Causa C‑294/05
Commissione europea
contro
Regno di Svezia
«Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari e di prodotti a duplice uso, civile e militare»
Massime della sentenza
1. Diritto comunitario — Ambito di applicazione — Insussistenza di una riserva generale che escluda i provvedimenti adottati per motivi di pubblica sicurezza
(Artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE)
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Importazione da parte di uno Stato membro di attrezzature militari e di prodotti a duplice uso, civile e militare, in franchigia doganale
(Regolamenti del Consiglio n. 1552/89, come modificato dal regolamento n. 1355/96, artt. 2 e 9‑11, e n. 1150/2000, artt. 2 e 9‑11)
1. Anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario. Il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario.
Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, come le deroghe alle libertà fondamentali, devono essere interpretate restrittivamente. Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, occorre rilevare che anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi. Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
(v. punti 43-45, 47)
2. Lo Stato membro che, da un lato, abbia omesso di accertare ed eseguire il pagamento alla Commissione delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2002, inerenti all’importazione di materiale bellico e di prodotti ad uso civile e militare e, dall’altro, abbia omesso di pagare gli interessi di mora conseguenti al non avvenuto pagamento alla Commissione di dette risorse proprie, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento n. 1355/96, sino al 31 maggio 2000 e, a partire da questa stessa data, dei medesimi articoli del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
Infatti, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario. Tale conclusione si applica a maggior ragione nel caso di importazioni di materiale a duplice uso, civile e militare.
(v. punti 48, 53-54 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 dicembre 2009 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari e di prodotti a duplice uso, civile e militare»
Nella causa C‑294/05,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 20 luglio 2005,
Commissione europea, rappresentata dalle L. Ström van Lier e P. Dejmek nonché dal sig. G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Svezia, rappresentato dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Lumma, in qualità di agente,
Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente,
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Svezia, avendo omesso di accertare le risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, inerenti all’importazione di materiale bellico e di prodotti ad uso civile e militare, e di procedere al loro pagamento, nonché avendo omesso di pagare gli interessi di mora conseguenti al non avvenuto pagamento alla Commissione di dette risorse proprie, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»), sino al 31 maggio 2000 e, a partire da questa stessa data, dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 L’art. 2, n. 1, delle decisioni del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), e 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9), prevede quanto segue:
«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:
(...)
b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio;
(...)».
3 L’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), dispone quanto segue:
«1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.
(...)
3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
a) la nomenclatura combinata delle merci;
(...)
c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:
– i dazi doganali (...)
(...)
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;
g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.
(...)».
4 L’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario enuncia che:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).
(...)».
5 Nell’ambito della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie delle Comunità, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1552/89, applicabile nel periodo di cui trattasi nella presente causa sino al 30 maggio 2000. Tale regolamento è stato sostituito, a partire dal 31 maggio 2000, dal regolamento n. 1150/2000, che procede alla codificazione del regolamento n. 1552/89 senza modificarne il contenuto.
6 L’art. 2 del regolamento n. 1552/89 prevede quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 88/376/CEE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
1 bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(…)».
7 L’art. 9, n. 1, di tale regolamento stabilisce che:
«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese».
8 Ai sensi dell’art. 10, n. 1, di detto regolamento:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.
(...)».
9 L’art. 11 del regolamento n. 1552/89 dispone quanto segue:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
10 Ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 1150/2000:
«Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato.
I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all’allegato, parte A».
11 Pertanto, a parte la circostanza che i regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 rinviano segnatamente, l’uno, alla decisione 88/376 e, l’altro, alla decisione 94/728, i loro artt. 2 e 9‑11 sono sostanzialmente identici.
12 L’aliquota del 10% di cui all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 è stata portata al 25% con decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).
13 Il punto 1 della motivazione di detta decisione enuncia quanto segue:
«Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l’altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro».
14 Il regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1), adottato in base all’art. 26 CE, enuncia, nel suo quinto ‘considerando’, quanto segue:
«Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell’adempimento di dette condizioni. La dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire l’utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione».
15 L’art. 1 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi».
16 L’art. 3, n. 2, di detto regolamento stabilisce che:
«Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d’importazione a tale scopo. In tali casi l’autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati».
17 In conformità al suo art. 8, il regolamento n. 150/2003 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Fase precontenziosa
18 Con lettera del 20 dicembre 2001 la Commissione indicava al Regno di Svezia che l’esenzione, dal 1998, dai dazi doganali sulle importazioni controverse aveva causato una perdita di risorse proprie per la Comunità. Essa invitava tale Stato membro a calcolare gli importi non riscossi per gli esercizi di bilancio a partire dall’esercizio 1998 e a mettere a sua disposizione detti importi entro il 31 marzo 2002. Essa indicava altresì alle autorità svedesi che a partire da quest’ultima data sarebbero stati dovuti interessi di mora, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000.
