Causa C-457/05
Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV
contro
Diageo Deutschland GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Wiesbaden)
«Libera circolazione delle merci — Direttiva 75/106/CEE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri — Liquidi in imballaggi preconfezionati — Precondizionamento in volume — Art. 5, n. 3, lett. b) e d) — Baileys Minis — Commercializzazione in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale di 0,071 litri»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 14 giugno 2007
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 ottobre 2007
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Imballaggio preconfezionato di liquidi — Direttiva 75/106
[Art. 28 CE; direttiva del Consiglio 75/106, come modificata dall’atto di adesione del 2003, art. 5, n. 3, lett. b) e d), e allegato III, punto 4]
2. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente
[Art. 28 CE; direttiva del Consiglio 75/106, come modificata dall’atto di adesione del 2003, art. 5, n. 3, lett. b) e d), e allegato III, punto 4]
1. Alla luce dell’impianto generale e della finalità della direttiva 75/106, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, nonché del principio della libera circolazione delle merci, sancito dall’art. 28 CE, l’art. 5, n. 3, lett. d), della detta direttiva dev’essere interpretato nel senso che imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a l 0,071, contenenti i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, della stessa direttiva e che sono legalmente prodotti e commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono essere commercializzati anche negli altri Stati membri.
Un’interpretazione contraria non può essere giustificata da un’esigenza imperativa riguardante la tutela dei consumatori.
Se è vero che la direttiva 75/106, ai sensi del suo quarto ‘considerando’, mira ed evitare il rischio che il consumatore sia indotto in errore da volumi nominali troppo vicini, è possibile ritenere, prendendo a riferimento un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, che un siffatto rischio sia escluso.
Infatti, l’art. 4, n. 1, della direttiva 75/106 prevede, per gli imballaggi preconfezionati ivi considerati, l’obbligo di indicare sull’etichetta la quantità netta di liquido contenuta nell’imballaggio, espressa in unità di volume, il che consente di evitare, nel consumatore preso a riferimento, una confusione tra due volumi e permette al detto consumatore di tener conto della differenza di volume da lui constatata nella comparazione dei prezzi di un medesimo liquido confezionato in due imballaggi differenti.
A tal proposito, un volume nominale come quello di l 0,071, che si situa tra i volumi nominali di l 0,05 e di l 0,10, contenuti nella gamma comunitaria dei volumi nominali ammessi per i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, della direttiva 75/106, presenta, rispetto a ciascuno di questi due volumi, uno scarto sufficiente ad evitare qualsivoglia confusione nel consumatore di riferimento.
Infine, si deve tener conto dell’obbligo, derivante dalla direttiva 98/6, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, di indicare, a prescindere dal volume nominale dell’imballaggio preconfezionato, il prezzo di vendita per unità di misura.
(v. punti 27-31, dispositivo 1)
2. L’impianto generale e la finalità della direttiva 75/106, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, nonché il principio della libera circolazione delle merci, ostano al divieto di commercializzare i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, di tale direttiva in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a l 0,071 a partire da Stati membri diversi dall’Irlanda e dal Regno Unito, divieto risultante dall’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva citata, letto in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo.
Poiché, infatti, in conformità a tali disposizioni, gli imballaggi preconfezionati di cui trattasi possono essere commercializzati solamente a partire da tali due Stati membri, un siffatto divieto è idoneo ad ostacolare il commercio intracomunitario, in quanto può avere la conseguenza di rendere maggiormente difficili e onerose la loro produzione e la loro commercializzazione ad opera di produttori stabiliti negli altri Stati membri, se non addirittura di dissuadere tali produttori dal commercializzare siffatti imballaggi preconfezionati.
Tale divieto di commercializzazione non può essere giustificato, in quanto contraddice manifestamente uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 75/106 stessa, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione degli imballaggi preconfezionati contenenti i liquidi di cui all’allegato III di tale direttiva, e dato che il rischio che il consumatore sia indotto in errore è escluso.
Posto che la possibilità, prevista dall’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 75/106, di commercializzare imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale di l 0,071 esclusivamente a partire dall’Irlanda e dal Regno Unito è concessa a titolo permanente, siffatta possibilità non può essere giustificata dall’obiettivo perseguito dalla citata disposizione, poiché essa va oltre quanto necessario al perseguimento del detto obiettivo che, come emerge dal sesto ‘considerando’ della direttiva 75/106, è quello di consentire a tali due Stati membri di adattarsi alle difficoltà rappresentate dalla rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali, dall’organizzazione dei nuovi tipi di controlli e dal cambiamento del sistema di unità di misura.
