Causa C-299/05
Commissione delle Comunità europee
contro
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis — Allegato II bis — Regolamento (CE) n. 647/2005 — Prestazioni speciali a carattere non contributivo»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 3 maggio 2007
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 ottobre 2007
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Termine — Decadenza
(Art. 230, quinto comma, CE)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Nozione
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 647/2005, artt. 4, n. 1, lett. a), e 2 bis, lett. a)]
1. Dai termini stessi dell’ultimo comma dell’art. 230 CE, come dal suo scopo, che consiste nel garantire la certezza del diritto, risulta che l’atto che non sia stato impugnato entro il termine di due mesi a decorrere, a seconda dei casi, dalla sua pubblicazione o dalla sua notificazione ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza, diventa definitivo. Tale carattere definitivo riguarda non soltanto l’atto stesso, ma anche qualsiasi atto successivo che abbia un carattere meramente confermativo. Tale soluzione, che si giustifica con la necessaria stabilità giuridica, vale per gli atti individuali come per quelli che hanno un carattere normativo, come un regolamento.
Per contro, quando una disposizione di un regolamento è modificata, il ricorso è di nuovo esperibile, non soltanto unicamente contro questa disposizione, ma anche contro tutte quelle che, pur non modificate, formino con essa un insieme.
(v. punti 28-30)
2. Per quanto riguarda prestazioni speciali a carattere non contributivo, in primo luogo, in forza dell’art. 4, n. 2 bis, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, una prestazione può essere qualificata come speciale soltanto se essa è diretta unicamente a garantire la protezione specifica delle persone con disabilità, in stretto collegamento con l’ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato. Pertanto, le prestazioni che non svolgono questa sola funzione ma che mirano anche a fornire cure necessarie e la sorveglianza di dette persone, quando essa è indispensabile, nella loro famiglia o in un istituto specializzato, non possono essere qualificate come prestazioni speciali riguardo alla detta disposizione.
In secondo luogo, in forza dell’art. 4, n. 2 bis, lett. a), i), del detto regolamento, una prestazione speciale ai sensi di tale disposizione è definita anche dalla sua finalità. Essa interviene in sostituzione o a integrazione di una prestazione previdenziale, pur distinguendosi da questa, e ha le caratteristiche di un aiuto sociale giustificato da motivi economici e sociali e deciso da una normativa che fissa criteri obiettivi.
Per contro, una prestazione è considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Così, prestazioni concesse obiettivamente sulla base di una situazione legalmente definita e che mirino a migliorare lo stato di salute nonché la vita delle persone prive di autonomia mirano essenzialmente a integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia e devono essere considerate come «prestazioni di malattia» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
(v. punti 53-56, 61)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
18 ottobre 2007 (*)
«Ricorso di annullamento – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis – Allegato II bis – Regolamento (CE) n. 647/2005 – Prestazioni speciali a carattere non contributivo»
Nella causa C‑299/05,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 26 luglio 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.‑J. Jonczy, dai sigg. D. Martin e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. G. Ricci e A. Troupiotis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M. Veiga, dal sig. J. Leppo e dalla sig.ra G. Curmi, in qualità di agenti,
convenuti,
sostenuti da:
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra T. Pynnä, dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Regno di Svezia, rappresentato dai sigg. A. Kruse e R. Sobocki, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra E. O’Neill e dal sig. C. Vajda, in qualità di agenti,
intervenienti,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, J.‑C. Bonichot (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 aprile 2007,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 maggio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento delle disposizioni del punto 2 dell’allegato I del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 117, pag. 1), figuranti sotto le rubriche intitolate «FINLANDIA», lett. b), «SVEZIA», lett. c) e «REGNO UNITO» lett. d)‑f).
Contesto normativo
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), come modificato dal regolamento n. 647/2005 (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71, come modificato»), tiene conto, a tenore dei ‘considerando’ del regolamento n. 647/2005, dell’interpretazione fornita dalla Corte di talune delle sue disposizioni relative in particolare alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, al fine di agevolarne l’applicazione. Il regolamento n. 647/2005 è stato adottato su proposta della Commissione diretta in particolare a modificare l’allegato II bis del regolamento n. 1408/71 (in prosieguo: l’«allegato II bis»).
