Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 novembre 2006 – Commissione / Italia
(Causa C-293/05)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Inquinamento e danni — Trattamento delle acque reflue urbane — Provincia di Varese»
1. Ricorso per inadempimento — Fase precontenziosa del procedimento — Oggetto — Parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 19-21)
2. Ricorso per inadempimento — Fase precontenziosa del procedimento — Oggetto — Termine impartito allo Stato membro (Art. 226 CE) (v. punto 25)
3. Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Scarico in un’area sensibile (Art. 174, n. 2, CE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2) (v. punti 30-32)
4. Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 35)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Trattamento insufficientemente spinto delle acque reflue urbane dell’agglomerato formato da vari comuni della provincia di Varese situati nel bacino del fiume Olona
Dispositivo
Non avendo adottato le misure per assicurare che al 31 dicembre 1998 le acque reflue urbane dell’agglomerato formato da vari comuni della provincia di Varese situati nel bacino del fiume Olona fossero soggette ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente previsto dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 5, nn. 2 e 5, di tale direttiva.
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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