Causa C-250/05
Turbon International GmbH
contro
Oberfinanzdirektion Koblenz
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel)
«Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata delle cartucce d’inchiostro compatibili con le stampanti della marca Epson Stylus Color — Inchiostri (voce 3215) — Parti ed accessori di macchine della voce 8471 (voce 8473)»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate l’8 giugno 2006
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Cartuccia d’inchiostro senza testina di stampa integrata che può essere utilizzata unicamente in una stampante di tipo particolare — Classificazione nella sottovoce 3215 90 80 della nomenclatura combinata
L’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1734/96, dev’essere interpretato nel senso che una cartuccia d’inchiostro senza testina di stampa integrata, composta da un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un’etichetta, inchiostro e materiale di imballaggio, la quale, sia per quanto riguarda la cartuccia sia per quanto riguarda l’inchiostro, può essere utilizzata esclusivamente in una stampante di tipo particolare, dev’essere classificata, in applicazione della regola generale 3, lett. b), per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nella sottovoce 3215 90 80 della nomenclatura combinata.
Anche se la cartuccia d’inchiostro in questione è costruita in modo tale che la stampante non funziona in assenza di essa, ciò nondimeno l’inchiostro contenuto nella cartuccia ha un’importanza preponderante ai fini dell’utilizzo della merce di cui trattasi. Infatti, la cartuccia d’inchiostro viene inserita nella stampante non tanto al fine di far funzionare la stampante stessa, ma allo scopo preciso di dotarla di inchiostro. Ne consegue che l’inchiostro dev’essere considerato l’elemento che conferisce alla cartuccia il suo carattere essenziale.
A tale proposito, la classificazione doganale nella voce 8473 delle cartucce d’inchiostro dotata di una testina di stampa integrata, composte di materie diverse, non determina necessariamente la classificazione doganale della cartuccia d’inchiostro di cui trattasi.
(v. punti 23-25 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
26 ottobre 2006 (*)
«Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione nella nomenclatura combinata delle cartucce d’inchiostro compatibili con le stampanti della marca Epson Stylus Color – Inchiostri (voce 3215) – Parti ed accessori di macchine della voce 8471 (voce 8473)»
Nel procedimento C-250/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germania), con decisione 14 aprile 2005, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2005, nella causa
Turbon International GmbH, in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH,
contro
Oberfinanzdirektion Koblenz,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1º giugno 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Turbon International GmbH, in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH, dai sigg. D. Quednau e J. Metzner, Steuerberater;
– per il governo del Regno Unito, dalle R. Caudwell, C. White e T. Harris, in qualità di agenti, assistite dal sig. O. Thomas, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dal sig. B. Wägenbauer, Rechtsanwalt,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 giugno 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 3215 e 8473 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società Turbon International GmbH (in prosieguo: la «Turbon International»), con sede in Hattingen, in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH, e l’Oberfinanzdirektion Koblenz (Intendenza di finanza di Coblenza, Germania), avente ad oggetto la classificazione tariffaria di cartucce d’inchiostro senza testina di stampa integrata, destinate ad essere inserite nelle stampanti a getto d’inchiostro della marca Epson Stylus Color.
Contesto normativo
La NC
3 La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è destinata a rispondere nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità europea. Essa si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, a nome della Comunità, con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4 Nella versione applicabile alla data dei fatti oggetto del giudizio principale, che è quella presente nell’allegato I del regolamento n. 1734/96, la NC comprendeva in particolare, alla sezione VI, capitolo 32, intitolato «Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri», la voce 3215, intitolata «Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide», nonché le sottovoci 3215 90 10 e 3215 90 80, intitolate rispettivamente «Inchiostri per scrivere o da disegno» e «Altri».
5 Alla sezione XVI, capitolo 84, intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi», la NC includeva, segnatamente, la voce 8471, dal titolo «Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove», e la sottovoce 8471 60 40, intitolata «Stampanti». Essa conteneva altresì la voce 8473, intitolata «Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472», nonché la sottovoce 8473 30 90, intitolata «Altri».
6 Le regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nella parte prima della stessa, titolo I, parte A, prevedono in particolare:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) (...)
b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o [a] una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
(...)».
