Causa C‑372/05
Commissione europea
contro
Repubblica federale di Germania
«Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari»
Massime della sentenza
1. Diritto comunitario — Ambito di applicazione — Insussistenza di una riserva generale che escluda i provvedimenti adottati per motivi di pubblica sicurezza
(Artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE)
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Importazione da parte di uno Stato membro di attrezzature militari in franchigia doganale
(Regolamenti del Consiglio n. 1552/89, come modificato dal regolamento n. 1355/96, artt. 2 e 9‑11, e n. 1150/2000, artt. 2 e 9‑11)
1. Anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario. Il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario.
Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, come le deroghe alle libertà fondamentali, devono essere interpretate restrittivamente. Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi. Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
(v. punti 68-70, 72)
2. Lo Stato membro che, da un lato, abbia rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie relative all’importazione di materiale militare nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002 e, dall’altro, abbia rifiutato di pagare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione dette risorse proprie, viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento n. 1355/96, e degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
Infatti, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.
(v. punti 73, 80 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 dicembre 2009 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari»
Nella causa C‑372/05,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 7 ottobre 2005,
Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga nonché dai sigg. G. Wilms, D. Triantafyllou e H. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Lumma, in qualità di agente, assistito dall’avv. C. von Donat, Rechtsanwalt,
convenuta,
sostenuta da:
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Bering Liisberg, in qualità di agente,
Repubblica ellenica, rappresentata dalle E.‑M. Mamouna e A. Samoni‑Rantou nonché dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle E. Bygglin e A. Guimaraes‑Purokoski, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo rifiutato di calcolare e trasferire l’ammontare delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, per aver applicato all’importazione di materiale militare un’esenzione da dazi non prevista dalla normativa doganale comunitaria, e avendo rifiutato di pagare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione le dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»), e degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 L’art. 2, n. 1, delle decisioni del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), e 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9), prevede quanto segue:
«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:
(…)
b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio;
(...)».
3 L’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), dispone quanto segue:
«1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.
(…)
3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
a) la nomenclatura combinata delle merci;
(...)
c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:
– i dazi doganali (…)
(…)
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;
g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.
(...)».
4 L’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario enuncia che:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).
(...)».
5 Nell’ambito della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie delle Comunità, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1552/89, applicabile nel periodo di cui trattasi nella presente causa sino al 30 maggio 2000. Tale regolamento è stato sostituito, a partire dal 31 maggio 2000, dal regolamento n. 1150/2000, che procede a una codificazione del regolamento n. 1552/89 senza modificarne il contenuto.
6 L’art. 2 del regolamento n. 1552/89 prevede quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 88/376/CEE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
1 bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(…)».
7 L’art. 9, n. 1, di tale regolamento stabilisce che:
«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese».
8 Ai sensi dell’art. 10, n. 1, del detto regolamento:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.
(...)».
9 L’art. 11 del regolamento n. 1552/89 dispone quanto segue:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
10 Ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 1150/2000:
«Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato.
I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all’allegato, parte A».
11 Pertanto, a parte la circostanza che i regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 rinviano segnatamente, l’uno, alla decisione 88/376 e, l’altro, alla decisione 94/728, i loro artt. 2 e 9‑11 sono sostanzialmente identici.
12 L’aliquota del 10% di cui all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 è stata portata al 25% con decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).
13 Il punto 1 della motivazione della detta decisione enuncia quanto segue:
«Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l’altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro».
14 Il regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1), adottato in base all’art. 26 CE, enuncia, nel suo quinto ‘considerando’, quanto segue:
«Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell’adempimento di dette condizioni. La dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire l’utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione».
15 L’art. 1 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi».
16 L’art. 3, n. 2, del detto regolamento stabilisce che:
«Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d’importazione a tale scopo. In tali casi l’autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati».
