Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 novembre 2006 – Commissione / Lussemburgo
(Causa C-452/05)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Inquinamento e degrado ambientale — Trattamento delle acque reflue urbane»
Ricorso di inadempimento — Esame della fondatezza effettuato dalla Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione allo scadere del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 11)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Erronea applicazione dell’art. 5, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40)
Dispositivo
Il Granducato di Lussemburgo, non essendo in grado di provare che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento sia pari almeno al 75% per l’azoto totale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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