Causa C-236/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Regime di controllo nel settore della pesca — Comunicazione tardiva dei dati richiesti»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 novembre 2006
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso
(Art. 226 CE)
2. Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione basata su difficoltà tecniche — Inammissibilità
(Art. 226 CE)
1. Ai sensi dell’art. 226 CE, l’oggetto di un ricorso per inadempimento è fissato dal parere motivato della Commissione, cosicché il ricorso deve fondarsi sui medesimi motivi e mezzi di tale parere. Ciò non significa che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato. La Corte ha in particolare ritenuto che l’oggetto della controversia possa estendersi a fatti successivi al parere motivato, purché questi abbiano la stessa natura di quelli considerati in tale parere e siano costitutivi dello stesso comportamento.
(v. punti 10-12)
2. Uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, come difficoltà di attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di un atto comunitario, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dal diritto comunitario. Ne consegue che uno Stato membro non può dunque invocare difficoltà tecniche per sottrarsi agli obblighi che derivano dal diritto comunitario.
(v. punti 28-29)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 novembre 2006 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CEE) n. 2847/93 – Regime di controllo nel settore della pesca – Comunicazione tardiva dei dati richiesti»
Nella causa C‑236/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 30 maggio 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualità di agente, assistita dall’avv. D.J. Rhee, barrister,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo comunicato con notevole ritardo i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1), come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954 (GU L 289, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2847/93»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento.
2 L’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93 così prevede:
«Ciascuno Stato membro notifica per via informatica alla Commissione, secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94 [del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (GU L 19, pag. 5)], i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca entro i seguenti termini:
– anteriormente al 15 di ciascun mese per lo sforzo realizzato nel corso del mese precedente in ciascuna delle zone di pesca interessate, per le specie demersali;
(…)
– entro la fine del primo mese di ciascun trimestre civile per lo sforzo realizzato nel corso del trimestre precedente per ciascuna delle zone di cui all’articolo 19 bis per le specie pelagiche».
Fase precontenziosa
3 Il 21 novembre 2001 la Commissione ha inviato al Regno Unito una lettera di diffida nella quale ha fatto rilevare che le informazioni previste dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93 non le erano state trasmesse relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001.
4 Con lettera dell’11 gennaio 2002, il governo del Regno Unito ha chiarito che, nonostante alcune difficoltà tecniche per raccogliere e comunicare i dati in questione, tutte le informazioni relative al periodo dal 1999 fino al mese di novembre 2001 compreso erano state nel frattempo trasmesse alla Commissione.
5 Il 15 luglio 2004, dopo aver osservato che le mancanze o i ritardi di trasmissione erano proseguiti anche per gli anni 2002 e 2003, la Commissione ha inviato alle autorità britanniche un parere motivato nel quale osservava che «non avendo comunicato, o avendo comunicato con un ritardo spesso notevole i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93, il Regno Unito [era] venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione». Essa invitava pertanto tale Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al parere entro un termine di due mesi a partire dalla sua notifica.
6 Con lettera del 9 settembre 2004 il governo del Regno Unito ha risposto ammettendo l’esistenza dei ritardi. Esso ha tuttavia rilevato che alcuni dati erano stati trasmessi con un ritardo meno significativo di quello indicato nel parere motivato. Esso ha inoltre dichiarato di aver posto in essere specifiche procedure per garantire, per il presente e il futuro, il rispetto, da parte del Regno Unito, del regolamento n. 2847/93.
7 Poiché il ritardo nella comunicazione dei dati è continuato nel 2004 e nel 2005, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità del ricorso
8 Nel suo controricorso il Regno Unito solleva preliminarmente due eccezioni di irricevibilità, fondate rispettivamente su una modifica dell’oggetto del ricorso e sulla mancanza di oggetto del ricorso stesso.
Sulla modifica dell’oggetto del ricorso
9 Le autorità del Regno Unito sostengono che la lettera di diffida del 21 novembre 2001 conteneva contestazioni relative soltanto agli anni 1999, 2000 e 2001. Per contro, il parere motivato si sarebbe riferito anche agli anni 2002 e 2003, e il ricorso agli anni 2004 e 2005. Il ricorso sarebbe pertanto irricevibile, nella parte in cui fa riferimento ad inadempimenti successivi alla data della lettera di diffida.
10 Si deve in proposito ricordare, da un lato, che, secondo una costante giurisprudenza, l’oggetto di un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, è fissato dal parere motivato della Commissione (v. sentenze 18 marzo 1992, causa C‑29/90, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑1971, punto 12, e 2 dicembre 1992, causa C‑280/89, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑6185, punto 7), cosicché il ricorso deve fondarsi sui medesimi motivi e mezzi di tale parere (v. sentenze 16 giugno 2005, causa C‑456/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5335, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché 8 dicembre 2005, causa C‑33/04, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑10629, punto 36).
11 Dall’altro lato, la Corte ha anche affermato che ciò non significa che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato (v. sentenze 14 luglio 2005, causa C‑433/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6985, punto 28, e 7 settembre 2006, causa C‑484/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑7471, punto 25).
12 La Corte ha in particolare ritenuto che l’oggetto della controversia possa estendersi a fatti successivi al parere motivato, purché questi abbiano la stessa natura di quelli considerati in tale parere e siano costitutivi dello stesso comportamento (v. sentenze 22 marzo 1983, causa 42/82, Commissione/Francia, Racc. pag. 1013, punto 20; 4 febbraio 1988, causa 113/86, Commissione/Italia, Racc. pag. 607, punto 11, e 18 maggio 2006, causa C‑221/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑4515, punto 28).