17 In conformità al suo art. 8, il regolamento n. 150/2003 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2003.
Fase precontenziosa del procedimento
18 Con lettera del 20 dicembre 2001 la Commissione indicava alla Repubblica federale di Germania che l’esenzione, dal 1998, dai dazi doganali all’importazione di attrezzature militari aveva causato una perdita di risorse proprie per la Comunità. Essa invitava tale Stato membro a calcolare gli importi non riscossi per gli esercizi di bilancio a partire dall’esercizio 1998 e a mettere a sua disposizione detti importi entro il 31 marzo 2002. Essa indicava altresì alle autorità tedesche che a partire da quest’ultima data sarebbero stati dovuti interessi di mora, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000.
19 Nelle sue risposte del 13 marzo e del 6 maggio 2002 la Repubblica federale di Germania sosteneva di essere legittimata a derogare, in forza dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, all’applicazione della tariffa doganale comune quando l’importazione riguarda attrezzature esclusivamente destinate a fini militari, e ciò per la tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza.
20 Con lettera del 24 marzo 2003 la Commissione reiterava la sua domanda iniziale riguardante le importazioni anteriori al 1° gennaio 2003, dato che il periodo successivo a tale data era coperto dal regolamento n. 150/2003.
21 Nella sua risposta del 12 maggio 2003 la Repubblica federale di Germania manteneva la sua posizione riguardo alla messa a disposizione degli importi di risorse proprie in parola.
22 Il 17 ottobre 2003 la Commissione inviava una lettera di diffida alla Repubblica federale di Germania.
23 Nella sua risposta del 19 gennaio 2004 la Repubblica federale di Germania manteneva la sua posizione.
24 Dopo aver acquisito conoscenza della risposta della Repubblica federale di Germania, la Commissione, il 18 ottobre 2004, emetteva un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie a conformarsi ad esso in un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento. Il 16 dicembre 2004 detto Stato membro rispondeva che avrebbe mantenuto la sua posizione.
25 Poiché la Repubblica federale di Germania aveva peraltro effettuato un versamento di EUR 10 803 000 con riserva e senza ripartire la somma in relazione alle importazioni e ai diversi periodi, la Commissione, non disponendo di informazioni sufficienti per eseguire tale ripartizione, con lettera del 16 dicembre 2004 invitava tale Stato membro a procedere esso stesso a tale ripartizione al fine di calcolare gli interessi di mora. Nella sua risposta del 22 febbraio 2005 il detto Stato membro rifiutava di trasmettere tali informazioni, osservando che esse avevano carattere riservato.
26 La Commissione, tenuto conto degli elementi così forniti dalla Repubblica federale di Germania, considerando che tale Stato membro non si fosse conformato al parere motivato, proponeva il presente ricorso.
27 Con ordinanze datate, rispettivamente, 23 febbraio 2006 e 4 maggio 2006, il presidente della Corte autorizzava l’intervento del Regno di Danimarca, della Repubblica ellenica e della Repubblica di Finlandia a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
28 La Repubblica federale di Germania solleva, in primo luogo, un’eccezione di irricevibilità a causa di un vizio di forma che inficerebbe il ricorso, vale a dire la scelta di un mezzo di ricorso inidoneo. Tale Stato membro spiega che, poiché esso ha invocato l’art. 296 CE, al fine di non versare i dazi doganali corrispondenti alle importazioni controverse di materiale militare, la Commissione non sarebbe stata legittimata a proporre il presente ricorso sul fondamento dell’art. 226 CE, ma sarebbe stata obbligata ad utilizzare la procedura speciale di cui all’art. 298, secondo comma, CE.
29 Al riguardo occorre rilevare che con il presente ricorso la Commissione intende far accertare una violazione degli artt. 2 e 9‑11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000. L’art. 298 CE potrebbe applicarsi soltanto nel caso in cui la Commissione avesse lamentato un uso abusivo dei poteri enunciati agli artt. 296 CE e 297 CE.