3 Ai sensi dell’art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71, come modificato, i termini «prestazioni familiari» designano tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari.
4 In forza del suo art. 4, n. 1, lett. h), tale regolamento si applica alle prestazioni familiari.
5 Ai termini dell’art. 4, n. 2 bis, del detto regolamento:
«Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell’ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d’applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell’assistenza sociale.
Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo” si intendono le prestazioni:
a) che sono destinate:
i) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato;
o
ii) unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l’ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato;
e
b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive;
e
c) che sono elencate nell’allegato II bis».
6 Tali disposizioni si sono sostituite alle seguenti:
«Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate:
a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
b) unicamente a garantire la tutela specifica dei minorati».
7 L’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato, dispone:
«1. Le disposizioni dell’articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e a suo carico.
(…)».
L’origine della lite
8 L’allegato II bis del regolamento n. 1408/71 fornisce l’elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo, delle quali le persone cui tale regolamento si applica possono fruire soltanto nel territorio dello Stato membro in cui esse risiedono, in applicazione dell’art. 10 bis dello stesso regolamento.
9 Gli Stati membri non hanno formulato alcuna obiezione contro la proposta della Commissione diretta a modificare l’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 allo scopo di precisare la definizione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, in relazione ai principi affermati dalla Corte nelle sentenze 8 marzo 2001, causa C‑215/99, Jauch (Racc. pag. I‑1901), e 31 maggio 2001, causa C‑43/99, Leclere et Deaconescu (Racc. pag. I‑4265).
10 In base a tale giurisprudenza, possono figurare nell’elenco di cui all’allegato II bis soltanto le prestazioni che presentino cumulativamente la duplice caratteristica di essere speciali e non contributive.
11 La Commissione, avendo analizzato tutte le prestazioni che possono essere qualificate come prestazioni «speciali a carattere non contributivo» alla luce dei criteri di cui all’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 e dell’interpretazione fornitane dalla Corte, ha stabilito e proposto un nuovo elenco delle prestazioni che possono figurare nell’allegato II bis.
12 L’applicazione dei criteri formulati dalla giurisprudenza della Corte ha indotto la Commissione a non iscrivere su detto nuovo elenco:
– le prestazioni di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, vale a dire «le prestazioni di invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno»;
– le prestazioni concesse a figli affetti da disabilità dirette principalmente a compensare i carichi familiari supplementari dovuti alla presenza di un figlio disabile nel nucleo familiare;
– le prestazioni per mancanza di autonomia definite dalla Corte di giustizia nella citata sentenza Jauch come prestazioni di malattia in denaro miranti a migliorare lo stato di salute e la vita delle persone prive di autonomia, quand’anche tali prestazioni possano presentare aspetti indipendenti dalla stessa malattia.
13 Su richiesta della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio dell’Unione europea ha tuttavia accettato di reintrodurre nell’elenco di cui all’allegato II bis, proposto dalla Commissione, le seguenti prestazioni (in prosieguo nel loro insieme: le «prestazioni controverse»):
– per quanto concerne la Repubblica di Finlandia, l’assegno per la cura dei figli;
– quanto al Regno di Svezia, l’assegno di invalidità e l’assegno per la cura dei figli con disabilità;
– per quanto concerne il Regno Unito, l’assegno di sussistenza per persone con disabilità (in prosieguo: il «DLA»), l’assegno di aiuto (in prosieguo: l’«AA») e l’assegno di cura (in prosieguo: il «CA»).
14 Il Parlamento europeo, in occasione della seconda lettura del progetto di regolamento modificativo, ha approvato il punto di vista del Consiglio e ha preso atto di una dichiarazione con la quale la Commissione si è riservata il diritto di adire la Corte e di presentare, se del caso, in base alla sentenza che quest’ultima avrebbe pronunciato, una nuova proposta di revisione dell’elenco di cui all’allegato II bis.
