 1387/1983.
14 Tale legge prevede nel suo art. 3 l’informazione completa per iscritto nei confronti dei lavoratori da parte del datore di lavoro sui licenziamenti collettivi previsti e sui loro motivi, nonché l’obbligo di questo di procedere a consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori e di comunicare a questi ultimi ogni informazione che permetta loro di formulare proposte costruttive. Essa prevede altresì l’obbligo del datore di lavoro di comunicare tali informazioni all’autorità pubblica competente. Inoltre, tale legge contiene, nel suo art. 5, n. 3, una disposizione favorevole ai lavoratori ai sensi della quale, se le parti non pervengono ad un accordo, il prefetto o il ministro del Lavoro possono, in relazione alla situazione del mercato e dell’impresa in questione, prolungare le consultazioni per altri 20 giorni o non approvare la totalità o una parte dei licenziamenti previsti.
15 L’art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 75/129 è stato recepito nell’ordinamento interno con l’art. 2, n. 2, lett. c), della legge n. 1387/1983, ai sensi del quale:
«Le disposizioni di questa legge non si applicano ai lavoratori licenziati a seguito della cessazione delle attività dell’impresa o dello stabilimento risultante da una decisione giudiziaria di primo grado».
16 Le modifiche introdotte dalla direttiva 92/56 sono state recepite nell’ordinamento nazionale con le leggi nn. 2736/1999 e 2874/2000, ossia posteriormente ai fatti della causa principale, che si sono verificati nel luglio 1996. Il termine di attuazione di tali modifiche nell’ordinamento interno, stabilito dall’art. 2 della direttiva 92/56, era scaduto il 24 giugno 1994, vale a dire anteriormente a tali fatti.
Le controversie di cui alle cause principali e la questione pregiudiziale
17 Risulta dalle decisioni di rinvio che i ricorrenti nelle cause principali lavoravano, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel ramo industriale della società Goodyear Hellas SA situato nella zona industriale di Salonicco. L’attività di tale fabbrica consisteva essenzialmente nella produzione di pneumatici e di camere d’aria per automobili, nonché di materiali per la riparazione e la rigenerazione degli pneumatici. La detta fabbrica, che costituiva un insieme organizzato di mezzi umani e tecnologici, formava il ramo industriale dell’impresa di cui trattasi, era distinta dal ramo commerciale di questa avente sede ad Atene, ed era economicamente autonoma rispetto a quest’ultimo.
18 Il 19 luglio 1996 l’assemblea generale degli azionisti della società madre Goodyear, con sede negli Stati Uniti d’America, ha deciso l’interruzione dell’attività industriale e la cessazione definitiva dell’attività della fabbrica di Salonicco dal 22 luglio 1996. I contratti di lavoro del personale impiegato nel ramo industriale dell’impresa, vale a dire circa 340 persone, sono stati risolti a partire dalla medesima data, senza che fossero state rispettate le modalità e la procedura di licenziamento collettivo previste dalla legge n. 1387/1983 allora vigente. Lo smantellamento di tale ramo industriale ha avuto inizio nell’ottobre 1996.
19 I ricorsi presentati dai dipendenti licenziati avverso le decisioni adottate a seguito di tale cessazione d’attività sono state respinti in primo grado nonché, in appello, dall’Efeteio (Corte di appello di Atene). Tale giudice ha stabilito che, in conformità della giurisprudenza costante dei giudici ellenici, poiché il diritto ellenico non prevede che una decisione giudiziaria sia emanata in caso di cessazione definitiva delle attività di un’impresa dovuta alla sola volontà del datore di lavoro, questi non è soggetto agli obblighi previsti dalla direttiva 75/129 e dalla legge nazionale di attuazione.
20 Di conseguenza l’Areios Pagos, investito del ricorso in cassazione, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte, nelle quattro cause principali, la seguente questione pregiudiziale:
«Premesso che non è prevista nell’ordinamento ellenico una previa decisione giudiziaria per la cessazione definitiva dell’impresa o dello stabilimento per sola volontà del datore di lavoro: se, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 75/129, le disposizioni di tale direttiva si applichino ai licenziamenti collettivi provocati dalla cessazione definitiva del funzionamento di un’impresa o di uno stabilimento decisa autonomamente dal datore di lavoro, senza essere stata preceduta da una decisione giudiziaria al riguardo»
21 Con ordinanza del presidente della Corte in data 9 giugno 2005, le cause di cui trattasi sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulla questione pregiudiziale
22 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di licenziamenti collettivi provocati dalla cessazione definitiva del funzionamento di un’impresa o di uno stabilimento decisa autonomamente dal datore di lavoro in mancanza di una previa decisione giudiziaria, la direttiva 75/129 sia o meno applicabile, e, più in particolare, se la deroga prevista dall’art. 1, n. 2, lett. d), di questa possa o meno giustificare la non applicazione di tale direttiva.