30 Di conseguenza la prima eccezione di irricevibilità deve essere respinta.
31 La Repubblica federale di Germania sostiene in secondo luogo che il presente ricorso sarebbe irricevibile in quanto la Commissione non sarebbe stata in grado, a causa della natura stessa di tale ricorso, di dimostrare la violazione del Trattato CE. Infatti, poiché questo Stato membro non sarebbe obbligato a fornire le informazioni chieste dalla Commissione, quest’ultima non disporrebbe di elementi sufficienti relativi alle importazioni controverse che le consentano di dimostrare una violazione del Trattato.
32 La Repubblica federale di Germania rileva, in terzo luogo, che essa avrebbe il diritto di non trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione e che pertanto il ricorso basato, in particolare, su tale mancata trasmissione sarebbe altresì irricevibile per tale motivo.
33 Rispetto alle eccezioni di irricevibilità seconda e terza sollevate dalla Repubblica federale di Germania, si deve constatare che esse riguardano, da un lato, l’onere della prova gravante sulla Commissione e, dall’altro, l’applicabilità e la portata dell’art. 296 CE. Esse attengono pertanto molto più al merito del ricorso della Commissione che alla sua forma o regolarità.
34 Di conseguenza, le eccezioni di irricevibilità seconda e terza devono essere respinte.
35 Il ricorso della Commissione deve essere pertanto dichiarato ricevibile.
Nel merito
Argomenti delle parti
36 La Commissione sostiene che la Repubblica federale di Germania invocherebbe erroneamente l’art. 296 CE per rifiutare il pagamento dei dazi doganali, poiché la riscossione di questi ultimi non minaccerebbe gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.
37 La Commissione ritiene errato il ragionamento della Repubblica federale di Germania consistente nel sostenere che essa non poteva trasmetterle informazioni relative a importazioni di attrezzature ad uso militare e, quindi, alla propria sicurezza, e che, conseguentemente, non doveva versarle i dazi doganali controversi.
38 La Commissione considera che le disposizioni che introducono deroghe o eccezioni, come in particolare l’art. 296 CE, debbano essere interpretate restrittivamente. Pertanto lo Stato membro interessato, che rivendica l’applicazione di tale articolo, dovrebbe dimostrare di soddisfare tutte le condizioni in esso previste qualora intenda derogare all’art. 20 del codice doganale comunitario, in cui figura il principio generale della riscossione dei dazi quale sancito dall’art. 26 CE.
39 La Commissione sostiene altresì che la sola circostanza che alcuni prodotti figurano nell’elenco stabilito con decisione del Consiglio 15 aprile 1958, n. 255/58, che definisce i prodotti cui è applicabile l’art. 296, n. 1, lett. b), CE, non è di per sé sufficiente a giustificare l’applicazione di tale disposizione, che presuppone il soddisfacimento di tutte le condizioni in essa previste.
40 La Commissione sostiene, conseguentemente, che grava sulla Repubblica federale di Germania l’onere della prova concreta e circostanziata che la riscossione dei dazi doganali all’importazione, di cui trattasi nella presente controversia, minacci gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.
41 Al riguardo, non integrerebbero una prova siffatta le generiche dichiarazioni di tale Stato membro secondo le quali la capacità di difesa costituisce un elemento essenziale della sua politica di sicurezza e la cooperazione internazionale, indispensabile alla sua politica di difesa, sarebbe considerevolmente ostacolata dall’obbligo di versare dazi doganali sul materiale in parola. Lo stesso varrebbe quanto al richiamo alle clausole di riservatezza contenute nelle convenzioni internazionali e ai segreti militari che osterebbero all’applicazione della normativa doganale comunitaria. Infine, il fatto che altri Stati membri riscuotano e versino dazi doganali all’importazione di materiale militare confermerebbe che ciò è perfettamente possibile con questo tipo di materiale.
42 La Commissione ritiene che il funzionamento del regime doganale comunitario garantisca la riservatezza delle informazioni trattate. Inoltre, poiché detto regime è applicato da funzionari nazionali, gli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica federale di Germania sarebbero garantiti.
