Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione / Austria
(Causa C-262/05)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/19/CE — Reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli — Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico — Mancato recepimento nel termine previsto»
Ricorso per inadempimento — Valutazione della fondatezza da parte della Corte — Situazione da considerare — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (art. 226 CE) (v. punto 8)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancato recepimento, nel termine previsto, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1)
Dispositivo
1)
La Repubblica d'Austria, non avendo adottato nel termine previsto le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il completo recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2)
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
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