Causa C-265/05
José Perez Naranjo
contro
Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
«Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, n. 2 bis, 10 bis e 95 ter — Assegno supplementare di vecchiaia — Normativa nazionale che subordina la concessione di tale assegno alla condizione della residenza — Prestazione speciale a carattere non contributivo — Iscrizione nell’allegato II bis al regolamento n. 1408/71»
Massime della sentenza
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni speciali a carattere non contributivo
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis, e allegato II bis)
Un assegno supplementare di vecchiaia erogato dal Fondo di solidarietà per la vecchiaia previsto dalla legge francese, che completa una prestazione di vecchiaia e ha lo scopo di garantire un minimo necessario per la sussistenza al suo beneficiario nel caso di insufficienza della pensione di vecchiaia e che è menzionato nell’allegato II bis, alla voce «Francia», del regolamento 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, costituisce una prestazione speciale.
La valutazione delle modalità di finanziamento dell’assegno supplementare di vecchiaia sulla base degli atti di causa fatti pervenire alla Corte indica l’assenza di un legame sufficientemente identificabile fra i contributi sociali generali, da cui essenzialmente provengono le risorse del Fondo di solidarietà per la vecchiaia, e la prestazione in esame, il che conduce alla conclusione che l’assegno supplementare non ha carattere contributivo.
Risulta in primo luogo che tale Fondo, il quale mette a disposizione le risorse necessarie per l’assegno supplementare, ha il compito, in base alla legislazione nazionale rilevante, di prendere a proprio carico i benefici dell’assicurazione di vecchiaia a carattere non contributivo che rientrano nella solidarietà nazionale, dei quali l’assegno supplementare rappresenta solo una parte limitata. In secondo luogo, sebbene sia vero che i contributi sociali generali sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi rappresentano una parte sostanziale delle entrate del Fondo, resta tuttavia il fatto che tali entrate provengono altresì da altri contributi e prelievi a carattere fiscale. In terzo luogo, i contributi sociali generali sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi servono al finanziamento non soltanto del Fondo, ma anche di altri regimi sociali. In quarto luogo, le condizioni per l’assegnazione e le modalità di calcolo dell’assegno supplementare non sono determinate in funzione del versamento di un qualche contributo da parte dei beneficiari.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare l’esattezza degli elementi sopra indicati, al fine di accertare in modo definitivo il carattere contributivo o non contributivo di tale prestazione.
(v. punti 33-34, 48-53, 61 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 gennaio 2007 (*)
«Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, n. 2 bis, 10 bis e 95 ter – Assegno supplementare di vecchiaia – Normativa nazionale che subordina la concessione di tale assegno alla condizione della residenza – Prestazione speciale a carattere non contributivo – Iscrizione nell’allegato II bis al regolamento n. 1408/71»
Nel procedimento C‑265/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione 21 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2005, nella causa
José Perez Naranjo
contro
Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Nord‑Picardie,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, R. Schintgen, P. Kūris, E. Juhász (relatore) e J. Klučka, presidenti di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 giugno 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per José Perez Naranjo, dalla SCP Thomas‑Raquin e Benabent, avocat;
– per la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Nord‑Picardie, dall’avv. J.‑A. Blanc, avocat;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra O. Christmann, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dai sigg. I. del Cavillo Contreras e M.A. Sampol Pucurull, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. White, in qualità di agente, assistita dal sig. T. de la Mare, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Martin e dalla sig.ra M.‑J. Jonczy, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 4, n. 2 bis, 10 bis, 19, n. 1, e 95 ter, nonché dell’allegato II bis al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Perez Naranjo e la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie (Cassa regionale di assicurazione malattia della Piccardia settentrionale) relativamente alla domanda del primo finalizzata ad ottenere il versamento dell’assegno supplementare del Fonds national de solidarité (Fondo nazionale di solidarietà) (in prosieguo: l’«assegno supplementare»). Il Fonds national de solidarité è divenuto, dal 1° gennaio 1994, Fonds de solidarité vieillesse (Fondo di solidarietà per la vecchiaia; in prosieguo: il «Fondo»).
Contesto normativo
Diritto comunitario
3 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 così prevede:
«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
c) le prestazioni di vecchiaia;
(...)».
4 L’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 è del seguente tenore:
«Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:
a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati».
5 L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, relativo alla revoca delle clausole di residenza, prevede al suo primo comma:
«Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».
6 L’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 dispone, al suo primo comma, quanto segue:
«Nonostante l’articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza».