43 Con riferimento all’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al fatto che il maggior costo delle importazioni di armi potrebbe pregiudicare la sua capacità di difesa, la Commissione considera che tale Stato membro non abbia fornito alcun dato concreto che dimostri tale pregiudizio. Al contrario, il versamento unico di dazi doganali dovuti per cinque anni, effettuato nel corso del 2004, non sembrerebbe aver ridotto gli sforzi di tale Stato in materia di difesa.
44 La Commissione afferma che non è accettabile che uno Stato membro esoneri da dazi doganali le importazioni di attrezzature militari al fine di ridurre i costi del materiale bellico, poiché questo dimostrerebbe un’inosservanza, da parte di questo Stato membro, dei suoi obblighi di cofinanziamento solidale del bilancio comunitario.
45 La Commissione sottolinea, al riguardo, che la mancata riscossione dei dazi doganali in parola da parte della Repubblica federale di Germania costituisce una disparità tra gli Stati membri riguardo ai loro rispettivi contributi al bilancio comunitario. Infatti, tale mancata riscossione comporterebbe una diminuzione delle risorse proprie tradizionali comunitarie che potrebbe essere compensata soltanto con un aumento della risorsa denominata «PNL» (prodotto nazionale lordo), che è suddivisa tra tutti gli Stati membri.
46 La Commissione sottolinea che l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al timore della divulgazione di informazioni comunicate nella dichiarazione doganale, e di procedure di controllo che possano condurre le istituzioni comunitarie a mettere in discussione il segreto militare, è inconferente.
47 Il regolamento n. 150/2003 prevederebbe che gli Stati membri informino la Commissione del volume degli ordini di attrezzature militari. Sarebbe conseguentemente sorprendente che, con riferimento alle risorse proprie delle Comunità, la Repubblica federale di Germania invochi superiori interessi di sicurezza che osterebbero alla comunicazione delle informazioni necessarie alla riscossione di tali risorse.
48 Inoltre tale posizione, secondo la Commissione, sarebbe poco conciliabile con il fatto che chiunque può accedere, tramite Internet, alle informazioni riguardanti, ad esempio, gli importi degli acquisti effettuati in tale settore. Tali informazioni, di libera consultazione, sarebbero ben più dettagliate di quelle necessarie alla classificazione nella tariffa doganale comune e al versamento delle risorse proprie.
49 La Commissione considera infondato l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al fatto che i negoziati che hanno condotto all’adozione del regolamento n. 150/2003 e la sospensione, nel corso del 1984, del procedimento di infrazione avviato contro tale Stato membro avrebbero ingenerato un legittimo affidamento, nel senso che tale Stato potesse ragionevolmente aspettarsi che già negli anni in cui si svolgevano i lavori preparatori di tale regolamento esso potesse importare, in esenzione da dazi, determinate attrezzature militari.
50 Infatti la Commissione precisa che il regolamento n. 150/2003 si applica a partire dal 1° gennaio 2003 e che, nel corso dei dibattiti relativi alla sua adozione, essa ha dichiarato di essere tenuta a riscuotere, per il passato, i dazi doganali controversi, cosicché l’adozione di tale regolamento non potrebbe in alcun modo giustificare una tutela del legittimo affidamento. Peraltro, questo regolamento si baserebbe sull’art. 26 CE e non sull’art. 296 CE.
51 Parimenti, la tutela del legittimo affidamento non potrebbe essere basata sulla sospensione di un procedimento particolare per inadempimento nel corso del 1984, dal momento che la Commissione dispone, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 226 CE, di un ampio potere discrezionale che le permette di decidere, in particolare, circa l’opportunità di avviare o proseguire un procedimento per inadempimento.
52 La Repubblica federale di Germania risponde che, nel caso di specie, le condizioni per l’applicazione dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE sarebbero soddisfatte. Essa considera che dal testo stesso di tale disposizione risulterebbe che il Trattato ha inteso conferire agli Stati membri un ampio potere discrezionale riguardo ai provvedimenti che essi adottano per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono ai prodotti cui si applicano le disposizioni del detto art. 296, n. 1, lett. b), CE. Pertanto detto art. 296, n. 1, lett. b), CE permetterebbe agli Stati membri di derogare all’art. 26 CE e al codice doganale comunitario nel caso di importazioni di attrezzature destinate esclusivamente ad uso militare, e qualora l’obiettivo di tali importazioni sia quello di proteggere gli interessi essenziali in materia di sicurezza dello o degli Stati membri interessati.