Di conseguenza, l’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva 75/106, letto in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo, è invalido laddove esclude il volume nominale di l 0,071 dalla gamma comunitaria armonizzata di volumi nominali di cui all’allegato III, punto 4, colonna I, di tale direttiva.
(v. punti 32-33, 35-37, 39, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 ottobre 2007 (*)
«Libera circolazione delle merci – Direttiva 75/106/CEE – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri – Liquidi in imballaggi preconfezionati – Precondizionamento in volume – Art. 5, n. 3, lett. b) e d) – Baileys Minis – Commercializzazione in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale di l 0,071»
Nel procedimento C‑457/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landgericht Wiesbaden (Germania) con decisione 23 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2005, nella causa
Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV
contro
Diageo Deutschland GmbH,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. M. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. M.‑A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV, dai sigg. C. Eggers e H.‑G. Kamann, Rechtsanwälte;
– per la Diageo Deutschland GmbH, dalla sig.ra. V. Bansch, Rechtsanwältin;
– per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;
– per il governo greco, dai sigg. M. Apessos, I. Bakopoulos e S. Spyropoulos, nonché dalla sig.ra N. Dafniou, in qualità di agenti;
– per il governo francese, dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agente;
– per il Consiglio dell’Unione europea, dalle C. Giorgi Fort e G. Curmi nonché dal sig. J.‑P. Hix, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Lawunmi e dal sig. B. Schima, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 giugno 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42, pag. 1), come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva 75/106»), letto in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dell’articolo citato nonché con l’allegato III, punto 4, di tale direttiva.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV (in prosieguo: la «Schutzverband») e la Diageo Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Diageo») in merito alla commercializzazione in Germania di una bevanda denominata «Baileys» in imballaggi aventi un volume nominale di l 0,071.
Contesto normativo
3 Il primo, il quarto e il sesto ‘considerando’ della direttiva 75/106 così recitano:
«considerando che nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita di liquidi in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all’altro, ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati; che è necessario pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;
(…)
considerando che è opportuno ridurre il più possibile per un dato prodotto i volumi troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore; che, tuttavia, considerate le scorte molto ingenti di imballaggi preconfezionati nella Comunità, tale riduzione può avvenire soltanto gradualmente;
(…)
considerando che per alcuni Stati membri la rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali, l’organizzazione dei nuovi tipi di controlli e il cambiamento del sistema di unità di misura presentano difficoltà; che occorre quindi prevedere per questi Stati membri un periodo di transizione che non deve comunque ostacolare maggiormente il commercio intracomunitario dei prodotti in questione né compromettere l’applicazione della direttiva negli altri Stati membri».
4 L’art. 5 della direttiva citata è così formulato:
«1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla determinazione dei volumi o ai relativi metodi di controllo impiegati, o per motivi inerenti ai valori nominali, qualora essi figurino nell’allegato III, colonna I, rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva.
(…)
3.
b) Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati ai punti 1 a) e b) dell’allegato III possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1988 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I di detto allegato.
Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati al punto 2 a) dell’allegato III possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1990 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I dello stesso allegato. Quelli riportati al punto 4 dello stesso allegato possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1991 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I precitata.
c) (…)
d) Fatta salva la lettera b), in Irlanda e nel Regno Unito possono essere commercializzati i prodotti elencati al punto 4 dell’allegato III che si presentano nel volume di l 0,071.
(…)».
5 L’allegato III, colonna I, della direttiva 75/106, che definisce i volumi nominali ammessi a titolo definitivo, prevede, per i prodotti elencati al punto 4 di tale allegato, i seguenti volumi nominali: 0,02 l – 0,03 l – 0,04 l – 0,05 l – 0,10 l – 0,20 l – 0,35 l – 0,50 l – 0,70 l – 1 l – 1,125 l – 1,5 l – 2 l – 2,5 l – 3 l – 4,5 l – 5 l – 10 l.
Causa principale e questioni pregiudiziali
6 La Schutzverband è un’associazione avente lo scopo di vigilare sull’osservanza e sull’applicazione della disciplina vigente in Germania nel settore degli alcolici.
