Causa C‑461/05
Commissione europea
contro
Regno di Danimarca
«Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari»
Massime della sentenza
1. Diritto comunitario — Ambito di applicazione — Insussistenza di una riserva generale che escluda i provvedimenti adottati per motivi di pubblica sicurezza
(Artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE)
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Importazione da parte di uno Stato membro di attrezzature militari in franchigia doganale
(Regolamenti del Consiglio n. 1552/89, come modificato dal regolamento n. 1355/96, artt. 2 e 9‑11, e n. 1150/2000, artt. 2 e 9‑11)
1. Anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario. Il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario.
Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE devono essere interpretate restrittivamente, come avviene in materia di deroghe alle libertà fondamentali. Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi. Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
(v. punti 51-53, 55)
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento n. 1355/96, fino al 31 maggio 2000, nonché, a decorrere dalla medesima data, degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728 relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, lo Stato membro che, da un lato, abbia rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione delle Comunità europee delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998‑31 dicembre 2002, relativamente all’importazione di materiale militare esente da dazi doganali, e dall’altro lato, abbia rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per il mancato pagamento di dette risorse proprie alla Commissione.
Infatti, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.
(v. punti 56, 61 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 dicembre 2009 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari»
Nella causa C‑461/05,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 23 dicembre 2005,
Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga nonché dai sigg. G. Wilms, D. Triantafyllou e H. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Danimarca, rappresentato dai sigg. J. Molde e J. Bering Liisberg nonché dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Repubblica ellenica, rappresentata dalle E.‑M. Mamouna e A. Samoni‑Rantou nonché dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti,
Repubblica portoghese, rappresentata dalla sig.ra C. Guerra Santos nonché dai sigg. L. Inez Fernandes e J. Gomes, in qualità di agenti,
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle E. Bygglin e A. Guimaraes‑Purokoski, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Danimarca, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, relativamente all’importazione di materiale militare in esenzione da dazi doganali, nonché avendo rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per il mancato pagamento di dette risorse proprie alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»), fino al 31 maggio 2000, nonché, a decorrere dalla medesima data, degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 L’art. 2, n. 1, delle decisioni del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), e 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9), prevede quanto segue:
«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:
(…)
b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio;
(...)».
3 L’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), dispone quanto segue:
«1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.
(…)
3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
a) la nomenclatura combinata delle merci;
(...)
c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:
– i dazi doganali (…)
(…)
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;
g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.
(...)».
4 L’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario enuncia che:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).
(...)».
5 Nell’ambito della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie delle Comunità, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1552/89, applicabile nel periodo di cui trattasi nella presente causa sino al 30 maggio 2000. Tale regolamento è stato sostituito, a partire dal 31 maggio 2000, dal regolamento n. 1150/2000, che procede a una codificazione del regolamento n. 1552/89 senza modificarne il contenuto.
6 L’art. 2 del regolamento n. 1552/89 prevede quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 88/376/CEE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
1 bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(…)».
7 L’art. 9, n. 1, di tale regolamento stabilisce che:
«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese».
8 Ai sensi dell’art. 10, n. 1, di detto regolamento:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.
(...)».
9 L’art. 11 del regolamento n. 1552/89 dispone quanto segue:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
10 Ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 1150/2000:
«Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato.
I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all’allegato, parte A».
11 Pertanto, a parte la circostanza che i regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 rinviano segnatamente, l’uno, alla decisione 88/376 e, l’altro, alla decisione 94/728, i loro artt. 2 e 9‑11 sono sostanzialmente identici.
12 L’aliquota del 10% di cui all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 è stata portata al 25% con decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).
13 Il punto 1 della motivazione di detta decisione enuncia quanto segue:
«Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l’altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro».
14 Il regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1), adottato in base all’art. 26 CE, enuncia, nel suo quinto ‘considerando’, quanto segue:
«Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell’adempimento di dette condizioni. La dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire l’utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione».
15 L’art. 1 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi».
16 L’art. 3, n. 2, di detto regolamento stabilisce che:
«Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d’importazione a tale scopo. In tali casi l’autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati».