53 La Repubblica federale di Germania aggiunge di non essere tenuta a riscuotere dazi doganali all’importazione su tutto il materiale militare e che quindi non potrebbe ravvisarsi una violazione degli artt. 2 e 9‑11 dei regolamenti nn. 1552/89 o 1150/2000. Non esisterebbe infatti alcun obbligo di questo tipo poiché, da un lato, il diritto comunitario non prevederebbe un obbligo illimitato di riscossione dei dazi doganali sulle attrezzature militari e, dall’altro, gli interessi essenziali della Repubblica federale di Germania in materia di sicurezza osterebbero alla riscossione di dazi doganali all’importazione su tali attrezzature.
54 Peraltro, la convenuta ritiene che il diritto della Commissione di far accertare un inadempimento in materia di esenzione dai dazi doganali all’importazione di attrezzature militari sia venuto meno, poiché la stessa ha ingenerato l’impressione di aver posto fine, nel corso del 1984, al procedimento per inadempimento avviato al riguardo, per poi successivamente riprenderlo, nonostante le circostanze fossero rimaste inalterate e tenuto conto dei lavori preparatori riguardanti il regolamento n. 150/2003, per sanzionare un comportamento che fino ad allora era stato ammesso o tollerato. Il diritto comunitario non prevederebbe, infatti, un meccanismo di sospensione «provvisoria» dei procedimenti per inadempimento. Secondo la Repubblica federale di Germania la Commissione avrebbe dovuto o proseguire il procedimento per inadempimento nei suoi confronti, o porvi fine, ma non interromperlo per 17 anni.
55 La Repubblica federale di Germania sottolinea che, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 150/2003, nessuna disposizione procedurale specifica avrebbe previsto la riscossione di dazi doganali sull’importazione di armi e il controllo di tale riscossione, il che proverebbe l’inesistenza di un obbligo comunitario di riscuotere i dazi doganali in parola.
56 Secondo tale Stato membro, il fatto di riscuotere o meno dazi doganali all’importazione di armi si ripercuoterebbe sul commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico. Mentre la riscossione di detti dazi doganali limiterebbe tale commercio, ridurrebbe conseguentemente la capacità operativa militare e pregiudicherebbe la libertà di agire di tale Stato membro nel settore degli acquisti di materiale per la difesa, l’esenzione da detti dazi consentirebbe di estendere detto commercio e rafforzare la cooperazione nel settore degli armamenti ai sensi dell’art. 17 UE.
57 La Repubblica federale di Germania fa altresì valere che il criterio della «necessità», ai sensi dell’art. 296 CE, sarebbe interpretato dalla Commissione in modo esageratamente severo. Esso non comporterebbe l’obbligo di dimostrare il sopravvenire di un serio pregiudizio, in assenza di un provvedimento di tutela, degli interessi essenziali in materia di sicurezza. Sarebbe sufficiente che tale provvedimento migliori la situazione in materia di sicurezza e sia semplicemente necessario per ragioni relative alla difesa nazionale.
58 Parimenti, l’obbligo di riservatezza impedirebbe alla Repubblica federale di Germania di comunicare alcune informazioni alla Commissione e la violazione di tale obbligo rischierebbe di compromettere gli interessi di tale Stato membro in materia di sicurezza delle informazioni. Inoltre l’obbligo di lealtà previsto all’art. 10 CE non comporterebbe l’adozione di misure sproporzionate, quali l’adozione di una procedura doganale specifica.