7 La Diageo è la filiale tedesca del produttore di bevande Diageo North America Inc. Essa commercializza in Germania, sotto diversi marchi, segnatamente birra, whisky, gin e vodka.
8 Dall’ottobre 2004 la Diageo commercializza in Germania la bevanda «Baileys» in forma di imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale di l 0,071, denominati «Baileys Minis», fabbricati ed imbottigliati in Irlanda.
9 Le parti nella causa principale controvertono sull’ammissibilità della commercializzazione di detti imballaggi in Germania.
10 In tale contesto, il Landgericht Wiesbaden (Tribunale regionale di Wiesbaden) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, lett. d), e con l’allegato III, punto 4, della direttiva 75/106/CEE (...) debba essere interpretato nel senso che prodotti confezionati in volume di l 0,071, legalmente fabbricati e/o commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono essere commercializzati anche in tutti gli altri Stati membri della Comunità europea.
2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se l’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, lett. d), e con l’allegato III, punto 4, della direttiva 75/106/CEE, sia conforme al principio della libera circolazione delle merci sancito dagli artt. 28 CE e 30 CE».
Sulle questioni pregiudiziali
11 Con le sue questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva 75/106, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo e con l’allegato III, punto 4, di tale direttiva, debba essere interpretato, alla luce del principio della libera circolazione delle merci di cui all’art. 28 CE, nel senso che consente che imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a l 0,071, contenenti uno dei prodotti elencati al citato punto 4 e che sono legalmente prodotti e commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, siano commercializzati anche negli altri Stati membri.
12 L’art. 5, n. 1, della direttiva 75/106 vieta agli Stati membri di adottare, in relazione ad imballaggi preconfezionati che soddisfano le prescrizioni di tale direttiva, provvedimenti restrittivi dell’immissione di tali prodotti sul mercato per motivi inerenti ai volumi o alla determinazione di questi ultimi (sentenza 12 ottobre 2000, causa C‑3/99, Ruwet, Racc. pag. I‑8749, punto 42).
13 Il n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, dell’articolo citato vieta la commercializzazione, dopo il 31 dicembre 1991, degli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti riportati all’allegato III, punto 4, della direttiva 75/106, in volumi nominali diversi da quelli indicati nella colonna I di questo allegato.
14 Il n. 3, lett. d), dello stesso articolo prevede una deroga a tale divieto di commercializzazione.
15 Tuttavia, un esame comparativo delle diverse versioni linguistiche di quest’ultima disposizione non fornisce chiare indicazioni in merito all’esatta portata della deroga prevista dalla disposizione in esame.
16 Dall’esame di talune versioni linguistiche dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 75/106 risulta infatti che i prodotti elencati al punto 4 dell’allegato III di questa direttiva, che si presentano nel volume di l 0,071 in Irlanda e nel Regno Unito, possono essere commercializzati, mentre, secondo altre versioni linguistiche della stessa disposizione, i detti prodotti che si presentano nel volume di l 0,071 possono essere commercializzati in Irlanda e nel Regno Unito.
17 Secondo una giurisprudenza costante, data la necessità che le disposizioni di diritto comunitario vengano applicate, e quindi interpretate, in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, in una delle sue versioni, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, Racc. pag. 419, punto 3; 7 luglio 1988, causa 55/87, Moksel Import und Export, Racc. pag. 3845, punto 15; 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 36, e 19 aprile 2007, causa C‑63/06, Profisa, Racc. I‑3239, punto 13).
18 In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione di cui è causa dev’essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punto 14; 7 dicembre 2000, causa C-482/98, Italia/Commissione, Racc. pag. I-10861, punto 49; 1° aprile 2004, causa C-1/02, Borgmann, Racc. pag. I-3219, punto 25, e Profisa, cit., punto 14).
19 A tal proposito, va ricordato come la direttiva 75/106 sia stata adottata sulla scorta dell’art. 100 del Trattato CEE (divenuto art. 100 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 94 CE), al fine del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune (sentenza Ruwet, cit., punto 40).
20 Dal primo ‘considerando’ della direttiva citata emerge che questa ha lo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di determinati imballaggi preconfezionati di liquidi ad uso alimentare, derivanti dall’esistenza, nella maggior parte degli Stati membri, di norme regolamentari imperative differenti da uno Stato membro all’altro (sentenza Ruwet, cit., punto 41).