15 Il 13 aprile 2005, il regolamento n. 647/2005, tenendo conto delle richieste dei tre Stati membri menzionati al punto 13 della presente sentenza, è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio. La Commissione chiede l’annullamento di tale regolamento, nella parte in cui esso menziona le prestazioni controverse nell’elenco di cui all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, come modificato (in prosieguo: l’«allegato II bis, come modificato»).
16 Ad avviso della Commissione, infatti, tali diverse prestazioni non rispondono alle condizioni che consentirebbero di limitare la loro concessione alle sole persone che risiedono nel territorio di ciascuno di detti Stati membri.
Sul ricorso
Sulla domanda di riapertura della fase orale
17 Con lettera 19 giugno 2007 il Regno Unito ha presentato osservazioni sulle conclusioni dell’avvocato generale. Esso ritiene di non aver potuto replicare alla tesi che sarebbe stata accolta in dette conclusioni, secondo cui la menzione del DLA nell’elenco di cui all’allegato II bis, come modificato, dovrebbe essere totalmente annullata, benché sia pacifico che la componente «mobilità» di detto assegno risponde alle condizioni richieste perché essa sia considerata come una prestazione speciale.
18 Il Regno Unito chiede pertanto alla Corte di procedere alla riapertura della fase orale affinché esso possa far valere la giurisprudenza della Corte relativa alla possibilità di annullare parzialmente una disposizione normativa. A sostegno del suo argomento menziona le norme relative all’annullamento parziale di una disposizione di un atto, ricordate nella sentenza 24 maggio 2005, causa C‑244/03, Francia/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑4021, punti 13‑15).
19 La Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., sentenze 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., Racc. pag. I‑1577, punto 42, nonché 14 dicembre 2004, causa C‑434/02, Arnold André, Racc. pag. I‑11825, punto 27, e causa C‑210/03, Swedish Match, Racc. pag. I‑11893, punto 25).
20 Orbene, da un lato, la questione della divisibilità del DLA era stata menzionata negli scritti della Commissione, di modo che il Regno Unito poteva pronunciarsi su di essa nella sua memoria di intervento. D’altro lato, la Corte considera che essa dispone di tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni proposte.
21 Di conseguenza, non si deve ordinare la riapertura della fase orale.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
22 Il Parlamento considera che il termine di cui all’art. 230 CE era già scaduto quando il ricorso è stato proposto. Esso ritiene che tale termine debba essere calcolato a partire dalla pubblicazione dell’atto che ha modificato il regolamento n. 1408/71, iscrivendo, per la prima volta, nell’elenco di cui all’allegato II bis, le prestazioni controverse. Orbene, il DLA, l’AA e il CA vi sono menzionati a partire dall’entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, che modifica il regolamento n. 1408/71 (GU L 136, pag. 1), mentre l’assegno finlandese e le prestazioni svedesi sono stati aggiunti a questi dall’Atto relativo alle condizioni d’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1).
23 Il Parlamento fa valere che, sostituendo, all’atto dell’adozione del regolamento n. 647/2005, tutto l’allegato II bis, invece di limitarsi ad apportare a questo le modifiche considerate, il legislatore non ha inteso consentire di contestare l’iscrizione di prestazioni che già figuravano in detto allegato.
24 Il Parlamento ammette che, con l’art. 1, n. 2), del regolamento n. 647/2005, il legislatore comunitario ha modificato la redazione dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71. A suo avviso, tuttavia, non si è proceduto che ad una mera riformulazione della definizione delle prestazioni speciali a carattere non contributivo. Per contro, la sostanza della precedente definizione non sarebbe stata modificata. A sostegno del suo punto di vista, esso sottolinea che proprio esaminando ed interpretando le disposizioni di quest’ultimo articolo nella loro versione precedente all’adozione del regolamento n. 647/2005, la Corte ha emesso le sentenze Jauch, nonché Leclere e Deaconescu, già citate.
25 Il Parlamento osserva quindi che i criteri utilizzati, riformulati dal regolamento n. 647/2005, facevano già parte degli elementi che disciplinavano tali prestazioni e che il legislatore si è limitato a farli figurare nel testo stesso dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, come modificato.