59 Infatti, il trattamento trasparente delle informazioni contenute in una dichiarazione doganale potrebbe arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza. Le misure in tema di riservatezza previste dal codice doganale comunitario non sarebbero sufficienti a soddisfare le esigenze di sicurezza e riservatezza che uno Stato membro ha il diritto di far valere quando si tratta di informazioni che tocchino la sua sicurezza.
60 La Repubblica federale di Germania sostiene che il fatto che uno Stato membro abbia esentato le attrezzature militari dai dazi doganali all’importazione in base all’art. 296 CE non violerebbe necessariamente il principio di solidarietà comunitaria. Non sarebbe conforme a tale principio imporre a Stati membri che sopportano, in materia, oneri più gravosi, una maggiore contribuzione al finanziamento del bilancio comunitario.
61 La Repubblica federale di Germania ritiene che l’adozione del regolamento n. 150/2003 confermi la necessità di rispettare gli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza e il loro diritto, quando sia necessario, di invocare la riservatezza.
62 La Repubblica federale di Germania rileva che, in base al regolamento n. 150/2003, la riscossione di dazi doganali su alcuni tipi di armi e attrezzature militari importate dagli Stati terzi è stata inoltre esclusa a partire dal 1° gennaio 2003, data in cui tale regolamento è dichiarato applicabile. Pertanto, a decorrere da tale data, gli interessi di questo Stato membro riguardanti l’importazione di armi sono stati protetti dalle disposizioni del detto regolamento. Orbene, l’esenzione da dazi doganali su tali importazioni sarebbe stata necessaria sia prima sia dopo tale data, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza. Inoltre, la circostanza che dal 1988 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, che sospende temporaneamente i dazi doganali applicabili su talune armi e attrezzature militari (GU C 265, pag. 9) costituirebbe un elemento di prova nel senso che quest’ultima sarebbe stata cosciente del fatto che l’esenzione da dazi doganali sulle dette importazioni fosse necessaria per tutelare gli interessi di cui trattasi.
63 Tale Stato membro conclude che a partire da questa proposta, nonostante la stessa abbia condotto solo nel 2003 all’emanazione del regolamento n. 150/2003, gli Stati membri avrebbero potuto giustamente considerare non necessario riscuotere dazi doganali all’importazione di «beni ad uso esclusivamente militare» figuranti nell’elenco stabilito con la decisione 255/58.
Giudizio della Corte
64 Il codice doganale comunitario prevede la riscossione dei dazi doganali all’importazione di beni ad uso militare, quali quelli di cui trattasi, provenienti da Stati terzi. Nessuna disposizione della normativa doganale comunitaria prevedeva per il periodo delle importazioni controverse, vale a dire 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, un’esenzione specifica dai dazi doganali all’importazione di questo tipo di beni. Di conseguenza non esisteva nemmeno, per questo periodo, un’esenzione esplicita dall’obbligo di versare alle autorità competenti i dazi dovuti, maggiorati, se del caso, degli interessi moratori.
65 Può peraltro dedursi dall’adozione del regolamento n. 150/2003, che ha previsto la sospensione dei dazi doganali su talune armi e attrezzature militari, a partire dal 1° gennaio 2003, che il legislatore comunitario sia partito dall’ipotesi che un obbligo di versare i detti dazi doganali esistesse prima di tale data.
66 Inoltre, la Repubblica federale di Germania non ha negato in nessun momento l’esistenza delle importazioni controverse durante il periodo preso in considerazione. Nel corso della fase precontenziosa del procedimento essa ha peraltro effettuato, a titolo delle risorse proprie, un pagamento per un importo pari a EUR 10 803 000 relativo alle importazioni controverse, senza ripartire tale importo in funzione delle importazioni e dei diversi periodi.