13 Ebbene, nel caso in esame si deve constatare che l’oggetto del ricorso non è cambiato durante il procedimento.
14 Infatti, sia nel dispositivo del parere motivato che nelle conclusioni del suo ricorso la Commissione rimprovera al governo del Regno Unito di essere venuto costantemente meno ai suoi obblighi, trasmettendo in ritardo i dati richiesti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93.
15 La Commissione ha inoltre evidenziato, nel suo ricorso, che l’inadempimento sussisteva ancora al momento della presentazione del ricorso, non avendo il governo del Regno Unito ancora trasmesso quasi nessun dato per l’anno 2004, e nessuno per l’anno 2005.
16 Ne consegue che, con il proprio ricorso, la Commissione non prende di mira fatti specifici relativi a periodi determinati, ma un inadempimento continuo e sistematico, da parte del governo del Regno Unito, del suo obbligo di trasmettere i dati in questione nei termini previsti dal regolamento n. 2847/93.
17 Si deve dunque ritenere che, nel presente caso, l’oggetto della controversia sia costituito dal mancato rispetto dei termini sopra indicati da parte delle autorità del Regno Unito, manifestatosi con i continui ritardi, e ciò senza dover escludere i fatti verificatisi successivamente al parere motivato (v. sentenza 4 febbraio 1988, Commissione/Italia, cit., punto 13).
18 La prima eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno Unito deve dunque essere respinta.
Sulla mancanza di oggetto del ricorso
19 Il governo del Regno Unito sostiene di essersi conformato al parere motivato comunicando tutti i dati richiesti entro il termine indicato in tale parere: di conseguenza, la Commissione non aveva il diritto di presentare il ricorso in esame.
20 Si deve in proposito ricordare innanzitutto che, nell’esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell’art. 226 CE, la Commissione ha il compito di vigilare d’ufficio, nell’interesse generale, sull’applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, e di far dichiarare l’esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare (v. sentenze 1º febbraio 2001, causa C‑333/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1025, punto 23, e 2 giugno 2005, causa C‑394/02, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑4713, punti 14 e 15 e giurisprudenza ivi citata).
21 Nel presente caso si deve osservare che la violazione rimproverata al governo del Regno Unito, come osservato al punto 16 della presente sentenza, consiste nel fatto di avere inviato continuamente e sistematicamente in ritardo i dati richiesti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93.
22 Si deve rilevare che il Regno Unito non ha posto rimedio all’inadempimento così definito comunicando, entro il termine fissato nel parere motivato, i dati richiesti dal regolamento n. 2847/93 ivi menzionati, poiché la trasmissione di tali dati è avvenuta dopo la scadenza dei termini fissati dal regolamento n. 2847/93.
23 La Commissione ha pertanto interesse a far dichiarare l’inadempimento in oggetto affinché, in particolare, il Regno Unito adotti i provvedimenti necessari per garantire una trasmissione dei dati in tempo utile, evitando così il ripetersi di tali violazioni.
24 Alla luce di quanto precede deve essere respinta anche la seconda eccezione di irricevibilità: di conseguenza, il ricorso della Commissione deve essere dichiarato ricevibile.
Sul fondamento del ricorso
25 La Commissione rimprovera al Regno Unito di aver fornito i dati previsti dall’articolo 19 decies, primo terzo trattino, del regolamento n. 2847/93 con un ritardo notevole, dal momento che la comunicazione dei dati è avvenuta come segue:
– per gli anni 1999, 2000 e 2001: i dati sarebbero stati forniti soltanto il 14 gennaio 2002, ad eccezione di quelli relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 1999, trasmessi il 9 giugno 1999, e di quelli relativi ai primi dieci mesi del 2001, trasmessi il 29 novembre 2001;
– per il 2002: i dati relativi alle specie demersali sarebbero stati a loro volta inviati in ritardo, salvo che per cinque casi;
– per il 2003: i dati sarebbero stati inviati soltanto il 29 marzo 2004;
– per il 2004: solo una parte dei dati sarebbero stati inviati alla Commissione, peraltro con un ritardo medio rispettivamente di 23 giorni per le specie pelagiche e di 48 giorni per le specie demersali;
– per il 2005: al momento della presentazione del ricorso non sarebbe ancora stato inviato alla Commissione alcun dato.
26 Il governo del Regno Unito non contesta la trasmissione tardiva dei dati sopra esposta.
27 Esso afferma tuttavia che tali ritardi sono dovuti a difficoltà tecniche. In particolare, per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni relative agli anni 2004 e 2005, tali difficoltà sarebbero state provocate dalla modifica del sistema di dichiarazione dei dati in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1954/2003.
28 Tale argomento non può essere accolto. È in proposito sufficiente osservare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, come difficoltà di attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di un atto comunitario, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dal diritto comunitario (v. sentenze 4 luglio 2000, causa C‑387/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5047, punto 70, nonché 25 aprile 2002, cause riunite C‑418/00 e C‑419/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3969, punto 59).
29 Il Regno Unito non può dunque invocare difficoltà tecniche per sottrarsi agli obblighi che derivano dal diritto comunitario.
30 Alla luce delle considerazioni svolte si deve dichiarare che il Regno Unito, avendo comunicato in ritardo i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento.
Sulle spese
31 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo comunicato in ritardo i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l'inglese.
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