Causa C-421/05
City Motors Groep NV
contro
Citroën Belux NV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Brussel)
«Concorrenza — Accordo di distribuzione di autoveicoli — Esenzione per categoria — Regolamento (CE) n. 1400/2002 — Art. 3, nn. 4 e 6 — Risoluzione da parte del fornitore — Diritto di ricorso ad un perito o ad un arbitro e di adire un giudice nazionale — Clausola risolutiva espressa — Compatibilità con l’esenzione per categoria — Validità dei motivi della risoluzione – Controllo effettivo»
Massime della sentenza
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Regolamento n. 1400/2002 — Accordo che prevede una clausola risolutiva espressa
(Art. 81, n. 3, CE; regolamento della Commissione n. 1400/2002, artt. 2, n. 1, e 3, n. 6)
Nessuna disposizione del regolamento n. 1400/2002, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, vieta alle parti di un contratto che ricada nella sfera di applicazione del detto regolamento di prevedere, a vantaggio del fornitore, una clausola risolutiva espressa ipso iure e senza preavviso in caso di inadempimento del distributore ad uno degli obblighi contrattuali menzionati nella clausola stessa, e, pertanto, la validità di una siffatta clausola rientra, in linea di principio, nella sfera non del detto regolamento, bensì unicamente della legge nazionale.
Laddove un fornitore proceda alla risoluzione di un contratto di distribuzione di autoveicoli per effetto di una clausola risolutiva espressa, il rispetto delle condizioni di applicazione dell’esenzione per categoria istituita dal regolamento n. 1400/2002 esige non solo che il fornitore stesso indichi per iscritto i motivi della risoluzione, bensì parimenti che il perito indipendente, l’arbitro o il giudice nazionale – ai quali il distributore ha il diritto di ricorrere per effetto dell’art. 3, n. 6, del detto regolamento per contestare la validità della risoluzione stessa – siano in grado di esercitare un sindacato effettivo sui motivi della medesima.
In mancanza di una disciplina comunitaria quanto alla questione se l’intervento di un perito indipendente, di un arbitro o di un giudice nazionale debba aver luogo previamente alla risoluzione o se gli effetti di quest’ultima debbano essere sospesi nelle more della decisione in ordine alla validità della risoluzione stessa, atteso che nessuna disposizione del regolamento n. 1400/2002 impone un siffatto obbligo, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
Conseguentemente, l’art. 3, n. 6, del regolamento n. 1400/2002 dev’essere interpretato nel senso che la mera circostanza che un contratto ricadente nella sfera di applicazione del regolamento medesimo contenga una clausola risolutiva espressa, che preveda la possibilità di risoluzione del contratto ipso iure e senza preavviso da parte del fornitore in caso di inadempimento del distributore ad uno degli obblighi contrattuali menzionati nella clausola stessa, non produce l’effetto di rendere inapplicabile al contratto medesimo l’esenzione per categoria di cui all’art. 2, n. 1, dello stesso regolamento.
(v. punti 27-28, 30, 34, 37 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 gennaio 2007 (*)
«Concorrenza – Accordi di distribuzione di autoveicoli – Esenzione per categoria – Regolamento (CE) n. 1400/2002 – Art. 3, nn. 4 e 6 – Risoluzione da parte del fornitore – Diritto di ricorso ad un perito o ad un arbitro e di adire un giudice nazionale – Clausola risolutiva espressa – Compatibilità con l’esenzione per categoria – Validità dei motivi della risoluzione – Controllo effettivo»
Nel procedimento C‑421/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgio), con decisione 21 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 29 novembre seguente, nella causa
City Motors Groep NV
contro
Citroën Belux NV,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 ottobre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la City Motors Groep NV, dagli avv.ti A. Tallon e Y. Lemense, advocaten;
– per la Citroën Belux NV, dagli avv.ti J. Verbist e B. van de Walle de Ghelcke, advocaten;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Bouquet e A. Whelan, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la City Motors Groep NV (in prosieguo: la «CMG») e la Citroën Belux NV (in prosieguo: la «Citroën») in merito alla validità della risoluzione, da parte di quest’ultima, del contratto dalla medesima concluso con la CMG ai fini della distribuzione in Belgio di autoveicoli della marca Citroën.