19 Nella sua risposta dell’11 marzo 2002 il Regno di Svezia sosteneva di essere legittimato, in forza dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, a non riscuotere dazi doganali all’importazione di attrezzature militari e di prodotti ad uso sia civile sia militare.
20 Con lettera del 31 marzo 2003 la Commissione reiterava la sua domanda iniziale riguardante le importazioni dei prodotti di cui trattasi anteriori al 1° gennaio 2003, dato che il periodo successivo a tale data era coperto dal regolamento n. 150/2003.
21 Nella sua risposta del 3 settembre 2003 il Regno di Svezia manteneva la sua posizione e dichiarava di non avere intenzione di dare seguito alla lettera di sollecito della Commissione.
22 Con lettera del 17 ottobre 2003 la Commissione intimava al Regno di Svezia di mettere a sua disposizione le risorse proprie che le erano dovute in forza degli artt. 26 CE e 20 del codice doganale comunitario, dal momento che il Regno di Svezia aveva unilateralmente applicato un’esenzione all’importazione di prodotti a duplice uso civile e militare in violazione di questi articoli.
23 Nella sua risposta del 15 dicembre 2003 il Regno di Svezia manteneva la sua posizione.
24 Dopo aver acquisito conoscenza della risposta del Regno di Svezia, la Commissione, il 9 luglio 2004, emetteva un parere motivato nei due procedimenti d’infrazione, vale a dire quello riguardante l’importazione in esenzione da dazi doganali di materiali con destinazione d’uso specificamente militare e quello relativo all’importazione in esenzione da dazi doganali di prodotti a duplice uso civile e militare, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie a conformarsi ad esso in un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento. Il 3 settembre 2004 detto Stato membro rispondeva reiterando e precisando le considerazioni presentate in precedenza.
25 La Commissione, tenuto conto degli elementi così forniti dal Regno di Svezia, considerando che tale Stato membro non si fosse conformato al parere motivato, proponeva il presente ricorso.
26 Con ordinanza datata 13 settembre 2007, il presidente della Corte autorizzava l’intervento della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Danimarca a sostegno delle conclusioni del Regno di Svezia.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
27 La Commissione sostiene che il Regno di Svezia invocherebbe erroneamente l’art. 296 CE per rifiutare il pagamento dei dazi doganali, poiché la riscossione di questi ultimi non minaccerebbe gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.
28 La Commissione considera che le disposizioni che introducono deroghe o eccezioni, come in particolare l’art. 296 CE, debbano essere interpretate restrittivamente. Pertanto lo Stato membro interessato, che rivendica l’applicazione di tale articolo, dovrebbe dimostrare di soddisfare tutte le condizioni in esso previste qualora intenda derogare all’art. 20 del codice doganale comunitario, in cui figura il principio generale della riscossione dei dazi quale sancito dall’art. 26 CE.
29 La Commissione sostiene che l’argomento del Regno di Svezia relativo al timore della divulgazione di informazioni comunicate nella dichiarazione in dogana, e di procedure di controllo che possano condurre le istituzioni comunitarie a mettere in discussione il segreto militare, è inconferente.
30 Essa aggiunge che il Regno di Svezia sarebbe stato perfettamente in grado di organizzare la riscossione dei dazi doganali controversi in modo da garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, attribuendo, ad esempio, ad un’autorità militare la funzione di autorità doganale competente.
31 La Commissione ritiene che il Regno di Svezia non abbia giustificato per quali aspetti gli impegni assunti in base ad accordi internazionali, da un lato, e i suoi obblighi in materia di risorse proprie, dall’altro, fossero tra loro incompatibili. Lo stesso varrebbe per l’argomento secondo il quale questi ultimi obblighi comprometterebbero gravemente i progetti di cooperazione internazionale di tale Stato membro, nonché gli interessi essenziali alla politica di sicurezza e difesa di quest’ultimo.
32 La Commissione rileva che la mancata riscossione dei dazi doganali in parola da parte del Regno di Svezia comporta una disparità tra gli Stati membri riguardo ai loro rispettivi contributi al bilancio comunitario. Inoltre, la circostanza che uno Stato membro esoneri da dazi doganali le importazioni di materiale militare e di prodotti a duplice uso civile e militare al fine di ridurre i relativi costi, dimostrerebbe un’inosservanza, da parte di questo Stato membro, dei suoi obblighi di cofinanziamento solidale del bilancio comunitario.