7 Ai sensi dell’art. 19, n. 1, del regolamento n. 1408/71:
«II lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:
a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se fosse ad essa iscritto;
b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica (…)».
8 Il terzo e il quarto ‘considerando’ del regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, di modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 136, pag. 1), il cui art. 1 ha introdotto nel regolamento n. 1408/71 i sopra citati artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis, sono del seguente tenore:
«considerando che è necessario tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale alcune prestazioni previste dalle legislazioni nazionali possono rientrare simultaneamente nel settore della sicurezza sociale e dell’assistenza sociale a causa del loro campo d’applicazione quanto alle persone, dei loro obiettivi e delle loro modalità d’applicazione;
considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato che, per talune loro caratteristiche, le legislazioni in virtù delle quali sono erogate tali prestazioni sono equiparabili all’assistenza sociale nella misura in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale d’applicazione e non si considerano per la loro erogazione i periodi di attività professionale o contributiva, mentre per altre caratteristiche esse si apparentano alla sicurezza sociale in quanto manca ogni discrezione nel modo in cui tali prestazioni, così come sono previste, sono erogate e conferiscono ai beneficiari una posizione giuridicamente definita».
9 L’art. 95 ter del regolamento n. 1408/71, rubricato «Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 1247/92», contiene un n. 9 il cui testo è il seguente:
«L’applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92, non può avere per effetto il diniego della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall’interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione anteriormente al 1° giugno 1992, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni a decorrere dal 1° giugno 1992».
10 Nell’allegato II bis al regolamento n. 1408/71 è contenuta, alla voce «Francia», l’indicazione seguente:
«a) L’assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà (Legge del 30 giugno 1956)».
Diritto nazionale
11 L’art. L. 815-2, primo comma, del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale), nella versione applicabile ai fatti di cui alla causa principale, prevedeva che «ogni cittadino francese residente sul territorio metropolitano o in un dipartimento indicato all’art. L. 715-1 (...) che abbia raggiunto un’età minima, ridotta in caso di inabilità al lavoro, titolare di uno o più benefici di vecchiaia previsti da disposizioni legislative o regolamentari (...) ha diritto ad un assegno supplementare» alle condizioni indicate da tale codice.
12 L’art. R. 815‑2, primo comma, del medesimo codice fissa tale età minima a 65 anni in via generale, e a 60 anni in caso di inabilità al lavoro.
13 Ai sensi degli artt. L. 815‑2‑1, L. 815‑7 e L. 815‑8 del codice, l’assegno supplementare è rimborsato agli enti o ai servizi che lo pagano da parte del Fondo, è versato su domanda espressa dell’interessato ed è dovuto soltanto qualora la somma di tale assegno e dei redditi personali del richiedente non superi determinate soglie fissate con decreto.
14 Risulta dalle informazioni aggiuntive pervenute in cancelleria della Corte l’8 maggio 2006, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata da quest’ultima al giudice del rinvio ai sensi dell’art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, che l’assegno supplementare, posto a carico del Fondo creato dalla legge 22 luglio 1993 n. 93-936, integra un beneficio principale nel limite di un minimo di vecchiaia garantito, e che il diritto a tale assegno è subordinato ad un controllo dei redditi alle condizioni indicate agli artt. da R. 815‑21 a R. 815‑32 del codice della previdenza sociale.
15 Ai sensi del primo comma dell’art. L. 135‑1 del medesimo codice, il Fondo ha lo scopo di prendere in carico i benefici dell’assicurazione di vecchiaia a carattere non contributivo che fanno capo alla solidarietà nazionale. Risulta dall’art. L. 135‑3 del codice stesso e dalle osservazioni scritte del governo francese che, tra i proventi del Fondo destinati al finanziamento delle spese poste a carico dello stesso ai sensi del citato art. L. 135‑1, rientra o è rientrata, tra il 1994 e il 2003, la totalità o una parte dei contributi sociali generali e dei contributi sociali di solidarietà posti a carico delle società, nonché, in misura inferiore, del prelievo sociale del 2%, delle tasse sulle bevande e dell’imposta previdenziale.
16 I contributi sociali generali sono dovuti sui redditi da attività economiche, sui redditi sostitutivi delle persone fisiche, sui redditi patrimoniali e sui proventi dell’investimento e del gioco. I contributi sociali di solidarietà a carico delle società e il prelievo sociale del 2% sono basati rispettivamente sull’imposta sul volume d’affari delle società soggette all’imposta sulle società e sui redditi patrimoniali o di investimento delle persone fisiche residenti in Francia.