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25), così recitava:
«Le condizioni di esenzione previste dai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:
(…)
– il diritto di un contraente di recedere in via straordinaria dall’accordo per l’inadempimento, da parte dell’altro contraente, di uno degli obblighi essenziali.
In ogni caso, le parti devono, in caso di disaccordo, accettare un sistema di rapida risoluzione della controversia, come il ricorso ad un esperto estraneo alle due parti oppure ad un arbitro, fatto salvo il diritto delle parti di adire il giudice competente in base alle disposizioni del diritto nazionale applicabile».
4 Il regolamento n. 1475/95 è stato sostituito, a decorrere dal 1° ottobre 2002, dal regolamento n. 1400/2002.
5 A termini del nono e dell’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1400/2002:
«(9) Onde evitare che un fornitore receda da un accordo perché un distributore o riparatore tiene un comportamento atto a stimolare la concorrenza, come ad esempio le vendite attive o passive a consumatori stranieri, l’attività multimarca o il subappalto dei servizi di riparazione e manutenzione, la notifica di recesso dal contratto deve indicarne chiaramente per iscritto i motivi, che devono essere obiettivi e trasparenti. Inoltre, al fine di rafforzare l’indipendenza dei distributori e dei riparatori dai propri fornitori, devono essere previsti termini minimi di preavviso in caso di mancato rinnovo degli accordi a durata determinata e in caso di recesso dagli accordi a durata indeterminata.
(…)
(11) Onde favorire la rapida risoluzione delle controversie che possono insorgere tra le parti di un accordo di distribuzione e che potrebbero altrimenti ostacolare una concorrenza efficace, devono beneficiare dell’esenzione solamente gli accordi che prevedono il diritto per ciascuna delle parti di ricorrere ad un esperto o ad un arbitro indipendenti, in particolare in caso di denuncia dell’accordo stesso».
6 L’art. 2 del regolamento n. 1400/2002, intitolato «Campo di applicazione», dispone, al n. 1, primo comma, quanto segue:
«1. A norma dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l’articolo 81, paragrafo 1, non si applica agli accordi verticali che riguardino le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere autoveicoli nuovi, pezzi di ricambio per autoveicoli o servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli».
7 Il successivo art. 3 del medesimo regolamento, intitolato «Condizioni generali», dispone, ai nn. 4 e 6, quanto segue:
«4. L’esenzione si applica a condizione che l’accordo verticale concluso con un distributore o riparatore preveda che un fornitore che intenda recedere da un accordo ne dia notifica per iscritto e specifichi i motivi particolareggiati, obiettivi e trasparenti del recesso, onde evitare che un fornitore receda da un accordo verticale con un distributore a causa di pratiche che non possono costituire oggetto di restrizione in virtù del presente regolamento.
(…)
6. L’esenzione si applica a condizione che l’accordo verticale preveda che entrambe le parti abbiano il diritto di ricorrere ad un esperto o ad un arbitro indipendenti in caso di controversie relative al rispetto degli obblighi contrattuali. Controversie di questo tipo possono tra l’altro riferirsi:
(…)
g) al fatto che il recesso da un accordo sia o meno giustificato in base ai motivi indicati nella notifica.
Il diritto di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica il diritto di ciascuna delle parti di ricorrere ad un tribunale nazionale».
8 Il successivo art. 4, intitolato «Restrizioni fondamentali», prevede, al n. 1, che l’esenzione non si applica agli accordi verticali che abbiano ad oggetto le restrizioni indicate nella disposizione medesima.
9 Il successivo art. 5, intitolato «Condizioni specifiche», dispone che l’esenzione non si applica agli obblighi ivi indicati e contenuti in accordi verticali.
La normativa nazionale
10 A termini dell’art. 1184 del codice civile belga:
«Ai contratti sinallagmatici è sempre sottesa la clausola risolutiva per il caso in cui una delle due parti non dovesse adempiere ai propri obblighi.
