Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° giugno 2006 − Commissione / Italia
(Causa C-207/05)
«Inadempimento di uno Stato — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 88, n. 2, secondo comma, CE — Aiuti incompatibili con il mercato comune — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione»
1. Ricorso per inadempimento — Mancato rispetto di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato (artt. 88, n. 2, secondo comma, CE e 226 CE) (v. punti 31, 33, 35)
2. Ricorso per inadempimento — Mancato rispetto di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato — Motivi difensivi (artt. 88, n. 2, secondo comma, CE, 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE) (v. punti 40‑43)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale (art. 88, n. 2, primo comma, CE) (v. punto 44)
4. Ricorso per inadempimento — Mancato rispetto di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato — Motivi difensivi (artt. 10 CE e 88, n. 2, CE) (v. punti 45, 47‑48, 50)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e ai prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (C‑27/99 (ex NN 69/98)) (GU 2003, L 77, pag. 21) – Omessa adozione, entro il termine previsto, delle misure necessarie per recuperare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune
Dispositivo
1)
Non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e ai prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 3 e 4 di tale decisione.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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