17 In conformità al suo art. 8, il regolamento n. 150/2003 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2003.
Fase precontenziosa
18 Con lettera di diffida del 20 dicembre 2001, ricevuta il giorno successivo, la Commissione faceva valere che il Regno di Danimarca, avendo esonerato da dazi doganali le importazioni di materiale specificamente militare, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario.
19 Con lettera del 20 dicembre 2001 la Commissione invitava altresì tale Stato membro a calcolare gli importi non riscossi per gli esercizi di bilancio a partire dall’esercizio 1998 e a mettere a sua disposizione detti importi entro il 31 marzo 2002. Essa ha del pari indicato alle autorità danesi che a partire da quest’ultima data sarebbero stati dovuti interessi di mora, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000.
20 Il Regno di Danimarca, nella sua risposta del 27 marzo 2002, basandosi sull’art. 296 CE che riserverebbe agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per determinare le misure che ritengono necessarie per la tutela degli interessi essenziali alla loro sicurezza, dichiarava di non riscuotere dazi doganali alle importazioni di materiale specificamente militare.
21 Con lettera datata 24 marzo 2003 la Commissione reiterava la sua domanda iniziale riguardante le importazioni di materiale specificamente militare anteriori al 1° gennaio 2003, dato che il periodo successivo a tale data era coperto dal regolamento n. 150/2003.
22 Nella sua risposta del 7 maggio 2003 il Regno di Danimarca manteneva la sua posizione.
23 Con lettera del 17 ottobre 2003 la Commissione intimava nuovamente al Regno di Danimarca di effettuare i calcoli necessari al fine di determinare l’importo delle risorse proprie non versate alla Comunità a causa dell’esenzione da dazi doganali dell’importazione di attrezzature specificamente militari relativamente agli esercizi 1998‑2002, di mettere tali risorse a disposizione della Commissione e di versare gli interessi di mora dovuti, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000.
24 Nella sua risposta del 7 gennaio 2004 il Regno di Danimarca reiterava la sua posizione in base alla quale l’art. 296, n. 1, lett. b), CE, lo autorizzava ad esonerare da dazi doganali l’importazione di materiale militare al fine di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza.
25 Dopo aver acquisito conoscenza della risposta del Regno di Danimarca, la Commissione, il 18 ottobre 2004, emetteva un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie a conformarsi ad esso in un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento. Il 3 marzo 2005 detto Stato membro rispondeva che avrebbe reiterato e precisato quanto esposto in precedenza.
26 La Commissione, tenuto conto degli elementi così forniti dal Regno di Danimarca, considerando che tale Stato membro non si fosse conformato al parere motivato, proponeva il presente ricorso.
27 Con ordinanza datata 5 maggio 2006, il presidente della Corte autorizzava l’intervento della Repubblica ellenica, della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia a sostegno delle conclusioni del Regno di Danimarca.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
28 La Commissione sostiene che il Regno di Danimarca si baserebbe erroneamente sull’art. 296 CE per rifiutare il pagamento dei dazi doganali, poiché la riscossione di questi ultimi non minaccerebbe gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.
29 La Commissione considera che le disposizioni che introducono deroghe o eccezioni, come in particolare l’art. 296 CE, debbano essere interpretate restrittivamente. Pertanto lo Stato membro interessato, che rivendica l’applicazione di tale articolo, dovrebbe dimostrare di soddisfare tutte le condizioni in esso previste qualora intenda derogare all’art. 20 del codice doganale comunitario, in cui figura il principio generale della riscossione dei dazi quale sancito dall’art. 26 CE.
30 La Commissione sostiene altresì che la sola circostanza che alcuni prodotti figurano nell’elenco stabilito con decisione del Consiglio 15 aprile 1958, 255/58, che definisce i prodotti cui è applicabile l’art. 296, n. 1, lett. b), CE, non è di per sé sufficiente a giustificare l’applicazione di tale disposizione, che presuppone il soddisfacimento di tutte le condizioni in essa previste.