In tal caso, il contratto non si intende peraltro immediatamente risolto di diritto. La parte nei confronti della quale la prestazione non sia stata eseguita ha la scelta di chiedere alla controparte l’esecuzione del contratto, laddove sia possibile, ovvero di chiedere la risoluzione, oltre al risarcimento del danno.
La risoluzione deve essere chiesta in via giudiziale e al convenuto può essere concesso, a seconda delle circostanze, un termine per adempiere».
11 Con la previsione di una clausola risolutiva espressa, le parti possono tuttavia consensualmente convenire di collocarsi al di fuori della sfera di applicazione del detto art. 1184, stabilendo le circostanze in presenza delle quali un inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare la risoluzione ipso iure del contratto, senza ricorso all’autorità giudiziaria.
La causa principale e la questione pregiudiziale
12 Dal 1992 la CMG è distributrice in Belgio di autoveicoli della marca Citroën in base a contratti di concessione di vendita conclusi con la stessa Citroën. L’ultimo di tali contratti, relativo alla vendita di autoveicoli nuovi, è stato concluso il 13 maggio 2003 per una durata indeterminata, con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2003 (in prosieguo: il «contratto di concessione»).
13 A termini dell’art. XVIII del contratto di concessione, la Citroën può procedere alla sua immediata risoluzione, ipso iure e senza previa diffida, in particolare «in caso di rivendita, in contrasto con quanto previsto dagli artt. V e XIV, n. 9, di una o più vetture [di marca Citroën], nuove o immatricolate da meno di tre mesi, e/o di attrezzature ed accessori, ad un rivenditore che non sia membro della rete di distribuzione ufficiale della [Citroën], autorizzato come rivenditore e stabilito nel territorio dello Spazio economico europeo o in Svizzera».
14 Tuttavia, ai sensi dell’art. XXI del contratto di concessione:
«(…) In caso di contestazione relativa all’esecuzione del presente contratto ed ai fini di una composizione amichevole della controversia, ognuna delle parti può fare ricorso ad un perito, nominato dal presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles su domanda della parte più diligente.
Tale disposizione non pregiudica in alcun modo il diritto di ognuna delle parti di rivolgersi all’autorità giudiziaria in caso di contestazione relativa all’esecuzione del presente contratto (…)».
15 Il 1° giugno 2004 la Citroën procedeva alla risoluzione del contratto di concessione ai sensi dell’art. XVIII del medesimo per aver la CMG venduto autovetture alla società Interlease NV.
16 La CMG citava in giudizio la Citroën dinanzi al Rechtbank van Koophandel te Brussel (Tribunale commerciale di Bruxelles) al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo recesso dal contratto di concessione. In tale contesto essa sosteneva, in particolare, che la clausola risolutiva espressa contenuta nel detto contratto sarebbe in contrasto con il regolamento n. 1400/2002.
17 Il presidente del detto Tribunal, pronunciandosi su domanda di provvedimenti urgenti, ordinava alla Citroën, a pena di applicazione di penali, di proseguire le relazioni contrattuali con la CMG sino alla soluzione della controversia nel merito. Il ricorso interposto dalla Citroën avverso tale ordinanza dinanzi allo Hof van Beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) veniva respinto.
18 Nel merito, il giudice del rinvio, facendo proprie le considerazioni svolte dallo Hof van Beroep te Brussel, ritiene che l’art. 3, n. 6, lett. g), del regolamento n. 1400/2002 sembri dover essere interpretato nel senso che il contratto debba restare in vigore nelle more della soluzione della controversia. Conseguentemente, una clausola risolutiva espressa ed unilaterale, che consenta di escludere il previo intervento di un perito, di un arbitro o di un giudice, non potrebbe validamente coesistere con una delle fattispecie indicate al detto n. 6. L’art. XVIII del contratto di concessione si porrebbe dunque, prima facie, in contrasto con il regolamento n. 1400/2002.
19 Ciò premesso, il Rechtbank van Koophandel te Brussel decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 3, n. 6, del regolamento (…) n. 1400/2002 (…) debba essere interpretato nel senso che esso esclude la possibilità di inserire una clausola risolutiva espressa in un contratto di concessione di autovetture al quale si intenda applicare l’esenzione [di cui all’art. 2, n. 1, del detto regolamento]».
