Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 aprile 2007 – Commissione / Spagna
(Causa C‑219/05)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Inquinamento e immissioni nocive – Trattamento delle acque reflue urbane – Agglomerato di Sueca, suoi dintorni costieri nonché taluni comuni di La Ribera – Scarico in un’area sensibile senza trattamento»
1. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Esecuzione da parte degli Stati membri (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, n. 1, secondo comma, 4, n. 4, e 5, n. 2) (v. punti 19‑20, 23‑28)
2. Ricorso per inadempimento – Esame della Corte nel merito – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 22)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 3, 4 e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Acque reflue urbane di Sueca, dei suoi agglomerati costieri e di taluni comuni di La Ribera – Scarico in un’area sensibile senza trattamento adeguato
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che entro il 31 dicembre 1998 le acque reflue urbane dell’agglomerato di Sueca, dei suoi dintorni costieri (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barrequetes, Playa del Rey e Boga de Mar), nonché di taluni comuni della regione di La Ribera (Benifaió, Sollana e Almussafes) fossero sottoposte ad un trattamento appropriato prima della loro immissione in un’area identificata come sensibile, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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