31 La Commissione afferma, conseguentemente, che grava sul Regno di Danimarca l’onere della prova concreta e circostanziata che la riscossione dei dazi doganali all’importazione di cui trattasi nella presente controversia minacci gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.
32 La Commissione rileva altresì che il Regno di Danimarca non l’ha informata dell’importo dei dazi che essa ritiene dovuti, quando ciò invece costituirebbe un presupposto che le consentirebbe di verificare che la condizione di necessità di cui all’art. 296, n. 1, lett. b), CE sia soddisfatta. Inoltre, il Regno di Danimarca non avrebbe indicato in che cosa la sua situazione potesse differire da quella degli altri Stati membri che hanno riscosso dazi doganali simili.
33 La Commissione precisa inoltre che il regolamento n. 150/2003 si applica a partire dal 1° gennaio 2003 e che, nel corso dei dibattiti relativi alla sua adozione, essa ha dichiarato di essere tenuta a riscuotere, per il passato, i dazi doganali controversi, cosicché l’adozione di tale regolamento non potrebbe in alcun modo giustificare una tutela del legittimo affidamento. Peraltro, questo regolamento si baserebbe sull’art. 26 CE e non sull’art. 296 CE.
34 Per quanto riguarda l’obbligo del segreto militare previsto all’art. 296, n. 1, lett. a), CE, del pari invocato dal Regno di Danimarca, la Commissione ritiene che tale argomento si fondi su una confusione tra la lett. a) dell’art. 296, n. 1, CE, che consente agli Stati membri di non divulgare talune informazioni qualora ciò sia contrario agli interessi essenziali della loro sicurezza, e la lett. b) di detta disposizione, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a certe condizioni, determinate misure che ritengano necessarie alla tutela di detti interessi.
35 Secondo la Commissione, la sospensione dei dazi doganali in ambito militare di cui al regolamento n. 150/2003 dimostra che è possibile istituire procedure speciali per il trattamento doganale dell’attrezzatura ad uso militare, con o senza pagamento di dazi doganali, e che le procedure doganali relative al materiale militare costituiscono, di conseguenza, una questione distinta da quella del pagamento dei dazi doganali. Inoltre, in forza del codice doganale comunitario, il Regno di Danimarca potrebbe organizzare la riscossione dei dazi doganali in modo da garantire la riservatezza dei dati relativi alle importazioni di materiale militare attribuendo a taluni uffici doganali competenze particolari in tale settore.
36 La Commissione sottolinea, al riguardo, che la mancata riscossione dei dazi doganali in parola da parte del Regno di Danimarca costituisce una disparità tra gli Stati membri riguardo ai loro rispettivi contributi al bilancio comunitario. Infatti, tale mancata riscossione comporterebbe una diminuzione delle risorse proprie tradizionali comunitarie che potrebbe essere compensata soltanto con un aumento della risorsa denominata «PNL» (prodotto nazionale lordo), che è suddivisa tra tutti gli Stati membri.
37 Il Regno di Danimarca ritiene che gli Stati membri, in forza dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, dispongano di un ampio potere discrezionale in merito alle misure che essi adottano al fine di tutelare gli interessi essenziali alla loro sicurezza e che si riferiscono ai prodotti ai quali si applicano le disposizioni di detto art. 296, n. 1, lett. b). Pertanto, tale norma conferirebbe loro la possibilità di derogare all’art. 26 CE e al codice doganale comunitario nel caso d’importazioni relative ad attrezzature destinate esclusivamente a scopi militari e qualora l’obiettivo di queste importazioni sia diretto a tutelare gli interessi essenziali in materia di sicurezza dello Stato membro interessato tenuto conto della situazione specifica di quest’ultimo.
38 Il Regno di Danimarca rileva altresì che l’adozione del regolamento n. 150/2003 ha confermato la necessità di rispettare gli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza e di non modificare lo stato della normativa anteriore ma di precisare una situazione giuridica preesistente.