Sulla questione pregiudiziale
20 Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 3, n. 6, del regolamento n. 1400/2002 debba essere interpretato nel senso che l’esenzione per categoria prevista dall’art. 2, n. 1, del detto regolamento non si applichi ai contratti che ricadono nella sfera di applicazione del regolamento medesimo contenenti una clausola risolutiva espressa, come quella oggetto della causa principale, per effetto della quale il fornitore possa procedere alla risoluzione del contratto ipso iure e senza previa diffida in caso di inadempimento, da parte del distributore, ad uno degli obblighi contrattuali indicati nella clausola stessa.
21 A parere della CMG, una clausola risolutiva espressa dev’essere considerata quale strumento che falsa la concorrenza, in quanto porrebbe il fornitore in una posizione di forza, limitando il sindacato del giudice in caso di controversia. Infatti, in presenza di una siffatta clausola, il giudice adito dovrebbe limitarsi ad esaminare se sussistano le condizioni ai fini della sua applicazione e se la risoluzione costituisca un abuso di diritto. Gli effetti restrittivi sulla concorrenza di tale clausola risulterebbero, inoltre, confermati dal fatto che, contrariamente al regolamento n. 1475/95, il regolamento n. 1400/2002 non prevede più la possibilità di una risoluzione straordinaria per inadempimento ad uno degli obblighi essenziali del contratto.
22 A tal riguardo, si deve rilevare, in limine, che, come correttamente osservato dalla Citroën, né l’art. 4 né l’art. 5 del regolamento n. 1400/2002, che indicano esaustivamente le restrizioni fondamentali e talune condizioni specifiche che ostano all’applicazione dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento medesimo, menzionano le clausole risolutive espresse.
23 È ben vero, come rileva la CMG nelle proprie osservazioni scritte, che il regolamento n. 1400/2002, a differenza dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95, non afferma più esplicitamente che le condizioni di esenzione per categoria «non pregiudicano (…) il diritto di un contraente di recedere in via straordinaria dall’accordo per l’inadempimento, da parte dell’altro contraente, di uno degli obblighi essenziali».
24 Tuttavia, da tale silenzio non può dedursi che le clausole risolutive espresse siano ormai vietate in quanto restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Infatti, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95 non era minimamente volto a concedere l’esenzione per categoria a talune restrizioni alla concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, bensì prevedeva unicamente una semplice possibilità non restrittiva della libertà contrattuale delle parti esercitabile nell’ambito della legge nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenza 7 settembre 2006, causa C‑125/05, Vulcan Silkeborg, Racc. pag. I‑7637, punto 47).
25 Nella decisione di rinvio il Rechtbank van Koophandel te Brussel si chiede, tuttavia, se una clausola risolutiva espressa, consentendo di evitare il previo intervento di un perito indipendente, di un arbitro o di un giudice, non si ponga in contrasto con l’art. 3, n. 6, del regolamento n. 1400/2002. Il rispetto di tale disposizione sembrerebbe, infatti, esigere che il contratto oggetto della risoluzione resti in vigore nelle more della soluzione della controversia relativa alla validità della risoluzione medesima.
26 Si deve tuttavia rilevare che l’art. 3, n. 6, del regolamento n. 1400/2002 non vieta alcuna clausola contrattuale, bensì si limita ad esigere, a titolo di condizione ai fini dell’applicazione dell’esenzione per categoria, che l’accordo con un distributore preveda contrattualmente il diritto per ognuna delle parti, fatto salvo il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria nazionale, di ricorrere ad un perito indipendente o ad un arbitro in caso di controversia scaturente dal contratto ed attinente, in particolare, a termini della lett. g) di tale disposizione, alla questione se la risoluzione del contratto fosse o meno giustificata dai motivi indicati nel preavviso.