23 La questione proposta alla Corte trova la propria origine nella giurisprudenza costante dei giudici ellenici in materia di applicazione della direttiva 75/129 e della legge nazionale che recepisce quest’ultima.
24 In conformità di tale giurisprudenza, se la decisione di cessazione definitiva delle attività di un’impresa interviene per sola volontà del datore di lavoro, in forza della libertà economica e finanziaria costituzionalmente garantita di cui gode quest’ultimo, indipendentemente dall’intervento di una decisione giudiziaria, la direttiva 75/129 non è applicabile. L’applicazione di quest’ultima sarebbe infatti subordinata al mantenimento in attività dell’impresa di cui trattasi.
25 Tale interpretazione non trova fondamento, né nella lettera della direttiva 75/129, né nello scopo perseguito da questa, né nella giurisprudenza della Corte relativa a tale direttiva.
26 In primo luogo, la lettera della direttiva 75/129, in particolare l’art. 1, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d), di quest’ultima, è chiara e non lascia adito ad alcun ragionevole dubbio in merito al campo e alle condizioni di applicazione della direttiva stessa.
27 In conformità dell’art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva 75/129, «per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore […]». Tale definizione è in sé sufficientemente precisa e non comporta alcuna ambiguità.
28 La Corte ha chiarito tale nozione di «licenziamento» rilevando che essa riveste una portata comunitaria e dev’essere interpretata nel senso che comprende qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore e, quindi, senza il suo consenso (sentenza 12 ottobre 2004, causa C‑55/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑9387, punti 49 e 50).
29 Alla luce della norma stabilita dall’art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva 75/129, i quattro casi di non applicazione di tale direttiva, menzionati all’art. 1, n. 2, di quest’ultima, devono essere considerati come elencati in modo tassativo ed esaustivo. Inoltre, in quanto deroghe della detta norma, essi devono essere interpretati in senso stretto (v., in tal senso, sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑250/97, Lauge e a., Racc. pag. I‑8737, punto 19).
30 La quarta di tali deroghe, vale a dire quella prevista dall’art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 75/129, a cui si riferisce la questione proposta dal giudice del rinvio, riguarda la non applicazione della detta direttiva ai licenziamenti provocati dalla cessazione delle attività dello stabilimento «allorché risulti da una decisione giudiziaria».
31 Tale disposizione può essere interpretata soltanto nel senso che la non applicazione della detta direttiva è consentita unicamente quando la cessazione delle attività dello stabilimento risulta da una decisione giudiziaria, per esempio, da sentenze che pronunciano il fallimento o lo scioglimento di un’impresa.
32 In ogni altro caso, in particolare quando la cessazione definitiva delle attività dell’impresa interessata risulta dalla sola volontà del datore di lavoro e quando essa dipende da valutazioni di natura economica o di altro genere, gli obblighi di quest’ultimo, che derivano dalla direttiva 75/129, restano integri. Il fatto che le disposizioni del diritto nazionale, a cui si riferisce il giudice del rinvio, non prevedano che una decisione giudiziaria sia adottata preliminarmente alla cessazione definitiva dell’impresa o dello stabilimento dovuta alla sola volontà del datore di lavoro è irrilevante al riguardo.
33 Occorre ricordare che la disposizione derogatoria contenuta all’art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 75/129 è stata soppressa, con effetto dal 24 giugno 1994, dalla direttiva 92/56, che ha così rafforzato l’obiettivo perseguito. Pertanto, alla data dei fatti della causa principale, in ogni caso di licenziamento collettivo conseguente alla cessazione delle attività di uno stabilimento, anche quando questa risultava da una decisione giudiziaria, il datore di lavoro aveva l’obbligo di informare e di consultare i lavoratori.
34 In secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla direttiva 75/129, occorre rilevare, come enuncia il primo ‘considerando’ di questa, che tale direttiva mira a rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi. Tale finalità di tutela dei lavoratori è stata ripetutamente ricordata dalla Corte (v. sentenze 7 dicembre 1995, causa C‑449/93, Rockfon, Racc. pag. I‑4291, punto 29, e Lauge e a., cit., punto 19).
35 La Corte ha sottolineato che la direttiva 75/129 non menoma la libertà del datore di lavoro di procedere o no a licenziamenti collettivi e che il suo unico scopo è quello di far precedere a tali licenziamenti una consultazione coi sindacati e l’informazione della competente autorità pubblica (sentenza 12 febbraio 1985, causa 284/83, Nielsen & Søn, Racc. pag. 553, punto 10).
