Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006 – Commissione / Grecia
(Causa C‑390/05)
«Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CE) n. 2037/2000 – Sostanze che riducono lo strato di ozono»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 9, 14 e 18)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 16, nn. 5 e 6, e 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) – Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate – Mancata definizione dei requisiti professionali minimi del personale responsabile – Mancata comunicazione alla Commissione dei programmi relativi al livello dei requisiti professionali richiesti
Dispositivo
Non avendo adottato i provvedimenti necessari per definire i requisiti professionali minimi del personale incaricato di assicurare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, non avendo comunicato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001, un rapporto contenente le informazioni sulle istallazioni disponibili e sulle quantità di sostante controllate utilizzate che siano state recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte e non avendo adottato tutti le misure precauzionali necessarie affinché le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante superiore a 3 kg siano controllate annualmente onde verificare la presenza o meno di fughe, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 16, nn. 5 e 6, e 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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