21 Peraltro, si deve rilevare che la direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/316/CEE, che modifica la direttiva 75/106 (GU L 143, pag. 26), la quale ha introdotto nella direttiva 75/106 le disposizioni di cui trattasi nella causa principale, è basata sull’art. 100 A del Trattato CEE (divenuto art. 100 A del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), e che essa è quindi destinata a migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno (sentenza 5 ottobre 2000, causa C‑376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑8419, punto 83).
22 Si deve altresì ricordare che, secondo costante giurisprudenza, una norma di diritto comunitario derivato va interpretata, nei limiti del possibile, nel senso della sua conformità con le disposizioni del Trattato CE e con i principi generali del diritto comunitario (sentenze 13 dicembre 1983, causa 218/82, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 4063, punto 15; 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch e a., Racc. pag. 3477, punto 21; 21 marzo 1991, causa C‑314/89, Rauh, Racc. pag. I‑1647, punto 17; 27 gennaio 1994, causa C‑98/91, Herbrink, Racc. pag. I‑223, punto 9, e Borgmann, cit., punto 30).
23 In tale contesto, con riferimento alla direttiva 75/106, la Corte ha già statuito che, in linea di principio, l’art. 28 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro vieti lo smercio di un imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso nella gamma comunitaria, legalmente fabbricato e immesso in commercio in un altro Stato membro (sentenza Ruwet, cit., punto 57).
24 Orbene, è fuor di dubbio che, ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 75/106, la commercializzazione di imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati al punto 4 dell’allegato III di tale direttiva che si presentano nel volume di l 0,071 è, quantomeno in Irlanda e nel Regno Unito, conforme alla direttiva stessa.
25 Di conseguenza, poiché tali imballaggi preconfezionati sono legalmente prodotti e commercializzati almeno nei due Stati membri citati, l’art. 28 CE osta a che la loro commercializzazione sia vietata negli altri Stati membri, salvo il caso che tale divieto risulti giustificato da un’esigenza imperativa, sia indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti di importazione, sia necessario per soddisfare tale esigenza imperativa e proporzionato all’obiettivo perseguito, e tale obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari (v., in tal senso, sentenza Ruwet, cit., punti 50 e 57).
26 La Schutzverband e il governo belga affermano che il divieto di commercializzazione previsto dall’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva 75/106 è giustificato da un’esigenza imperativa riguardante la tutela dei consumatori.
27 A tal proposito, se è vero che tale direttiva, ai sensi del suo quarto ‘considerando’, mira ed evitare il rischio che il consumatore sia indotto in errore da volumi nominali troppo vicini, è possibile ritenere, prendendo a riferimento un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (sentenze 13 gennaio 2000, causa C-220/98, Estée Lauder, Racc. pag. I‑117, punto 30, e Ruwet, cit., punto 53), che un siffatto rischio sia escluso.
28 Infatti, l’art. 4, n. 1, della direttiva 75/106 prevede, per gli imballaggi preconfezionati ivi considerati, l’obbligo di indicare sull’etichetta la quantità netta di liquido contenuta nell’imballaggio, espressa in unità di volume (litro, centilitro, millilitro, a seconda dei casi), il che consente di evitare, nel consumatore preso a riferimento, una confusione tra due volumi e permette al detto consumatore di tener conto della differenza di volume da lui constatata nella comparazione dei prezzi di un medesimo liquido confezionato in due imballaggi differenti (sentenza Ruwet, cit., punto 54).
29 A tal proposito, occorre constatare che la stessa direttiva 75/106 ammette, nella gamma dei volumi nominali previsti all’allegato III, colonna I, per i prodotti elencati al punto 4 di tale allegato, la coesistenza di volumi nominali (l 0,02, l 0,03, l 0,04 e l 0,05) che presentano tra loro solamente uno scarto minimo pari a l 0,01. Si deve quindi rilevare che un volume nominale come quello di l 0,071, che si situa tra i volumi nominali di l 0,05 e di l 0,10, contenuti nella gamma comunitaria dei volumi nominali ammessi per i citati prodotti, presenta, rispetto a ciascuno di questi due volumi, uno scarto superiore a l 0,01, che è sufficiente ad evitare qualsivoglia confusione nel consumatore di riferimento.