Le note esplicative del SA
7 In forza dell’art. 6, n. 1, della convenzione internazionale 14 giugno 1983, è stato istituito, in seno al consiglio di cooperazione doganale, un comitato denominato «comitato del sistema armonizzato», composto dai rappresentanti di ogni parte contraente. Il suo compito consiste, in particolare, nel proporre emendamenti alla detta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l’interpretazione del SA.
8 Ai sensi del punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale 3, lett. b), «[i]l fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dalla importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci».
Controversia principale e questione pregiudiziale
9 Con sentenza 7 febbraio 2002, causa C-276/00, Turbon International (Racc. pag. I‑1389), la Corte ha dichiarato che l’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1734/96, dev’essere interpretato nel senso che una cartuccia d’inchiostro senza testina di stampa integrata, composta da un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un’etichetta, inchiostro e materiale di imballaggio, la quale, sia per quanto riguarda la cartuccia sia per quanto riguarda l’inchiostro, può essere utilizzata unicamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti a getto d’inchiostro della marca Epson Stylus Color, dev’essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della NC.
10 Dall’ordinanza di rinvio risulta che, in seguito a tale sentenza, la Turbon International ha contestato dinanzi al giudice del rinvio l’elemento della motivazione addotta dalla Corte, menzionato nel punto 30 di tale sentenza, in base al quale il funzionamento meccanico ed elettronico della stampante non dipenderebbe dalla presenza di una cartuccia d’inchiostro quale quella di cui alla causa principale. La Turbon International sostiene che una tale tesi è inesatta in fatto e che la Corte ne ha erroneamente dedotto che la cartuccia d’inchiostro, come quella oggetto del giudizio principale, non può essere qualificata «parte» di una stampante ai sensi della voce 8473 della NC.
11 In forza di una misura disposta in sede istruttoria, il giudice del rinvio ha assistito ad un’illustrazione del funzionamento di una stampante Epson Stylus Color in diverse condizioni di esercizio.
12 Secondo il detto giudice, tale dimostrazione ha provato le argomentazioni della Turbon International, vale a dire che, quando la stampante è collegata a un computer senza che vi sia stata introdotta alcuna cartuccia o ne sia stata introdotta una sola, essa non reagisce al comando di stampa inviato da tale computer. I dati non vengono trasmessi dal computer alla stampante, la testina di stampa non si sposta e non viene neppure presa la carta. La stampante non dà, per così dire, alcun segno di vita.
13 Il giudice del rinvio aggiunge che, invece, una volta inserite le cartucce, a prescindere dal fatto che esse siano piene o esaurite, la stampante si inizializza, ossia dà attuazione a un processo meccanico interno diretto ad eliminare l’aria presente tra la testina di stampa dell’apparecchiatura e le cartucce introdotte nel sistema di alimentazione. I dati vengono trasmessi dal computer alla stampante e la testina di stampa si mette in movimento. Peraltro, la carta viene presa anche in caso di impiego di cartucce esaurite, ma con la differenza che, se si usano cartucce vuote, ovviamente il foglio di carta esce dalla stampante senza che nulla vi risulti scritto.
14 Alla luce di tali constatazioni, il giudice del rinvio si chiede se le cartucce d’inchiostro di cui trattasi non debbano essere considerate «parti» di una stampante e quindi essere classificate nella voce 8473 della NC.
15 Lo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Tribunale tributario dell’Assia, Kassel), considerando che la soluzione delle controversie di cui era stato investito dipendeva dall’interpretazione delle voci 3215 e 8473 della NC, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se – contrariamente alla decisione resa nella [citata] sentenza della Corte [Turbon International], in base alla quale l’allegato I del regolamento (CEE) [n. 2658/87], come modificato dal regolamento (CE) [n. 1734/96], dev’essere interpretato nel senso che una cartuccia d’inchiostro senza testina di stampa integrata (composta da un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un’etichetta, inchiostro e materiale di imballaggio) la quale, sia per quanto riguarda la cartuccia sia per quanto riguarda l’inchiostro, può essere utilizzata esclusivamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti a getto d’inchiostro della marca Epson Stylus Color, dev’essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della [NC] – la sopra descritta cartuccia d’inchiostro non debba piuttosto essere classificata come parte o accessorio di una stampante nella voce 8473 della NC, dal momento che il funzionamento meccanico ed elettronico della stampante dipende dalla presenza di una tale cartuccia».
