Causa C-206/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Svezia
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 90/427/CEE — Scambi intracomunitari di equidi — Obbligo di assoggettare gli stalloni riproduttori ad una valutazione del loro valore genetico in Svezia»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006
Massime della sentenza
Agricoltura — Armonizzazione delle legislazioni — Norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi intracomunitari di equidi — Direttiva 90/427
(Direttiva del Consiglio 90/427, art. 3)
Uno Stato membro che prevede nel suo ordinamento giuridico interno l’obbligo di assoggettare gli stalloni ad una valutazione del loro valore genetico in tale Stato affinché possano essere utilizzati per la monta pubblica viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 3 della direttiva 90/427, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi, secondo il quale gli Stati membri non possono vietare o limitare gli scambi intracomunitari di equidi, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni degli stessi, per motivi zootecnici o genealogici diversi da quelli risultanti dall’applicazione della direttiva.
(v. punto 30 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
26 ottobre 2006 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 90/427/CEE – Scambi intracomunitari di equidi – Obbligo di assoggettare gli stalloni riproduttori ad una valutazione del loro valore genetico in Svezia»
Nella causa C‑206/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 2 maggio 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Erlbacher e K. Simonsson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra K. Norman, in qualità di agente,
convenuto,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. E. Juhász (relatore), presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. K. Schiemann e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Svezia, avendo previsto nel suo ordinamento giuridico interno l’obbligo di assoggettare gli stalloni ad una valutazione del loro valore genetico in Svezia affinché possano essere utilizzati per la monta pubblica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/427/CEE, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224, pag. 55; in prosieguo: la «direttiva»), e, in via subordinata, dell’art. 28 CE.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2 Il secondo e sesto ‘considerando’ della direttiva enunciano che:
«considerando che per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi e l’aumento della produttività del settore, occorre stabilire a livello comunitario regole in merito alla commercializzazione degli equidi negli scambi intracomunitari;
(…)
considerando che occorre liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari degli equidi registrati; che la liberalizzazione completa degli scambi presuppone un’ulteriore armonizzazione complementare, soprattutto per quanto riguarda l’ammissione alla monta pubblica e all’impiego dello sperma e degli ovuli secondo le particolarità di ogni libro genealogico».
3 L’art. 3, primo comma, della direttiva dispone quanto segue:
«Gli scambi intracomunitari di equidi, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni degli stessi, non possono essere vietati o limitati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quelli risultanti dall’applicazione della presente direttiva».
4 L’art. 7 della direttiva autorizza la Commissione, per quanto necessario all’applicazione uniforme della direttiva, a stabilire secondo una procedura e in ottemperanza ai principi previsti dalla direttiva:
«a) i metodi di controllo delle prestazioni e di valutazione del valore genetico dei riproduttori;
b) in base ai metodi di cui alla lettera a), i criteri generali per l’ammissione del riproduttore o, se necessario, della riproduttrice alla riproduzione ed i criteri generali per l’utilizzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni degli stessi».
Normativa nazionale
5 In Svezia, l’obbligo di assoggettare gli stalloni riproduttori ad una valutazione del loro valore genetico nonché le modalità relative a tale obbligo sono previste dalle direttive dell’amministrazione nazionale dell’agricoltura relative agli equidi usati per la riproduzione e all’identificazione degli equidi [Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur som används till avel och om identifiering av hästdjur; in prosieguo: la «regolamentazione applicabile agli equidi»].
6 L’art. 29 della regolamentazione applicabile agli equidi prevede quanto segue:
«Uno stallone deve essere stato oggetto di una valutazione del suo valore genetico in Svezia per poter essere utilizzato per la monta pubblica. Si considera che la valutazione del valore genetico che dà diritto all’uso di uno stallone abbia avuto luogo quando il controllo delle prestazioni è stato effettuato conformemente agli artt. 20‑22, oppure quando lo stallone è stato oggetto di un unico controllo dei discendenti conformemente agli artt. 24-26 e un certificato di valore genetico sia stato redatto conformemente all’art. 27 di cui sopra».
7 Gli artt. 20 e 21 di tale regolamentazione elencano i criteri di valutazione da usare nell’ambito di un controllo delle prestazioni di un equide. Tali criteri comprendono, in particolare, la genealogia, le prestazioni, l’aspetto esteriore, la robustezza e la salute di ciascun individuo. Conformemente all’art. 22 di tale disciplina, anche le informazioni relative ad un equide straniero comunicate da un’organizzazione di allevatori straniera o da un’associazione straniera riconosciuta, che tenga libri genealogici, devono essere prese in considerazione.