27 Pertanto, al fine di rispettare tale condizione di applicazione dell’esenzione per categoria, è sufficiente, ai sensi dello stesso art. 3, n. 6, del regolamento n. 1400/2002 e come emerge dall’undicesimo ‘considerando’ del medesimo, che l’accordo de quo contenga una clausola che preveda un siffatto diritto contrattuale. Atteso che l’elencazione dei tipi di controversie contrattuali contenuta in tale disposizione non è esaustiva, ciò deve valere indipendentemente dal fatto che la risoluzione abbia avuto luogo con ovvero senza preavviso. Per contro, la detta disposizione non esige, così come nessun’altra disposizione del regolamento medesimo, ai fini dell’applicazione dell’esenzione per categoria, che l’intervento del perito indipendente, dell’arbitro o del giudice abbia luogo anteriormente all’effettuazione della risoluzione ovvero che ne sospenda gli effetti sino al momento della pronuncia di una decisione in merito alla validità della risoluzione stessa.
28 Dalle suesposte considerazioni emerge che nessuna disposizione del regolamento n. 1400/2002 vieta alle parti di un contratto che ricada nella sfera di applicazione del detto regolamento di prevedere una clausola risolutiva espressa come quella oggetto della causa principale (v., in tal senso, sentenza 30 aprile 1998, causa C‑230/96, Cabour, Racc. pag. I‑2055, punto 37). Pertanto, la validità di una siffatta clausola rientra, in linea di principio, nella sfera non del detto regolamento, bensì unicamente della legge nazionale.
29 Tuttavia, per quanto attiene alla risoluzione di un contratto che rientri nella sfera di applicazione del regolamento n. 1400/2002, occorre tener conto del fatto che, per effetto dell’art. 3, n. 4, del regolamento medesimo, l’esenzione per categoria si applica unicamente a condizione che l’accordo preveda che un fornitore, che intenda notificare la risoluzione del contratto stesso, sia tenuto a provvedervi per iscritto, specificando i motivi oggettivi e trasparenti della decisione di risoluzione e ciò, secondo il tenore stesso della detta disposizione, al fine di evitare che un fornitore risolva un contratto a causa di pratiche che non possono costituire oggetto di restrizioni nell’ambito del menzionato regolamento. Ciò avverrebbe, come si legge nel nono ‘considerando’ del regolamento medesimo, qualora un fornitore risolvesse un contratto in base al rilievo che un distributore adotti un comportamento che favorisce la concorrenza, consistente, in particolare, in vendite attive o passive a clienti stranieri.
30 Ne consegue, come sostenuto sia dalla CMG sia dalla Commissione delle Comunità europee e come d’altronde riconosciuto dalla Citroën stessa, che laddove un fornitore proceda alla risoluzione di un contratto per effetto di clausola risolutiva espressa, il rispetto delle condizioni di applicazione dell’esenzione per categoria istituita dal regolamento n. 1400/2002 esige non solo che il fornitore stesso indichi per iscritto i motivi della risoluzione, bensì parimenti che il perito indipendente, l’arbitro o il giudice nazionale – cui il distributore ha il diritto di ricorrere per effetto dell’art. 3, n. 6, del regolamento medesimo per contestare la validità della risoluzione stessa – siano in grado di esercitare un sindacato effettivo sui motivi della medesima.
31 Spetta al giudice del rinvio verificare se la sussistenza di tale sindacato effettivo sia garantita dalla legge nazionale applicabile nel caso in cui un fornitore proceda alla risoluzione di un contratto in base ad una clausola risolutiva espressa.
32 A tal riguardo, in considerazione dell’obiettivo perseguito dall’art. 3, n. 4, del regolamento n. 1400/2002, l’effettività di tale sindacato esige, quantomeno, che il perito indipendente, l’arbitro o il giudice siano in grado di verificare che la risoluzione operata dal fornitore non sia dettata da pratiche del distributore che ricadano nelle restrizioni fondamentali di cui all’art. 4 del regolamento medesimo.