67 La Repubblica federale di Germania si è limitata a negare il diritto della Comunità sulle risorse proprie di cui trattasi argomentando che, ai sensi dell’art. 296 CE, l’obbligo di pagare i dazi doganali sulle armi importate da Stati terzi arrecherebbe un grave pregiudizio ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
68 Secondo costante giurisprudenza della Corte, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario (v. sentenze 26 ottobre 1999, causa C‑273/97, Sirdar, Racc. pag. I‑7403, punto 15, e 11 gennaio 2000, causa C‑285/98, Kreil, Racc. pag. I‑69, punto 15). Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario (v. sentenza 11 marzo 2003, causa C‑186/01, Dory, Racc. pag. I‑2479, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
69 Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, secondo la giurisprudenza costante in materia di deroghe alle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze 31 gennaio 2006, causa C‑503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑1097, punto 45; 18 luglio 2007, causa C‑490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6095, punto 86, e 11 settembre 2008, causa C‑141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6935, punto 50), devono essere interpretate restrittivamente.
70 Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, occorre rilevare che anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi.
71 Peraltro, nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, la Corte, nella sentenza 16 settembre 1999, causa C‑414/97, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑5585), ha accertato l’inadempimento allora in discussione, in quanto il Regno di Spagna non aveva dimostrato che l’esenzione dalla detta imposta sulle importazioni e sull’acquisto di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, esenzione prevista dalla legge spagnola, fosse giustificata, ai sensi dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, dalla necessità di proteggere gli interessi essenziali di questo Stato membro in materia di sicurezza.
72 Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
73 Alla luce di tali considerazioni, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.
74 Rispetto all’argomento secondo il quale le procedure doganali comunitarie non sarebbero in grado di garantire la sicurezza della Repubblica federale di Germania, tenuto conto delle clausole di riservatezza contenute negli accordi stipulati con gli Stati esportatori, si deve sottolineare, come osserva a giusto titolo la Commissione, che l’applicazione del regime doganale comunitario comporta l’intervento di funzionari, comunitari e nazionali, che sono eventualmente tenuti ad un obbligo di riservatezza, nel caso di trattamento di dati delicati, tale da proteggere gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza.
75 Peraltro, non si esige che le dichiarazioni che gli Stati membri periodicamente devono completare e far pervenire alla Commissione raggiungano un livello di dettaglio tale da ledere gli interessi dei detti Stati in materia sia di sicurezza sia di riservatezza.
76 Pertanto, e in conformità all’art. 10 CE relativo all’obbligo imposto agli Stati membri di facilitare l’adempimento del compito della Commissione di vegliare sul rispetto del Trattato, questi ultimi sono tenuti a mettere a disposizione di tale istituzione i documenti necessari alla verifica della regolarità del trasferimento delle risorse proprie della Comunità. Tuttavia un siffatto obbligo non osta, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 168 delle sue conclusioni, a che gli Stati membri, in casi specifici e in via eccezionale, in base all’art. 296 CE, possano limitare l’informazione trasmessa a determinate parti di un documento o rifiutarla del tutto.
77 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Repubblica federale di Germania non ha dimostrato che i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 296 CE siano soddisfatti.
78 Infine, con riferimento agli argomenti della Repubblica federale di Germania diretti a dimostrare che tale Stato membro poteva legittimamente dedurre, dalla prolungata inazione della Commissione nonché dall’adozione del regolamento n. 150/2003, che la Commissione non avrebbe proposto il presente ricorso in quanto avrebbe tacitamente accettato l’esistenza di una deroga in materia, si deve ricordare che la Commissione non ha abbandonato in alcuna fase del procedimento la sua posizione di principio.
79 Infatti, nella sua dichiarazione formulata nel corso dei negoziati relativi al regolamento n. 150/2003, essa ha espresso la sua ferma volontà di non rinunciare alla riscossione dei dazi doganali che avrebbero dovuto essere versati in relazione ai periodi anteriori all’entrata in vigore di quest’ultimo e si è riservata il diritto di adottare le iniziative più opportune al riguardo.
80 Da quanto precede risulta che la Repubblica federale di Germania, avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie relative all’importazione di materiale militare nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, nonché avendo rifiutato di pagare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89 e degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000.
Sulle spese
81 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
82 Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia, intervenuti nella causa, sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica federale di Germania, avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie relative all’importazione di materiale militare nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, nonché avendo rifiutato di pagare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, e degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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