26 La Commissione considera che, una volta che ha adottato un nuovo testo di diritto derivato, anche se ha lasciato intatto il contenuto di un allegato, il legislatore comunitario ha adottato una nuova «decisione» sull’allegato stesso. Ciò varrebbe a maggior ragione quando la Commissione ha richiamato l’attenzione di quest’ultimo sul fatto che l’allegato precedente era divenuto parzialmente incompatibile col diritto comunitario tenuto conto della giurisprudenza della Corte.
27 Tale nuova decisione dovrebbe quindi poter essere sottoposta al sindacato della Corte, senza che si possa sostenere nell’ambito di un ricorso di annullamento che la parte censurata del testo è rimasta immutata.
Giudizio della Corte
28 In forza dell’ultimo comma dell’art. 230 CE, il ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, a seconda dei casi, dalla pubblicazione o dalla notificazione dell’atto impugnato ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
29 Dai termini stessi di tale disposizione, come dal suo scopo che consiste nel garantire la certezza del diritto, risulta che l’atto che non sia stato impugnato entro detto termine diventa definitivo. Tale carattere definitivo riguarda non soltanto l’atto stesso, ma anche qualsiasi atto successivo che abbia un carattere meramente confermativo. Tale soluzione che si giustifica con la necessaria stabilità giuridica vale per gli atti individuali come per quelli che hanno un carattere normativo, quale il regolamento.
30 Per contro, quando una disposizione di un regolamento è modificata, il ricorso è di nuovo esperibile, non soltanto unicamente contro questa disposizione, ma anche contro tutte quelle che, pur non modificate, formino con essa un insieme.
31 L’applicazione di tali principi porta a dichiarare ricevibile il ricorso della Commissione.
32 Infatti, la redazione dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, come modificato, è sostanzialmente diversa dalla redazione precedente e modifica con ogni evidenza la portata di tale articolo, e il fatto, addotto dal Parlamento, che la Corte abbia interpretato il testo precedente in un senso che corrisponde alla nuova redazione non comporta l’effetto di dare a quest’ultima un carattere confermativo della redazione precedente. Orbene, tale modifica è stata adottata appunto affinché sia ridefinito il contenuto dell’elenco delle prestazioni non esportabili di cui all’allegato II bis.
33 Ne consegue che l’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, come modificato, forma con l’elenco di cui all’allegato II bis, come modificato, un insieme, il che risulta del resto anche dai termini stessi dell’art. 10 bis del detto regolamento, a tenore del quale «le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano [delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’art. 4, n. 2 bis] esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis [come modificato]».
34 Il ricorso della Commissione è, di conseguenza, ricevibile.
Nel merito
35 La Commissione deduce un motivo unico a sostegno del suo ricorso. Essa sostiene che il regolamento n. 647/2005 è viziato da un errore di diritto nella parte in cui riconosce alle prestazioni controverse, iscrivendole nell’elenco di cui all’allegato II bis, come modificato, il carattere di prestazioni speciali.
Argomenti delle parti
36 Per quanto concerne l’assegno finlandese per la cura dei figli, la Commissione ammette che tale prestazione può favorire l’inserimento del figlio disabile nel suo ambiente sociale, ma ritiene che essa serva anche a compensare i carichi risultanti, per la famiglia di detto figlio, dalla disabilità o dalla malattia di quest’ultimo. Orbene, la Corte avrebbe affermato che una prestazione destinata ad alleviare i carichi derivanti dal mantenimento dei figli rientra nella categoria delle prestazioni familiari definite all’art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71 e si riferisce al rischio di cui all’art. 4, n. 1, lett. h), dello stesso regolamento (sentenze 15 marzo 2001, causa C‑85/99, Offermanns, Racc. pag. I‑2261, e 7 novembre 2002, causa C‑333/00, Maaheimo, Racc. pag. I‑10087).
37 La Commissione considera che il fatto che la prestazione in esame sia concessa in base ad una valutazione individuale dei bisogni del figlio disabile o malato non può modificare la natura di tale prestazione.