8 Gli artt. 24 e 25 di tale regolamentazione prevedono le modalità relative al controllo dei discendenti di un equide. Conformemente all’art. 26 della medesima regolamentazione, anche le informazioni relative ai discendenti di un equide straniero, comunicate da un’organizzazione di allevatori straniera o da un’associazione straniera riconosciuta, che tenga libri genealogici, devono essere prese in considerazione.
9 In virtù dell’art. 27 della regolamentazione applicabile agli equidi, viene redatto un certificato di valore genetico per tutti gli equidi il cui valore genetico sia stato oggetto di valutazione. Tale certificato deve contenere per ogni equide, in particolare, il nome, l’identificazione, la genealogia, il risultato dei controlli delle prestazioni e, eventualmente, del controllo dei discendenti.
Procedimento contenzioso
10 La Commissione ha ricevuto una denuncia in merito all’art. 29 della regolamentazione applicabile agli equidi, il quale prevede l’obbligo di assoggettare gli stalloni ad una valutazione del loro valore genetico in Svezia affinché possano essere utilizzati per la monta pubblica.
11 Considerando che tale disposizione fosse incompatibile con la direttiva e, in ogni caso, con gli artt. 28 CE e 30 CE, la Commissione ha avviato, nei confronti del Regno di Svezia, il procedimento per inadempimento ex art. 226 CE, invitando tale Stato membro, con lettera di diffida 18 luglio 2002, a presentare le sue osservazioni. Non essendo stata soddisfatta della risposta di quest’ultimo, la Commissione ha emesso, il 25 luglio 2003, un parere motivato, nel quale ha ribadito la sua posizione relativa all’incompatibilità della disposizione nazionale in questione con il diritto comunitario e ha invitato il Regno di Svezia ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
12 Nella sua risposta del 22 settembre 2003 al detto parere motivato, il governo svedese ha fatto valere che il regime istituito a livello nazionale per quanto riguarda la riproduzione degli equidi non era contrario al diritto comunitario. Tuttavia, tale governo ha osservato che, in seguito alla revisione e alla valutazione effettuate, esso aveva potuto constatare che la normativa svedese poteva essere modificata in modo da renderla meno restrittiva.
13 Durante l’anno 2004, i rappresentanti del governo svedese e della Commissione si sono riuniti due volte per esaminare una proposta per una nuova normativa. Tuttavia, non essendo convinta della compatibilità di tale proposta con il diritto comunitario, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
14 La Commissione fa valere che l’art. 29 della regolamentazione applicabile agli equidi costituisce una restrizione agli scambi intracomunitari di equidi vietata in virtù dell’art. 3, primo comma, della direttiva. Infatti, secondo il detto art. 29, uno stallone originario di uno Stato membro diverso dal Regno di Svezia e ammesso alla riproduzione conformemente alle disposizioni applicabili nel detto Stato dovrebbe essere oggetto di una valutazione del suo valore genetico in Svezia per poter essere usato per la riproduzione. Ne risulterebbe un sovrapprezzo che dovrebbe essere sopportato, secondo i casi, dal proprietario dello stallone o dal proprietario della giumenta.
15 La Commissione rileva che la disposizione nazionale controversa deve essere considerata come un criterio di ammissione degli stalloni alla riproduzione ai sensi dell’art. 7 della direttiva. Così, la detta disposizione rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva e farebbe parte del settore da questa armonizzato.
16 La Commissione ricorda che l’art. 7 della direttiva autorizza espressamente, pe, pr quanto necessario per un’applicazione uniforme della direttiva e in ottemperanza ai principi previsti all’art. 4, n. 1, di quest’ultima, a stabilire i metodi di controllo delle prestazioni e di valutazione del valore genetico dei riproduttori e, in base ai detti metodi, i criteri generali per l’ammissione dei riproduttori alla riproduzione.
17 La Commissione osserva di non aver ritenuto necessario adottare disposizioni basate sull’art. 7 della direttiva e sottolinea che il fatto di non aver stabilito disposizioni di tale tipo non implica che uno Stato membro possa emanare disposizioni di tale natura, le quali, come la disposizione controversa, costituiscono una restrizione agli scambi intracomunitari di equidi.
18 La Commissione ne conclude che la disposizione nazionale controversa non risulta dall’applicazione della direttiva ed è incompatibile con l’art. 3, primo comma, della stessa.
19 In via subordinata, la Commissione fa valere che, anche se la Corte dovesse giudicare che tale disposizione nazionale non contrasta con la direttiva, essa sarebbe, in ogni caso, contraria all’art. 28 CE e non potrebbe essere giustificata in base all’art. 30 CE.