33 Secondo la Commissione, spetterebbe al Regno di Svezia fornire prove concrete e circostanziate del fatto che le misure da esso adottate, e che privano il bilancio comunitario di risorse proprie, fossero indispensabili per proteggere gli interessi essenziali alla sua sicurezza. Il Regno di Svezia non avrebbe, al riguardo, fornito una prova siffatta. D’altronde, la circostanza che altri Stati membri, la cui situazione è analoga a quella dello Stato membro convenuto, riscuotano e versino dazi doganali all’importazione di materiale militare senza che ciò attenti alla loro sicurezza, renderebbe inconferente l’argomentazione, in merito, del Regno di Svezia.
34 La Commissione rileva altresì che se, da un lato, il regolamento n. 150/2003, basato sull’art. 26 CE, istituisce una procedura di sospensione dell’obbligo di riscossione di dazi doganali all’importazione di talune attrezzature militari attraverso l’istituzione di un sistema di certificazione o di dichiarazione in dogana, esso non contiene, dall’altro, alcuna disposizione di carattere generale che attribuisca agli Stati membri il diritto di determinare liberamente i beni che possono essere esentati.
35 Il Regno di Svezia ritiene che l’art. 296 CE gli consenta di adottare misure volte a proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza. Tale Stato sarebbe pertanto legittimato, sul fondamento di detto articolo, ad esentare da dazi doganali l’importazione di materiale militare. Questo articolo sarebbe volto a garantire la libertà di azione degli Stati membri in alcuni settori attinenti alla difesa e alla sicurezza nazionali. La circostanza che detto articolo figura tra le disposizioni generali e finali del Trattato CE confermerebbe la sua portata generale e la sua efficacia rispetto a tutte le disposizioni di portata generale di detto Trattato e del diritto comunitario derivato.
36 A sostegno della propria domanda di applicazione dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, il Regno di Svezia deduce che la riscossione dei dazi doganali all’importazione di attrezzature militari renderebbe più oneroso l’acquisto di dette attrezzature e ridurrebbe, di conseguenza, la capacità operativa delle sue forze armate. Il maggior onere diretto per il bilancio della difesa nazionale, determinato dai dazi doganali controversi, pregiudicherebbe la libertà di agire del Regno di Svezia nel settore degli acquisti di materiale per la difesa.
37 Il Regno di Svezia ritiene che la propria neutralità militare conferisca alla difesa nazionale un ruolo strategico nell’ambito della sua politica di sicurezza. Pertanto questo Stato membro dipenderebbe, per poter soddisfare gli obiettivi nazionali in materia di sicurezza e di difesa del suo territorio, da una cooperazione a livello internazionale. Detto Stato sostiene al riguardo che l’obbligo di riservatezza, da cui egli si ritiene vincolato, gli impedirebbe di comunicare informazioni alla Commissione relative ai prodotti importati e che un inadempimento di tale obbligo da parte sua rischierebbe di pregiudicare il proseguimento della cooperazione e delle relazioni commerciali nel settore militare con taluni Stati terzi.
38 Il Regno di Svezia sostiene che l’adozione del regolamento n. 150/2003 conferma la necessità di rispettare gli interessi in materia di sicurezza degli Stati membri e il loro diritto di invocare la riservatezza quando ciò si renda necessario.
39 Il Regno di Svezia sostiene che prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 150/2003 nessuna disposizione comunitaria consentiva ad uno Stato membro, in caso di bisogno, di adottare misure necessarie per tener conto dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza relativamente all’importazione di materiale militare. Secondo tale Stato membro questi interessi erano coperti dall’art. 296 CE ed esso non avrebbe avuto altra scelta che quella di prevedere, a livello nazionale e in base all’art. 296 CE, l’esenzione dai dazi doganali all’importazione di materiale militare.
Giudizio della Corte
40 Il codice doganale comunitario prevede la riscossione dei dazi doganali all’importazione di beni ad uso militare, quali quelli di cui trattasi, provenienti da Stati terzi. Nessuna disposizione della normativa doganale comunitaria prevedeva per il periodo delle importazioni controverse, vale a dire 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, un’esenzione specifica dai dazi doganali all’importazione di questo tipo di beni. Di conseguenza non esisteva nemmeno, per questo periodo, un’esenzione esplicita dall’obbligo di versare alle autorità competenti i dazi dovuti, maggiorati, se del caso, degli interessi moratori.
41 Può peraltro dedursi dall’adozione del regolamento n. 150/2003, che ha previsto la sospensione dei dazi doganali su talune armi e attrezzature militari, a partire dal 1° gennaio 2003, che il legislatore comunitario sia partito dall’ipotesi che un obbligo di versare detti dazi doganali esistesse prima di tale data.