38 Essa segue, per l’assegno svedese per la cura dei figli disabili, un ragionamento identico a quello che è stato esposto per quanto concerne l’assegno finlandese per la cura dei figli, col quale quest’ultimo assegno presenta numerose somiglianze. A suo avviso, per gli stessi motivi, anche la prestazione svedese dev’essere considerata come una «prestazione familiare» ai sensi dell’art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71, come modificato.
39 Quanto all’assegno svedese di invalidità, la Commissione sostiene che esso mira essenzialmente a compensare le spese aggiuntive che una persona può dover sostenere a causa della sua disabilità al fine di migliorare il suo stato di salute e la sua qualità di vita in quanto persona priva di autonomia.
40 Essa dovrebbe quindi essere considerata, alla luce della citata sentenza Jauch, come una «prestazione di malattia», ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come modificato.
41 Quanto al DLA, all’AA e al CA, la Commissione considera che siffatte prestazioni mirano essenzialmente a compensare le spese aggiuntive che una persona può dover sostenere a causa della sua disabilità, al fine di migliorare il suo stato di salute e la sua qualità di vita come persona priva di autonomia. Esse sarebbero destinate, come rilevato dalla Corte nella citata sentenza Jauch, a integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia.
42 Di conseguenza, anche se esse presentano caratteristiche loro proprie, prestazioni del genere dovrebbero essere considerate come «prestazioni di malattia» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come modificato.
43 Il Consiglio, il Parlamento, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito sostengono che, alla luce delle loro peculiari caratteristiche, in particolare dei loro elementi costitutivi, dei loro obiettivi e delle condizioni per la loro concessione, dette prestazioni costituiscono, invece, «prestazioni speciali non contributive», dato che rispondono ai criteri definiti dall’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, come modificato, quali interpretati dalla Corte.
44 Dette istituzioni e detti Stati membri fanno valere che, per essere qualificata come «speciale», una prestazione deve presentare caratteristiche che la fanno rientrare contemporaneamente nell’ambito della previdenza sociale e dell’assistenza sociale, a causa del suo ambito di applicazione personale, dei suoi obiettivi e delle sue modalità di applicazione. Orbene, le prestazioni controverse assomiglierebbero alle prestazioni di assistenza sociale poiché la nozione di bisogno costituisce un criterio essenziale e la loro concessione non è soggetta ad una condizione di cumulo di periodi di attività lavorativa o di contributi, mentre, per altre caratteristiche, esse sarebbero simili alle prestazioni di previdenza sociale, in quanto gli organismi competenti non hanno alcun potere discrezionale per accordarle e a causa del fatto che la loro concessione porrebbe i beneficiari in una posizione legalmente definita.
45 Le prestazioni controverse sarebbero pertanto prestazioni «miste» che il Consiglio considera strettamente legate alla situazione economica e sociale dei tre Stati membri considerati.
46 La posizione adottata dalla Corte nella sentenza 5 marzo 1998, causa C‑160/96, Molenaar (Racc. pag. I‑843), e nelle sentenze Jauch nonché Leclere e Deaconescu, già citate, non modificherebbe tale analisi, poiché le caratteristiche e le condizioni di concessione delle prestazioni che hanno formato l’oggetto di tali cause sarebbero sostanzialmente diverse da quelle delle prestazioni controverse.
47 Il Parlamento ritiene inoltre che il fatto che per taluni dei loro aspetti le prestazioni controverse possano essere qualificate come prestazioni previdenziali non sia incompatibile con il loro carattere di prestazione speciale.
48 Siffatto orientamento sarebbe corroborato dalla sentenza 29 aprile 2004, causa C‑160/02, Skalka (Racc. pag. I‑5613, punto 25), secondo cui una prestazione speciale ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 è definita dalla sua finalità. Essa deve rappresentare una sostituzione o un’integrazione di una prestazione previdenziale, presentare i caratteri di un aiuto sociale giustificato da motivi economici e sociali ed essere decisa da una normativa che fissa criteri obiettivi.