36 Ciò avviene indubbiamente quando il datore di lavoro prevede di metter fine, per motivi a lui propri, all’attività del suo stabilimento. Come giustamente la Commissione delle Comunità europee fa peraltro osservare, la direttiva 75/129 armonizza non le modalità della cessazione definitiva delle attività di un’impresa, vale a dire le situazioni in cui una decisione giudiziaria è necessaria o meno, ma la procedura da seguire in occasione dei licenziamenti collettivi.
37 Alla luce dello scopo perseguito dalla direttiva 75/129, la Corte ha dato una definizione molto ampia della nozione di «stabilimento» che figura in quest’ultima, al fine di limitare per quanto possibile i casi di licenziamenti collettivi che non fossero soggetti a tale direttiva a seguito della qualificazione giuridica di tale nozione a livello nazionale (v. sentenza Rockfon, cit., punti 31 e 32).
38 La Corte ha altresì rilevato che la direttiva 75/129 è stata adottata in base agli artt. 100 e 117 del Trattato CEE, e quest’ultima disposizione riguarda la necessità per gli Stati membri di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera che consenta la loro parificazione nel progresso (v. sentenza Rockfon, cit., punto 29).
39 Bisogna sottolineare, in terzo luogo, che l’interpretazione sopra esposta e le considerazioni ad essa attinenti risultano già dalla giurisprudenza della Corte.
40 Nella sua sentenza 28 marzo 1985, causa 215/83, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1039, punti 13-19), la Corte ha appunto dichiarato che lo Stato membro interessato era venuto meno ai suoi obblighi per il fatto che non aveva garantito la tutela prevista dalla direttiva 75/129 in tutti i casi di licenziamenti collettivi conseguenti a chiusure d’imprese non derivanti da una decisione giudiziaria. Al più tardi a partire dalla data di tale sentenza, il senso della disposizione derogatoria prevista dall’art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 75/129 non doveva più dare luogo ad alcun dubbio.
41 Le disposizioni derogatorie che figurano negli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva 75/129 introdotti dalla direttiva 92/56 sono state chiarite dalla Corte nella citata sentenza Lauge e a. (punto 18), secondo cui, affinché le deroghe in questione siano applicabili, la cessazione delle attività dello stabilimento e i licenziamenti collettivi non devono aver luogo prima della pronuncia della decisione giudiziaria consistente in una sentenza dichiarativa di fallimento.
42 Inoltre, nella citata sentenza Commissione/Portogallo (punto 66 e dispositivo), la Corte ha dichiarato che lo Stato membro interessato era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 75/129, dato che limitava la nozione di licenziamenti collettivi ai licenziamenti per ragioni di natura strutturale, tecnologica o congiunturale e non estendeva tale nozione ai licenziamenti per qualsiasi motivo non inerente alla persona del lavoratore.
43 Infine, occorre rammentare che, in conformità di una giurisprudenza costante, l’obbligo degli Stati membri di raggiungere il risultato previsto da una direttiva al fine di conformarsi all’art. 249, terzo comma, CE si impone a tutte le autorità nazionali, ivi comprese le autorità giurisdizionali. Queste, chiamate ad interpretare e ad applicare la legge nazionale, sono tenute a farlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, infine, sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I‑8835, punto 113 e giurisprudenza ivi citata).
44 Orbene, l’approccio seguito dai giudici ellenici sottrae alla tutela voluta dalla direttiva 75/129 numerosi casi di cessazione delle attività di imprese che hanno per conseguenza licenziamenti massicci di lavoratori e in cui il bisogno di tutela di tali lavoratori è appunto maggiore, questo in spregio allo scopo perseguito dalla detta direttiva. Un tale approccio, che nuoce altresì all’esigenza di applicazione uniforme della direttiva 75/129, è tale da svuotare in larga misura detta direttiva del suo contenuto.
45 Risulta da quanto precede che occorre risolvere la questione proposta dichiarando che la direttiva 75/129 deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile ai licenziamenti collettivi risultanti dalla cessazione definitiva del funzionamento di un’impresa o di uno stabilimento, decisa autonomamente dal datore di lavoro, in mancanza di una previa decisione giudiziaria, senza che la deroga prevista dall’art. 1, n. 2, lett. d), di tale direttiva possa escluderne l’applicazione.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev’essere interpretata nel senso che essa è applicabile ai licenziamenti collettivi risultanti dalla cessazione definitiva del funzionamento di un’impresa o di uno stabilimento, decisa autonomamente dal datore di lavoro, in mancanza di una previa decisione giudiziaria, senza che la deroga prevista dall’art. 1, n. 2, lett. d), di tale direttiva possa escluderne l’applicazione.
Firme
* Lingua processuale: il greco.
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