20 A tal riguardo la Commissione fa valere, in particolare, che sia dalle disposizioni del diritto nazionale sia dalle spiegazioni fornite dal governo svedese emerge che l’obbligo previsto dall’art. 29 della regolamentazione applicabile agli equidi è diretto a migliorare le caratteristiche di ogni razza piuttosto che a proteggere la salute e la vita degli animali. Tale posizione sarebbe suffragata dal fatto che dal medesimo art. 29 emerge che l’obbligo di sottoporre gli stalloni a una valutazione del loro valore genetico non si applica agli stalloni usati per la monta privata. Se tale obbligo avesse l’obiettivo di proteggere veramente la salute e la vita degli equidi, esso dovrebbe essere applicato anche a questi ultimi.
21 Inoltre, la Commissione sottolinea che dall’art. 29 della regolamentazione applicabile agli equidi risulta che uno stallone non è tenuto ad ottenere un determinato risultato al momento della valutazione del suo valore genetico per essere ammesso alla riproduzione, ma basta che la detta valutazione abbia avuto luogo. Orbene, per proteggere la salute e la vita degli equidi, si sarebbe dovuto prevedere che uno stallone che non ottenga un tale risultato soddisfacente non venga utilizzato per la riproduzione, in modo da evitare la trasmissione dei difetti genetici gravi ai discendenti.
22 Il governo svedese ammette la fondatezza delle conclusioni della Commissione dirette a far dichiarare che la disposizione nazionale controversa è incompatibile con l’art. 3 della direttiva, nonché la fondatezza delle conclusioni della Commissione dirette a fargli sopportare le spese di procedura.
Giudizio della Corte
23 L’art. 29 della regolamentazione applicabile agli equidi, che stabilisce un criterio di ammissione del riproduttore alla riproduzione ai sensi dell’art. 7 della direttiva, rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima.
24 Conformemente all’art. 3 della direttiva, gli Stati membri non possono vietare o limitare gli scambi intracomunitari di equidi, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni degli stessi, per motivi zootecnici o genealogici diversi da quelli risultanti dall’applicazione della direttiva.
25 Orbene, l’art. 29 della regolamentazione applicabile agli equidi ha un effetto restrittivo. Infatti, emerge dalle osservazioni della Commissione, senza che ciò sia contestato dal governo svedese, che gli equidi originari di un altro Stato membro devono essere oggetto di una valutazione del loro valore genetico in Svezia per potervi essere utilizzati a fini di monta pubblica, circostanza che genera per i loro utilizzatori un sovrapprezzo idoneo a frenare gli scambi intracomunitari di equidi destinati alla Svezia.
26 Conformemente all’art. 7 della direttiva, alla Commissione viene affidato il compito di prescrivere, per quanto necessario all’applicazione uniforme della direttiva, i metodi di controllo delle prestazioni e di valutazione del valore genetico dei riproduttori e di stabilire i criteri generali per l’ammissione del riproduttore o, se necessario, della riproduttrice alla riproduzione ed i criteri generali per l’utilizzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni degli stessi.
27 Senza che occorra esaminare se la detta disposizione abbia lasciato, e se sì in che misura, talune competenze agli Stati membri per introdurre o mantenere regolamentazioni che non costituiscono un divieto o una restrizione agli scambi intracomunitari di equidi, in particolare nel caso in cui la Commissione non si sia avvalsa della sua competenza, emerge, in ogni caso, dalla chiara lettera dell’art. 3, primo comma, della direttiva che qualsiasi regolamentazione che introduca un tale divieto o una tale restrizione può risultare solamente dall’applicazione della direttiva. Orbene, la normativa svedese in questione, che comporta, come emerge dal punto 25 della presente sentenza, una tale restrizione, non risulta dall’applicazione della direttiva.
28 Il Regno di Svezia ammette la fondatezza delle conclusioni della Commissione dirette a far dichiarare l’incompatibilità dell’art. 29 della regolamentazione applicabile agli equidi con l’art. 3 della direttiva.
29 Di conseguenza, il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere considerato fondato.
30 Occorre pertanto constatare che il Regno di Svezia, avendo previsto nel suo ordinamento giuridico interno l’obbligo di assoggettare gli stalloni ad una valutazione del loro valore genetico in Svezia affinché possano essere usati per la monta pubblica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 3 della direttiva.
Sulle spese
31 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Svezia, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Svezia, avendo previsto nel suo ordinamento giuridico interno l’obbligo di assoggettare gli stalloni ad una valutazione del loro valore genetico in Svezia affinché possano essere utilizzati per la monta pubblica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/427/CEE, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.
2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: lo svedese.
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