49 In altri termini, una prestazione potrebbe rientrare contemporaneamente nell’ambito dei nn. 1 e 2 bis dell’art. 4 del regolamento n. 1408/71, come modificato.
50 Il Regno Unito ricorda che la Corte ha già affermato nelle sentenze 4 novembre 1997, causa C‑20/96, Snares (Racc. pag. I‑6057), e 11 giugno 1998, causa C‑297/96, Partridge (Racc. pag. I‑3467) che il DLA e l’AA sono assegni che rientrano nell’ambito dell’art. 4, n. 2 bis, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
Giudizio della Corte
51 Dalla lettera e dalla sistematica dell’art. 4 del regolamento n. 1408/71, come modificato, risulta che una prestazione non può essere qualificata contemporaneamente come prestazione familiare e come prestazione speciale. Infatti, le prestazioni familiari sono contemplate dal n. 1 di detto articolo, mentre le prestazioni speciali lo sono dal n. 2 bis dello stesso, e tale distinzione è destinata a consentire di individuare i regimi rispettivi di queste due categorie di prestazioni (v., in tal senso, sentenza 21 febbraio 2006, causa C‑286/03, Hosse, Racc. pag. I‑1771, punti 36 e 37, e giurisprudenza ivi citata).
52 Si deve pertanto verificare se le prestazioni controverse, menzionate nell’elenco di cui all’allegato II bis, come modificato, presentino un carattere speciale, tenendo conto che è pacifico il loro carattere non contributivo.
53 In primo luogo, in forza dell’art. 4, n. 2 bis, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71, come modificato, una prestazione può essere qualificata come speciale soltanto se essa è diretta unicamente a garantire la protezione specifica delle persone con disabilità, in stretto collegamento con l’ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato.
54 Nella fattispecie, le prestazioni controverse non svolgono questa sola funzione. Infatti, anche se esse favoriscono innegabilmente l’autonomia delle persone che ne fruiscono e garantiscono la protezione dei disabili nel loro contesto sociale nazionale, esse mirano anche a fornire cure necessarie e la sorveglianza di dette persone, quando essa è indispensabile, nella loro famiglia o in un istituto specializzato. Esse non possono quindi essere qualificate come prestazioni speciali con riguardo all’art. 4, n. 2 bis, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71, come modificato.
55 In secondo luogo, oltre al caso specifico menzionato ai punti precedenti, in forza dell’art. 4, n. 2 bis, lett. a), sub i), del regolamento n. 1408/71, come modificato, una prestazione speciale ai sensi di tale disposizione è definita anche dalla sua finalità. Essa interviene in sostituzione o a integrazione di una prestazione previdenziale, pur distinguendosi da questa, e ha le caratteristiche di un aiuto sociale giustificato da motivi economici e sociali e deciso da una normativa che fissa criteri obiettivi (v. sentenza 6 luglio 2006, causa C‑154/05, Kersbergen‑Lap et Dams‑Schipper, Racc. pag. I‑6249, punto 30, e giurisprudenza ivi citata).
56 Per contro, una prestazione è considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punti 12‑14; 20 giugno 1991, causa C‑356/89, Newton, Racc. pag. I‑3017; 16 luglio 1992, causa C‑78/91, Hughes, Racc. pag. I‑4839, punto 15; Molenaar, cit., punto 20, e Jauch, cit., punto 25). In applicazione di tale giurisprudenza, che tiene conto degli elementi costitutivi delle prestazioni dell’assicurazione tedesca contro i rischi di mancanza di autonomia, la Corte, al punto 25 della menzionata sentenza Molenaar, ha dichiarato che le dette prestazioni dovevano essere considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e, al punto 36 della stessa sentenza, che le dette prestazioni dovevano essere considerate «prestazioni in denaro» dell’assicurazione malattia contemplate in particolare dall’art. 19, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento (v. del pari sentenza Jauch, cit., punto 25).
57 Per quanto riguarda, in primo luogo, gli assegni finlandesi e svedesi per la cura dei figli, essi, in base alle dichiarazioni stesse dei governi interessati, mirano a consentire ai genitori di figli disabili di garantire le cure, la sorveglianza ed, eventualmente, la rieducazione di questi ultimi. Essi sono previsti in Finlandia dalla legge sull’assegno per la cura dei figli (laki lapsen hoitotuesta) e in Svezia dalla legge sulla previdenza sociale (lag om allmän försäkring).