Fatti della causa principale e questione pregiudiziale
17 Il sig. Perez Naranjo, ricorrente nella causa principale, nato il 27 settembre 1931, è cittadino spagnolo. Egli ha lavorato in Francia dal 1957 al 1964, ritornando quindi in Spagna. Dal 1° novembre 1991 egli riceve una pensione di vecchiaia francese.
18 Il 28 maggio 1997 egli ha chiesto la corresponsione dell’assegno supplementare alla Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie. Poiché la sua domanda è stata respinta egli ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille (Tribunale per la legislazione in materia sociale di Lilla), che l’ha respinto con decisione del 13 dicembre 2001.
19 Investita dell’appello proposto dal ricorrente nella causa principale contro tale decisione, la Cour d’appel de Douai (Corte d’appello di Douai) l’ha a sua volta respinto con sentenza del 28 febbraio 2003, dal momento che l’assegno supplementare, esplicitamente indicato nell’allegato II bis al regolamento n. 1408/71, rientra in una categoria specifica di prestazioni dette «prestazioni speciali a carattere non contributivo» le quali, ai sensi dell’art. 10 bis del medesimo regolamento, non sono più esportabili dal 1° giugno 1992, data alla quale l’interessato non possedeva il requisito di età fissato dalla disciplina francese.
20 Il ricorrente nella causa principale si è rivolto alla Cour de cassation (Corte di cassazione) facendo valere, a sostegno del suo ricorso, il fatto che l’assegno supplementare non costituisce né una prestazione speciale né una prestazione non contributiva e che, ritenendo il contrario per la sola ragione che tale assegno è esplicitamente indicato nell’allegato II bis al regolamento n. 1408/71, senza affrontare alcuna valutazione circa la natura di tale assegno, la Cour d’appel de Douai ha violato gli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del citato regolamento.
21 Alla luce di quanto sopra, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che l’assegno supplementare controverso, iscritto nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, ha carattere speciale e non contributivo, che ne esclude, sul fondamento degli artt. 10 bis e 95 ter del regolamento n. 1408/71, l’attribuzione al richiedente non residente che non soddisfacesse al 1º giugno 1992 il requisito dell’età, ovvero nel senso che, analizzandosi come una prestazione di previdenza sociale, tale assegno, a norma dell’art. 19, n. 1, del regolamento medesimo, deve essere erogato alla persona interessata, in possesso dei requisiti per la sua attribuzione, quale che sia lo Stato membro dove essa risieda».
Sulla ricevibilità
22 Il governo finlandese mette in dubbio la ricevibilità della questione posta, dal momento che la decisione di rinvio non presenta in modo adeguato il contesto normativo della controversia, e che le informazioni fornite sono talmente lacunose che tale governo non si ritiene in grado di presentare osservazioni sulla questione.
23 Il giudice del rinvio ha tuttavia fornito, su richiesta della Corte, chiarimenti relativi al contesto normativo nazionale. Inoltre gli Stati membri e le istituzioni comunitarie hanno avuto la possibilità di completare le loro osservazioni in sede di udienza. La Corte ritiene pertanto di essere stata sufficientemente informata per poter rispondere in modo utile alla questione posta.
24 Ne consegue che la questione non deve essere dichiarata irricevibile.
Sulla questione pregiudiziale
25 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una prestazione come l’assegno supplementare, menzionata nell’allegato II bis al regolamento n. 1408/71, alla voce «Francia», costituisca una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del citato regolamento nella sua versione applicabile all’epoca dei fatti di cui alla causa principale. Infatti, se detto assegno possedesse tale caratteristica, ai sensi degli artt. 10 bis e 95 ter del regolamento, un richiedente non residente e non in possesso del requisito di età alla data del 1° giugno 1992 non avrebbe diritto a tale prestazione; per contro, se tale assegno non potesse essere qualificato come prestazione speciale a carattere non contributivo, esso dovrebbe essere riconosciuto ai soggetti interessati in possesso dei requisiti di età a tale data, ai sensi dell’art. 19, n. 1, del medesimo regolamento, indipendentemente dal loro Stato membro di residenza.
26 La Corte ha già valutato l’esportabilità dell’assegno supplementare, ed ha ritenuto incompatibile con l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 la subordinazione del versamento di tale assegno ad una condizione di residenza sul territorio francese (v. sentenze 24 febbraio 1987, cause riunite da 379/85 a 381/85 e 93/86, Giletti e a., Racc. pag. 955, punto 17, e 12 luglio 1990, causa C‑236/88, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3163, punti 14 e 20).
