Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 – Polonia / Parlamento e Consiglio
(Causa C‑460/05)
«Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Infermieri responsabili dell’assistenza generale – Ostetriche – Disposizioni specifiche applicabili ai titoli di formazione polacchi – Validità – Obbligo di motivazione – Introduzione attraverso l’atto di adesione»
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36) (v. punti 18‑21)
Oggetto
Annullamento degli artt. 33, n. 2, e 43, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) – Regime speciale di riconoscimento dei diritti acquisiti degli infermieri responsabili dell’assistenza generale nonché delle ostetriche in possesso di un titolo polacco
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
3)
La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
Full & Egal Universal Law Academy