58 Il fatto che il beneficio di detti assegni non sia subordinato a un periodo di lavoro o di contributi, che essi siano accordati caso per caso in funzione delle necessità del figlio e secondo criteri fissati dalla legge e che, inoltre, essi rientrino in un insieme di prestazioni e di servizi destinati alle persone disabili e siano, per tale motivo, intrinsecamente collegati al contesto economico e sociale degli Stati membri considerati non può influenzare il loro obiettivo principale che è di natura medica.
59 Dovendo tali assegni, quindi, essere classificati come prestazioni di malattia, la Commissione è legittimata a sostenere che il regolamento n. 647/2005 è inficiato da un errore di diritto, in quanto essi sono menzionati nell’elenco di cui all’allegato II bis, come modificato, riservato alle prestazioni speciali a carattere non contributivo.
60 Per quanto concerne, in secondo luogo, l’assegno svedese di invalidità, risulta in particolare dalle osservazioni del governo svedese che tale prestazione, prevista dalla legge sull’assegno di invalidità e di cura (lag om handickappersättning och vårdbigrad), è a favore degli invalidi la cui riduzione di mobilità si sia verificata fra i 19 e i 65 anni. Essa è destinata a finanziare l’assistenza da parte di un terzo o a consentire all’invalido di sostenere le spese provocate dalla sua affezione e di migliorare lo stato di salute nonché la qualità di vita di quest’ultima persona, in quanto essa è priva di autonomia.
61 Orbene, prestazioni concesse obiettivamente sulla base di una situazione legalmente definita e che mirino a migliorare lo stato di salute nonché la vita delle persone prive di autonomia mirano essenzialmente a integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia e devono essere considerate come «prestazioni di malattia» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (citate sentenze Molenaar, punti 24 e 25; Jauch, punto 28, e Hosse, punto 38).
62 L’assegno svedese di invalidità che risponde a tali caratteristiche e a tale obiettivo deve di conseguenza essere qualificato come prestazione di malattia, come dichiarato dalla Corte nelle citate sentenze Molenaar, Jauch e Hosse, anche se il regime previsto dalla legislazione svedese è diverso da quello che disciplina gli assegni controversi in dette cause.
63 Contrariamente a quanto sostiene il Regno di Svezia, il fatto che la riduzione di mobilità debba avere una durata notevole e che essa debba essersi verificata prima dell’età di 65 anni non può modificare l’obiettivo dell’assegno svedese di invalidità che consiste nel far fronte alle necessità risultanti dall’invalidità e nel coprire il rischio causato dalla malattia che è all’origine di quest’ultima.
64 Di conseguenza, la Commissione è legittimata a sostenere che il regolamento n. 647/2005 è inficiato da un errore di diritto in quanto tale assegno è menzionato nell’elenco di cui all’allegato II bis, come modificato, riservato alle prestazioni speciali a carattere non contributivo.
65 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il DLA, l’AA e il CA, tutte tali prestazioni presentano il carattere, parziale tuttavia per quanto concerne il DLA, di assegni per mancanza di autonomia.
66 Secondo il Regno Unito, tali prestazioni sono particolari e mirano a contribuire a promuovere l’autonomia nonché l’inserimento sociale delle persone disabili ed anche, per quanto possibile, ad aiutare queste ultime a svolgere una vita simile a quella delle persone non disabili. La necessità di un’assistenza costituisce il criterio che determina il diritto a tali prestazioni. Il diritto al DLA o all’AA non dipende da un’inabilità al lavoro e le tre prestazioni di cui trattasi sono concesse indipendentemente dal livello dei redditi del loro beneficiario, con possibili differenze solo quanto alle loro aliquote.