27 Tuttavia, in seguito a tali sentenze, il regolamento n. 1247/92 ha modificato il regolamento n. 1408/71, in particolare inserendovi gli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis. Ai sensi del primo comma di quest’ultimo articolo, il godimento delle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui al citato art. 4, n. 2 bis, è riservato alle persone che risiedono sul territorio dello Stato membro competente ad erogare tali prestazioni.
28 Il problema dell’esportabilità dell’assegno supplementare deve pertanto essere esaminato alla luce del citato art. 10 bis.
29 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che le disposizioni che derogano al carattere esportabile delle prestazioni previdenziali contenute nell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate in modo restrittivo. Tale articolo può riguardare solo le prestazioni che soddisfano le condizioni fissate dall’art. 4, n. 2 bis, dello stesso regolamento, cioè le prestazioni che presentano un carattere allo stesso tempo speciale e non contributivo, e che figurano nell’allegato II bis al citato regolamento (v., in tal senso, sentenze 29 aprile 2004, causa C‑160/02, Skalka, Racc. pag. I‑5613, punto 19, nonché 6 luglio 2006, causa C‑154/05, Kersbergen-Lap e Dams-Schipper, Racc. pag. I‑6249, punto 25).
30 Come è stato ricordato al punto 10 della presente sentenza, l’assegno supplementare è menzionato nell’allegato II bis al regolamento n. 1408/71.
31 Si deve dunque verificare se, da un lato, tale assegno possieda un carattere speciale e, dall’altro, se abbia natura non contributiva.
Sul carattere speciale dell’assegno supplementare
32 La Corte ha già affermato che una prestazione speciale ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 è definita dalla sua finalità. Essa deve rappresentare una sostituzione o un’integrazione di una prestazione previdenziale e presentare i caratteri di un aiuto sociale giustificato da motivi economici e sociali e deciso da una normativa che fissa criteri obiettivi (v. citate sentenze Skalka, punto 25, e Kersbergen-Lap e Dams-Schipper, punto 30).
33 Per quanto riguarda il legame tra l’assegno supplementare e la previdenza sociale, è pacifico che tale prestazione, essendo concessa per integrare le pensioni di vecchiaia della previdenza sociale, è affine a quest’ultima. Pertanto l’assegno supplementare, che completa una prestazione di vecchiaia di cui all’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, ha il medesimo campo di applicazione personale di quest’ultima e richiede la stessa età minima per essere concesso.
34 Per quanto riguarda il rapporto tra l’assegno supplementare e l’assistenza sociale, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, tale assegno ha lo scopo di garantire un minimo necessario per la sussistenza al suo beneficiario nel caso di insufficienza della pensione di vecchiaia. Esso è infatti concesso alle persone che hanno raggiunto l’età pensionabile i cui redditi totali sono inferiori ad un minimo determinato dal legislatore nazionale. L’importo di tale prestazione, che integra i redditi dei beneficiari fino ad un livello normativamente fissato, varia di conseguenza in funzione di tali redditi. Il bisogno personale, vale a dire la situazione finanziaria individuale di ciascun beneficiario, svolge pertanto un ruolo essenziale. Risulta inoltre dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio che la concessione dell’assegno supplementare non è legata ad alcuna condizione relativa a periodi di attività o al pagamento di contributi.
35 Ne consegue che tale assegno supplementare, affine al tempo stesso alla previdenza sociale e all’assistenza sociale, possiede un carattere misto, e deve essere considerato una prestazione speciale.
Sul carattere non contributivo dell’assegno supplementare
36 Per quanto riguarda il carattere contributivo o non contributivo dell’assegno supplementare, risulta dalla giurisprudenza che il criterio determinante in proposito è quello delle modalità del finanziamento reale della prestazione in esame. La Corte verifica se tale finanziamento è assicurato direttamente o indirettamente da contributi sociali o da risorse pubbliche (v., in tal senso, citate sentenze Skalka, punto 28, e Kersbergen-Lap e Dams-Schipper, punto 36). Tale valutazione può tuttavia richiedere l’esame della normativa e della prassi nazionale in modo talmente dettagliato ed approfondito da andare al di là del compito della Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale: pertanto, per giungere ad un risultato definitivo, potrebbe rendersi necessaria la collaborazione ulteriore del giudice del rinvio.