Sulla questione pregiudiziale
16 Per costante giurisprudenza, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC. Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione delle Comunità europee e, per quanto riguarda il SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza 13 luglio 2006, causa C‑14/05, Anagram International, Racc. pag. I-6763, punto 20).
17 Dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che, ai sensi della voce 8473 della NC, il termine «parte» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento questa è indispensabile (sentenza 19 ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock, Racc. pag. I-8947, punto 21).
18 Nel caso concreto, dai dati circostanziati forniti dal giudice del rinvio risulta che la cartuccia di per sé è indispensabile per il funzionamento della stampante. Essa può quindi essere qualificata come «parte» e, pertanto, essere classificata nella sottovoce 8473 30 90 della NC.
19 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 72 e 74 delle sue conclusioni, l’inchiostro contenuto nella cartuccia non può essere qualificato come parte di una stampante. Una cartuccia d’inchiostro, quale quella di cui trattasi nella causa principale, è costituita infatti da due componenti che, se presi isolatamente, possono essere ricondotti ciascuno ad una voce, ossia alle sottovoci 3215 90 80 e 8473 30 90 della NC, senza che, tuttavia, nessuna di tali voci sia in grado di ricomprendere la merce nel suo complesso.
20 Considerato che il prodotto controverso è composto da materie differenti e che nessuna delle due sottovoci sopra menzionate è più specifica dell’altra, la sola disposizione a cui si può fare riferimento per classificare tale prodotto è la regola generale 3, lett. b) (v., in tal senso, sentenza 21 giugno 1988, causa 253/87, Sportex, Racc. pag. 3351, punto 7).
21 Ai sensi di tale regola generale, per effettuare la classificazione doganale di una merce occorre determinare quale sia, tra le materie che la compongono, quella che le conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se le merce, privata di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che la caratterizzano (sentenza Sportex, cit., punto 8; v. anche, in tal senso, sentenze 10 maggio 2001, causa C-288/99, VauDe Sport, Racc. pag. I-3683, punto 25, e Turbon International, cit., punto 26).
22 Parimenti, come precisato dal punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale 3, lett. b), il fattore che determina il carattere essenziale può essere rappresentato, a seconda del tipo di merce, ad esempio dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dalla importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo all’utilizzazione delle merci.
23 Orbene, anche se una cartuccia d’inchiostro, quale quella in esame nella causa principale, è costruita in modo tale che la stampante non funziona in assenza di essa, ciò nondimeno l’inchiostro contenuto nella cartuccia ha un’importanza preponderante ai fini dell’utilizzo della merce di cui trattasi. Infatti, la cartuccia d’inchiostro viene inserita nella stampante non tanto al fine di far funzionare la stampante stessa, ma allo scopo preciso di dotarla di inchiostro. Ne consegue che l’inchiostro dev’essere considerato l’elemento che conferisce ad una cartuccia d’inchiostro, quale quella di cui alla causa principale, il suo carattere essenziale.
24 Tale interpretazione non può essere messa in discussione dall’argomento della convenuta nella causa principale, in base al quale le cartucce d’inchiostro dotate di una testina di stampa integrata sono classificate nella voce 8473 della NC. Infatti, poiché siffatte cartucce d’inchiostro sono composte di materie diverse rispetto alle cartucce d’inchiostro di cui alla causa principale, la classificazione doganale delle prime non determina necessariamente la classificazione doganale di queste ultime.
25 Occorre quindi rispondere alla questione proposta dichiarando che l’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1734/96, dev’essere interpretato nel senso che una cartuccia d’inchiostro senza testina di stampa integrata, composta da un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un’etichetta, inchiostro e materiale di imballaggio, la quale, sia per quanto riguarda la cartuccia sia per quanto riguarda l’inchiostro, può essere utilizzata esclusivamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti a getto d’inchiostro della marca Epson Stylus Color, dev’essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della NC.
Sulle spese
26 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, dev’essere interpretato nel senso che una cartuccia d’inchiostro senza testina di stampa integrata, composta da un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un’etichetta, inchiostro e materiale di imballaggio, la quale, sia per quanto riguarda la cartuccia sia per quanto riguarda l’inchiostro, può essere utilizzata esclusivamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti a getto d’inchiostro della marca Epson Stylus Color, dev’essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della nomenclatura combinata.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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