SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 giugno 2007
Causa C-424/05 P
Commissione delle Comunità europee
contro
Sonja Hosman-Chevalier
«Impugnazione – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizione prevista dall’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto – Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato”»
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005, causa T-72/04, Hosman-Chevalier/Commissione (Racc. pag. II-3265).
Decisione: L’impugnazione è respinta.
Massime
Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione
[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]
La nozione di Stato ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto include necessariamente la rappresentanza permanente di uno Stato membro presso l’Unione europea. Di conseguenza, il personale di siffatta rappresentanza permanente, compreso il suo personale amministrativo e tecnico, dev’essere considerato, vista la sua appartenenza alle strutture di tale rappresentanza, al servizio dello Stato membro in questione e, pertanto, in una situazione di «dislocazione» ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalle funzioni particolari e specifiche che ha svolto nell’ambito del detto organismo, poiché il beneficio dell’indennità di dislocazione non è soggetto alla condizione dell’esistenza di un legame giuridico diretto tra la persona interessata e lo Stato in questione. Siffatta interpretazione, del resto, è conforme all’autonomia di cui devono godere gli Stati membri nell’organizzazione interna delle loro rappresentanze permanenti. Spetta, infatti, a ciascuno Stato membro selezionare gli organismi deputati a far parte della propria rappresentanza permanente e identificare gli interessi pubblici della cui tutela le diverse istanze che convivono all’interno di tale rappresentanza devono farsi portatrici nei rapporti con le istituzioni comunitarie.
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