Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 ottobre 2006 – Commissione/Austria
(Causa C-226/05)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Mancato recepimento nel termine stabilito»
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Trasposizione incompleta degli artt. 8, n. 2, lett. b), 11, 12 e 24, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10, pag. 13)
Dispositivo
1) Non avendo recepito, entro il termine stabilito:
– le disposizioni della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nella legge nazionale sui meccanismi di accensione e gli esplosivi nonché nella legge del Land di Salisburgo sull’energia elettrica,
– l’art. 11 della direttiva 96/82 nei Länder di Salisburgo, della Stiria e del Tirolo,
– l’art. 12 della direttiva 96/82 nel Land dell’Alta Austria, e
– l’art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva 96/82 nei Länder dell’Alta Austria, di Salisburgo e del Tirolo,
la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
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