67 Contrariamente a quanto afferma il Regno Unito, soltanto il DLA può essere considerato nel senso che esso implica una componente di aiuto sociale. Le altre due prestazioni di cui trattasi hanno soltanto un obiettivo che è molto simile a quello dell’assegno di invalidità svedese, vale a dire aiutare la persona disabile a superare, per quanto possibile, la sua disabilità negli atti della vita quotidiana.
68 Di conseguenza, questi tre assegni nonché i precedenti devono essere considerati come prestazioni di malattia, anche se il DLA comporta un aspetto diverso che concerne la mobilità.
69 Infatti, come rileva del resto la Commissione, la componente «mobilità» del DLA, che potrebbe essere considerata come una prestazione speciale non contributiva, può essere individualizzata, di modo che soltanto tale componente potrebbe essere menzionata nell’elenco di cui all’allegato II bis, come modificato, se il Regno Unito decidesse di creare un assegno riguardante soltanto tale componente.
70 Il fatto che il DLA, l’AA e il CA, contrariamente alla prestazione controversa nelle precitate sentenze Jauch e Hosse, non mirino essenzialmente a integrare prestazioni di assicurazione malattia è ininfluente sulla qualificazione di detti assegni.
71 Inoltre, il fatto che la Corte abbia dichiarato nelle precitate sentenze Snares e Partridge, che il DLA e l’AA, nel contesto giuridico dell’epoca, erano assegni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 2 bis, lett. b), del regolamento n. 1408/71, è ininfluente sull’analisi che può fare la Corte di detti assegni nel contesto giuridico successivo alla pronuncia della citata sentenza Jauch.
72 Ne consegue che la Commissione è legittimata a sostenere che il regolamento n. 647/2005 è inficiato da un errore di diritto nei limiti in cui il DLA, l’AA e il CA sono menzionati nell’elenco di cui all’allegato II bis, come modificato, riservato alle prestazioni speciali a carattere non contributivo.
73 Da tutto quanto precede risulta che le disposizioni del punto 2 dell’allegato I del regolamento n. 647/2005, figuranti nelle rubriche intitolate «Finlandia», lett. b), «Svezia», lett. c), e «Regno Unito», lett. d)‑f), sono inficiate da un errore di diritto e devono quindi essere annullate.
Sugli effetti della presente sentenza nel tempo
74 La Corte deve tuttavia constatare che l’annullamento puro e semplice dell’iscrizione del DLA nell’elenco di cui all’allegato II bis, come modificato, comporterebbe l’effetto di costringere il Regno Unito ad accordare l’elemento «mobilità» di tale prestazione ad un numero indeterminato di beneficiari in tutta l’Unione europea, mentre il carattere di prestazione non contributiva di questa parte del DLA è incontestabile ed essa potrebbe legalmente figurare in detto elenco come prestazione non esportabile.
75 Tale fatto giustifica l’esercizio da parte della Corte del potere, ad essa conferito espressamente dall’art. 231, secondo comma, CE in caso di annullamento di un regolamento, di mantenere provvisoriamente gli effetti dell’iscrizione del DLA per quanto concerne la sola parte «mobilità», affinché siano adottati, entro un termine ragionevole, i provvedimenti atti a garantirne l’iscrizione nell’allegato II bis, come modificato.
Sulle spese
76 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A termini dell’art. 69, n. 3, primo comma, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può tuttavia ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese. Poiché il Parlamento e il Consiglio sono rimasti soccombenti, occorre decidere che essi sopporteranno le proprie spese e, in parti uguali, quelle della Commissione. Conformemente all’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Sono annullate le disposizioni del punto 2 dell’allegato I del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, figuranti sotto le rubriche intitolate «Finlandia», lett. b), «Svezia», lett. c), e «Regno Unito», lett. d)‑f).
2) Sono mantenuti in vigore gli effetti dell’iscrizione dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità sotto la rubrica intitolata «Regno Unito», lett. d), dell’allegato II bis del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, per quanto concerne unicamente la parte «mobilità» di tale assegno, affinché siano adottati, entro un termine ragionevole, i provvedimenti atti a garantirne l’iscrizione nel detto allegato.
3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese e, in parti uguali, quelle della Commissione delle Comunità europee.
4) La Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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