30 Infine, si deve tener conto dell’obbligo, derivante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80, pag. 27), di indicare, a prescindere dal volume nominale dell’imballaggio preconfezionato, il prezzo di vendita per unità di misura (sentenza Ruwet, cit., punto 56).
31 Dalle considerazioni che precedono risulta che, alla luce dell’impianto generale e della finalità della direttiva 75/106, nonché del principio della libera circolazione delle merci, sancito dall’art. 28 CE, l’art. 5, n. 3, lett. d), di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a l 0,071, contenenti i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, della stessa direttiva e che sono legalmente prodotti e commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono essere commercializzati anche negli altri Stati membri.
32 Del resto, l’impianto generale e la finalità della direttiva 75/106, nonché il principio della libera circolazione delle merci, ostano al divieto di commercializzare i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, di tale direttiva in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a l 0,071 a partire da Stati membri diversi dall’Irlanda e dal Regno Unito, divieto risultante dall’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva citata, letto in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo.
33 Poiché, infatti, in conformità a tali disposizioni, gli imballaggi preconfezionati di cui trattasi possono essere commercializzati solamente a partire da tali due Stati membri, un siffatto divieto è idoneo ad ostacolare il commercio intracomunitario, in quanto può avere la conseguenza di rendere maggiormente difficili e onerose la loro produzione e la loro commercializzazione ad opera di produttori stabiliti negli altri Stati membri, se non addirittura di dissuadere tali produttori dal commercializzare siffatti imballaggi preconfezionati.
34 Quindi, per poter commercializzare gli imballaggi preconfezionati di cui trattasi, un produttore stabilito in uno Stato membro diverso dall’Irlanda e dal Regno Unito si vede costretto ad esportare tali imballaggi preconfezionati verso tali due Stati membri o a produrli all’interno degli stessi prima di reimportarli nel proprio Stato membro.
35 Tale divieto di commercializzazione non può essere giustificato, in quanto contraddice manifestamente uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 75/106 stessa, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione degli imballaggi preconfezionati contenenti i liquidi di cui all’allegato III di tale direttiva. Il rischio che il consumatore sia indotto in errore dev’essere escluso per i motivi indicati ai punti 27-30 della presente sentenza.
36 Per quanto riguarda la possibilità, prevista dall’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 75/106, di commercializzare imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale di l 0,071 esclusivamente a partire dall’Irlanda e dal Regno Unito, essa non può essere giustificata dall’obiettivo perseguito dalla citata disposizione.
37 Invero, una tale possibilità, in quanto concessa a titolo permanente, va oltre quanto necessario al perseguimento del detto obiettivo, che, come emerge dal sesto ‘considerando’ della direttiva 75/106, è quello di consentire a tali due Stati membri di adattarsi alle difficoltà rappresentate dalla rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali, dall’organizzazione dei nuovi tipi di controlli e dal cambiamento del sistema di unità di misura.
38 Occorre d’altronde rilevare che, ai sensi di questo stesso ‘considerando’, per far fronte a tali difficoltà occorre prevedere un periodo di transizione che non ostacoli comunque maggiormente il commercio intracomunitario, né comprometta l’applicazione della direttiva 75/106.
39 Ne discende che l’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva 75/106, letto in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo è invalido laddove esclude il volume nominale di l 0,071 dalla gamma comunitaria armonizzata di volumi nominali di cui all’allegato III, punto 4, colonna I, di questa stessa direttiva.
40 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni proposte nel senso che:
– l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 75/106 dev’essere interpretato nel senso che imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a l 0,071, contenenti i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, della stessa direttiva e che sono legalmente prodotti e commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono essere commercializzati anche negli altri Stati membri, e che
– l’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva 75/106, letto in combinato disposto con il n. 3, lett. d),dello stesso articolo è invalido laddove esclude il volume nominale di l 0,071 dalla gamma comunitaria armonizzata di volumi nominali di cui all’allegato III, punto 4, colonna I, di tale direttiva.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale pari a l 0,071, contenenti i prodotti elencati all’allegato III, punto 4, della medesima direttiva e che sono legalmente prodotti e commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono essere commercializzati anche negli altri Stati membri.
L’art. 5 n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, della direttiva 75/106, come modificata da tale atto, letto in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo è invalido laddove esclude il volume nominale di l 0,071 dalla gamma comunitaria armonizzata di volumi nominali di cui all’allegato III, punto 4, colonna I, di tale direttiva.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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