33 Peraltro, in caso di violazione da parte del fornitore della condizione di applicazione dell’esenzione per categoria indicata dall’art. 3, n. 4, del regolamento n. 1400/2002, il giudice nazionale dev’essere in grado di trarne tutte le conseguenze, conformemente alla legge nazionale, sia per quanto attiene alla validità del contratto di cui trattasi rispetto all’art. 81 CE sia per quanto riguarda il risarcimento del danno eventualmente causato al distributore laddove sussista un nesso di causalità tra tale danno ed un’intesa o una pratica contraria all’art. 81 CE (v., in tal senso, le sentenze 20 settembre 2001, causa C‑453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I‑6297, punto 26, e 13 luglio 2006, cause riunite da C‑295/04 a C‑298/04, Manfredi e a., Racc. pag. I‑6619, punti 60, 61 e 90).
34 Quanto alla questione se l’intervento di un perito indipendente, di un arbitro o di un giudice nazionale debba aver luogo previamente alla risoluzione o se gli effetti di quest’ultima debbano essere sospesi nelle more della decisione in ordine alla validità della risoluzione stessa, si deve rammentare che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia – atteso che nessuna disposizione del regolamento n. 1400/2002 impone un siffatto obbligo, come emerge dal punto 27 della presente sentenza –, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, le menzionate sentenze Courage e Crehan, punto 29, e Manfredi e a., punti 62 e 71).
35 Conformemente al principio di equivalenza, un perito indipendente, un arbitro o un giudice nazionale incaricati di valutare, con riguardo alla normativa comunitaria in materia di concorrenza, la validità di una risoluzione pronunciata sulla base di una clausola risolutiva espressa non possono essere tenuti ad intervenire preventivamente rispetto alla risoluzione stessa quando, come emerge dalla decisione di rinvio e come sostanzialmente indicato all’udienza dalle parti della causa principale in risposta ai quesiti della Corte, tale intervento preliminare non sia nemmeno richiesto nell’esame della validità della risoluzione con riguardo ad analoghe disposizioni della legge nazionale. Parimenti, non risulta che le condizioni per l’intervento del giudice dell’urgenza nell’ambito di azioni basate sulle norme comunitarie in materia di concorrenza siano meno favorevoli rispetto a quelle applicabili nell’ambito di analoghe azioni basate sulla legge interna, ove tale questione deve tuttavia costituire oggetto di verifica da parte del giudice del rinvio.
36 Per quanto attiene al principio di effettività, dal momento che la validità, alla luce del regolamento n. 1400/2002, dei motivi della risoluzione pronunciata sulla base di una clausola risolutiva espressa deve costituire oggetto di un sindacato rispondente ai requisiti indicati ai punti 29-33 della presente sentenza, non può ritenersi che la circostanza che una siffatta clausola produca l’effetto di escludere il previo intervento di un perito indipendente, di un arbitro o di un giudice nazionale e il fatto che gli effetti di tale risoluzione non vengano sospesi nelle more della decisione sulla validità della risoluzione stessa rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal menzionato regolamento.
37 Conseguentemente, la questione pregiudiziale dev’essere risolta affermando che l’art. 3, n. 6, del regolamento n. 1400/2002 dev’essere interpretato nel senso che la mera circostanza che un contratto ricadente nella sfera di applicazione del regolamento medesimo contenga una clausola risolutiva espressa come quella oggetto della causa principale, che preveda la possibilità di risoluzione del contratto ipso iure e senza preavviso da parte del fornitore in caso di inadempimento del distributore ad uno degli obblighi contrattuali menzionati nella clausola stessa, non produce l’effetto di rendere inapplicabile al contratto medesimo l’esenzione per categoria di cui all’art. 2, n. 1, dello stesso regolamento.
Sulle spese
38 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 3, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, dev’essere interpretato nel senso che la mera circostanza che un contratto ricadente nella sfera di applicazione del regolamento medesimo contenga una clausola risolutiva espressa come quella oggetto della causa principale, che preveda la possibilità di risoluzione del contratto ipso iure e senza preavviso da parte del fornitore in caso di inadempimento del distributore ad uno degli obblighi contrattuali menzionati nella clausola stessa, non produce l’effetto di rendere inapplicabile al contratto medesimo l’esenzione per categoria di cui all’art. 2, n. 1, dello stesso regolamento.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.
Full & Egal Universal Law Academy