42 Il Regno di Svezia non ha negato in nessun momento l’esistenza delle importazioni controverse durante il periodo preso in considerazione. Tale Stato membro si è limitato a negare il diritto della Comunità sulle risorse proprie di cui trattasi argomentando che, ai sensi dell’art. 296 CE, l’obbligo di pagare i dazi doganali sulle armi importate da Stati terzi arrecherebbe un grave pregiudizio ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
43 Secondo costante giurisprudenza della Corte, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario (v. sentenze 26 ottobre 1999, causa C‑273/97, Sirdar, Racc. pag. I‑7403, punto 15, e 11 gennaio 2000, causa C‑285/98, Kreil, Racc. pag. I‑69, punto 15). Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario (v. sentenza 11 marzo 2003, causa C‑186/01, Dory, Racc. pag. I‑2479, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
44 Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, secondo la giurisprudenza costante in materia di deroghe alle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze 31 gennaio 2006, causa C‑503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑1097, punto 45; 18 luglio 2007, causa C‑490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6095, punto 86, e 11 settembre 2008, causa C‑141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6935, punto 50), devono essere interpretate restrittivamente.
45 Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, occorre rilevare che anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi.
46 Peraltro, nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, la Corte, nella sentenza 16 settembre 1999, causa C‑414/97, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑5585), ha accertato l’inadempimento allora in discussione, in quanto il Regno di Spagna non aveva dimostrato che l’esenzione da detta imposta sulle importazioni e sull’acquisto di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, esenzione prevista dalla legge spagnola, fosse giustificata, ai sensi dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, dalla necessità di proteggere gli interessi essenziali di questo Stato membro in materia di sicurezza.
47 Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
48 Alla luce di tali considerazioni, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.
49 Rispetto all’argomento secondo il quale le procedure doganali comunitarie non sarebbero tali da garantire la sicurezza del Regno di Svezia, tenuto conto delle clausole di riservatezza contenute negli accordi stipulati con gli Stati esportatori, si deve sottolineare, come osserva a giusto titolo la Commissione, che l’applicazione del regime doganale comunitario comporta l’intervento di funzionari, comunitari e nazionali, che sono eventualmente tenuti ad un obbligo di riservatezza, nel caso di trattamento di dati delicati, tale da proteggere gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza.
50 Peraltro, non si esige che le dichiarazioni che gli Stati membri periodicamente devono completare e far pervenire alla Commissione raggiungano un livello di dettaglio tale da ledere gli interessi di detti Stati in materia sia di sicurezza sia di riservatezza.
51 Pertanto, e in conformità all’art. 10 CE relativo all’obbligo imposto agli Stati membri di facilitare l’adempimento del compito della Commissione di vegliare sul rispetto del Trattato, questi ultimi sono tenuti a mettere a disposizione di tale istituzione i documenti necessari alla verifica della regolarità del trasferimento delle risorse proprie della Comunità. Tuttavia un siffatto obbligo non osta, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 168 delle sue conclusioni, a che gli Stati membri, in casi specifici e in via eccezionale, in base all’art. 296 CE, possano limitare l’informazione trasmessa a determinate parti di un documento o rifiutarla del tutto.
52 Tenuto conto di tali considerazioni, il Regno di Svezia non ha dimostrato che i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 296 CE siano soddisfatti.
53 Gli argomenti che precedono, relativi all’inapplicabilità dell’art. 296 CE riguardo all’importazione di materiale con destinazione d’uso specificamente militare, sono a maggior ragione utilizzabili nel caso di importazioni di materiale a duplice uso, civile e militare.
54 Da quanto precede risulta che il Regno di Svezia, avendo omesso di accertare ed eseguire il pagamento alla Commissione delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, inerenti all’importazione di materiale bellico e di prodotti ad uso civile e militare, nonché avendo omesso di pagare gli interessi di mora conseguenti al non avvenuto pagamento alla Commissione di dette risorse proprie, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89, sino al 31 maggio 2000 e, a partire da questa stessa data, dei medesimi articoli del regolamento n. 1150/2000.
Sulle spese
55 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Svezia, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
56 Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Danimarca, intervenuti nella causa, sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Svezia, avendo omesso di accertare ed eseguire il pagamento alla Commissione delle Comunità europee delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, inerenti all’importazione di materiale bellico e di prodotti ad uso civile e militare, nonché avendo omesso di pagare gli interessi di mora conseguenti al non avvenuto pagamento alla Commissione di dette risorse proprie, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, sino al 31 maggio 2000 e, a partire da questa stessa data, dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
3) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Danimarca sopporteranno le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: lo svedese.
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