Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 marzo 2006 – Commissione delle Comunità europee/ Lussemburgo
(Causa C-310/05)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/95/CE — Sicurezza generale dei prodotti — Mancata trasposizione entro il termine impartito»
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione di riferimento — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (art. 226 CE) (v. punto 7)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11, pag. 4)
Dispositivo
Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 21, n. 1, della detta direttiva.
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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