37 Si deve in proposito innanzitutto osservare, come fa la Commissione, che, anche se l’assegno supplementare è erogato dalle casse malattia, queste sono quindi rimborsate dal Fondo, cosicché il costo di tale prestazione è a carico di quest’ultimo.
38 Si deve poi rilevare che, come risulta dal punto 15 della presente sentenza, le risorse del Fondo provengono essenzialmente dai contributi sociali generali e dai contributi sociali di solidarietà posti a carico delle società.
39 Per quanto riguarda infine la natura delle risorse del Fondo, dinanzi alla Corte il ricorrente nella causa principale e il governo spagnolo contestano soltanto la qualificazione dei contributi sociali generali quali imposizione fiscale. Facendo riferimento alla sentenza 15 febbraio 2000, causa C‑169/98, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑1049), il ricorrente nella causa principale ritiene che i contributi sociali generali siano contributi previdenziali, cosicché l’assegno supplementare presenterebbe un carattere contributivo.
40 È necessario pertanto determinare se contributi come quelli sociali generali debbano essere considerati contributi previdenziali o un’entrata pubblica priva delle caratteristiche di tali contributi.
41 Si deve innanzitutto osservare che, nella causa decisa con la citata sentenza Commissione/Francia, non era in questione il problema specifico della qualificazione dei contributi sociali generali ai fini dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, ma soltanto quello di determinare in quale Stato membro la persona interessata poteva essere assoggettata al pagamento di tali contributi ai fini dell’art. 13 del regolamento n. 1408/71.
42 Il problema della natura dei contributi sociali generali si pone in concreto per quanto riguarda i citati contributi sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi che devono essere pagati, in Francia, dai lavoratori dipendenti e da quelli autonomi; tali contributi, come risulta dai documenti forniti alla Corte, costituiscono una risorsa importante del Fondo che finanzia l’assegno supplementare.
43 A prima vista, i contributi sociali generali sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi presentano talune somiglianze con i contributi del regime generale della previdenza sociale, in particolare per quanto riguarda la base imponibile e le modalità di riscossione.
44 Inoltre, al punto 35 della citata sentenza Commissione/Francia, la Corte ha ritenuto che tali contributi, contrariamente ai prelievi per il finanziamento degli oneri generali dei pubblici poteri, siano volti specificamente e direttamente al finanziamento della previdenza sociale in Francia.
45 Al fine di determinare se l’assegno supplementare possieda carattere contributivo o non contributivo, la finalizzazione dei contributi sociali generali al finanziamento della previdenza sociale non è sufficiente per dimostrare che l’assegno supplementare in quanto tale costituisce una prestazione a carattere contributivo.
46 Ci si deve in proposito interrogare circa l’esistenza di un legame identificabile tra, da un lato, l’assegno supplementare e, dall’altro, i contributi sociali generali sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi.
47 Come risulta dagli elementi forniti alla Corte, il rapporto tra l’assegno supplementare e i contributi sociali generali sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi non sembra soddisfare tale condizione.
48 Risulta in primo luogo che il Fondo, il quale mette a disposizione le risorse necessarie per l’assegno supplementare, ha il compito, in base alla legislazione nazionale rilevante, di prendere a proprio carico i benefici dell’assicurazione di vecchiaia a carattere non contributivo che rientrano nella solidarietà nazionale, dei quali l’assegno supplementare rappresenta solo una parte limitata.
49 In secondo luogo, sebbene sia vero che i contributi sociali generali sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi rappresentano una parte sostanziale delle entrate del Fondo, resta tuttavia il fatto che tali entrate provengono altresì da altri contributi e prelievi, la cui qualificazione quale imposizione a carattere fiscale non è contestata dinanzi alla Corte.
50 In terzo luogo, i contributi sociali generali sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi servono al finanziamento non soltanto del Fondo, ma anche di altri regimi sociali.
51 In quarto luogo, le condizioni per l’assegnazione e le modalità di calcolo dell’assegno supplementare non sono determinate in funzione del versamento di un qualche contributo da parte dei beneficiari.
52 Alla luce delle considerazioni svolte, appare che, anche ritenendo che la parte dei contributi sociali generali calcolata sui redditi da attività economiche e sui redditi sostitutivi debba essere ritenuta una contribuzione piuttosto che un finanziamento attraverso risorse pubbliche, il legame tra tali contributi e l’assegno supplementare non sembra sufficientemente identificabile affinché tale assegno possa essere ritenuto una prestazione a carattere contributivo.
53 Spetta al giudice del rinvio verificare l’esattezza degli elementi indicati ai punti 48‑52 della presente sentenza, al fine di accertare in modo definitivo il carattere contributivo o non contributivo della prestazione in esame.
Sull’eventuale applicazione delle misure transitorie
54 In base alla regola generale, le prestazioni della sicurezza sociale, ai sensi del regolamento n. 1408/71, sono esportabili: in altri termini, il diritto a tali prestazioni non può essere limitato ai soggetti che sono residenti nello Stato membro competente. Tuttavia, come è stato osservato al punto 27 della presente sentenza, l’art. 10 bis del citato regolamento prevede un’eccezione per quanto riguarda le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, riservando il godimento di tali prestazioni ai soggetti residenti sul territorio dello Stato, purché dette prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis a tale regolamento.
55 Tuttavia il legislatore comunitario, nell’introdurre, con il regolamento n. 1247/92, l’art. 10 bis nel regolamento n. 1408/71, ha previsto, all’art. 2 di tale ultimo regolamento, alcune misure transitorie. Il n. 2 di tale articolo, il cui testo è stato in sostanza riprodotto nell’art. 95 ter, n. 9, del regolamento n. 1408/71 con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3095 (GU L 335, pag. 1), si occupa della situazione del soggetto che, risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, non aveva presentato una domanda di prestazione speciale pur possedendo i requisiti per la concessione di tale prestazione anteriormente al 1° giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, e prevede che tale persona disponga di un termine di cinque anni a partire da tale data per presentare la sua domanda relativa alla prestazione speciale in questione.
56 Ne consegue che, sulla base di tale disposizione transitoria, la condizione di residenza non deve essere applicata qualora un soggetto, in possesso delle condizioni per la concessione di una prestazione come l’assegno supplementare prima del 1° giugno 1992, abbia presentato la propria domanda entro il citato termine.
57 Secondo la decisione di rinvio il ricorrente nella causa principale, pur godendo di una pensione di vecchiaia francese dal 1° novembre 1991, non possedeva le condizioni previste dalla legge per l’erogazione dell’assegno supplementare alla data del 1° giugno 1992. Infatti, come risulta dal punto 12 della presente sentenza, tale prestazione può essere concessa soltanto ai titolari di una pensione di vecchiaia che abbiano raggiunto l’età di 65 anni, o di 60 anni in caso di inabilità al lavoro.
58 La Commissione adombra la possibilità che il sig. Perez Naranjo avrebbe potuto beneficiare delle disposizioni transitorie in questione se si fosse potuta dimostrare la sua inabilità al lavoro prima del 1° giugno 1992.
59 È tuttavia pacifico, da un lato, che il ricorrente nella causa principale, nato il 27 settembre 1931, non aveva raggiunto l’età di 65 anni alla data del 1° giugno 1992 e, dall’altro, che egli percepiva una pensione di vecchiaia francese erogata sulla base dei normali requisiti, e non per inabilità al lavoro.
60 Dal momento che la Corte non è stata interrogata in proposito dal giudice del rinvio, l’ipotesi avanzata dalla Commissione non deve essere esaminata.
61 Sulla base delle considerazioni svolte, la questione posta deve essere risolta affermando che una prestazione come l’assegno supplementare, menzionata nell’allegato II bis, alla voce «Francia», del regolamento n. 1408/71, costituisce una prestazione speciale. La valutazione delle modalità di finanziamento dell’assegno supplementare sulla base degli atti di causa fatti pervenire alla Corte indica l’assenza di un legame sufficientemente identificabile fra i contributi sociali generali e la prestazione in esame, il che conduce alla conclusione che l’assegno supplementare non ha carattere contributivo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare l’esattezza degli elementi indicati ai punti 48‑52 della presente sentenza, al fine di accertare in modo definitivo il carattere contributivo o non contributivo di tale prestazione.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Una prestazione come l’assegno supplementare, menzionata nell’allegato II bis, alla voce «Francia», del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, costituisce una prestazione speciale. La valutazione delle modalità di finanziamento dell’assegno supplementare sulla base degli atti di causa fatti pervenire alla Corte indica l’assenza di un legame sufficientemente identificabile fra i contributi sociali generali e la prestazione in esame, il che conduce alla conclusione che l’assegno supplementare non ha carattere contributivo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare l’esattezza degli elementi indicati ai punti 48‑52 della presente sentenza, al fine di accertare in modo definitivo il carattere contributivo o non contributivo di tale prestazione.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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