39 Il fatto che nessuna disposizione comunitaria, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 150/2003, consentisse ad uno Stato membro di adottare, ove occorresse, misure necessarie al fine di tener conto degli interessi essenziali della sua sicurezza all’atto dell’importazione di attrezzature militari avrebbe indotto il Regno di Danimarca a ritenere che tali interessi fossero coperti dall’art. 296 CE, sia per il tenore letterale che per l’obiettivo di quest’ultimo. Di conseguenza, per tale Stato membro l’unica scelta era quella di prescrivere a livello nazionale l’esonero dai dazi doganali sull’importazione di tali attrezzature in base all’art. 296 CE.
40 Il Regno di Danimarca afferma che la riscossione dei dazi doganali in sede d’importazione di attrezzature militari può rappresentare una minaccia per gli interessi essenziali di uno Stato membro in materia di sicurezza. In primo luogo, la tutela di questi interessi sarebbe strettamente connessa al mantenimento della sua capacità di difesa in quanto l’acquisto di materiale militare contribuisce necessariamente alla conservazione di detta capacità. In secondo luogo, a causa della limitazione delle risorse economiche di uno Stato destinate alla difesa, la riscossione di tali dazi doganali sull’importazione di materiale militare aumenterebbe in proporzione il prezzo di quest’ultimo e verrebbe ad ostacolare la capacità dello Stato di procurarselo.
41 Secondo il Regno di Danimarca, dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 150/2003, nonché dalla presentazione della proposta di quest’ultimo emerge chiaramente che la Commissione ha riconosciuto l’esistenza di un collegamento tra la riscossione dei dazi doganali all’atto dell’importazione di attrezzature militari e gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza. Ciò considerato, il convenuto ritiene che la Commissione non debba esigere dagli Stati membri la fornitura di altre prove al fine di dimostrare che la riscossione di dazi siffatti costituirebbe una minaccia per gli interessi essenziali alla loro sicurezza.
42 Il Regno di Danimarca sostiene che esso non avrebbe potuto rispettare la procedura doganale comunitaria all’atto delle importazioni controverse di attrezzature militari senza rischiare di divulgare in seno alla Comunità informazioni essenziali relative alla sicurezza del suo territorio nazionale, vale a dire, in particolare, la natura delle attrezzature importate, la loro composizione e le possibilità di un loro utilizzo. Di conseguenza, l’obbligo di osservare una certa riservatezza in materia impedirebbe al Regno di Danimarca di comunicare tali informazioni alla Commissione e la violazione unilaterale di tale obbligo da parte di questo Stato membro rischierebbe di rimettere in discussione il proseguimento della cooperazione e dei rapporti commerciali nell’ambito militare con taluni Stati terzi.
43 A parere del Regno di Danimarca, le misure in tema di riservatezza previste dal codice doganale comunitario non sono sufficienti a soddisfare le esigenze di sicurezza e di riservatezza che uno Stato ha il diritto di far valere quando si tratta di informazioni che tocchino la sua sicurezza. Ciò considerato, uno Stato membro potrebbe astenersi dal versare dazi doganali in sede d’importazione di attrezzature militari senza per questo disattendere i suoi obblighi comunitari.
44 Il Regno di Danimarca ritiene altresì che gli Stati membri abbiano la facoltà d’istituire procedure specifiche per l’importazione in franchigia doganale di attrezzature militari che mirino soltanto a garantire che le attrezzature di cui trattasi siano effettivamente di tipo militare, e non a determinare la posizione doganale delle merci in oggetto o l’aliquota impositiva ai fini del calcolo di un importo doganale ad ogni importazione proveniente da Stati terzi. La circostanza che in sede di elaborazione del regolamento n. 150/2003 sia stato necessario stabilire una base giuridica per introdurvi siffatta procedura specifica significherebbe che una tale autorizzazione mancava nel codice doganale comunitario.
45 Il Regno di Danimarca sostiene che il fatto che uno Stato membro abbia esentato l’importazione di materiale militare da dazi doganali in base all’art. 296 CE non violerebbe necessariamente i principi di solidarietà comunitaria e di buona gestione finanziaria.
46 Il Regno di Danimarca, infine, ritiene che la circostanza che dal 1988 la Commissione abbia deciso di presentare una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, che sospende temporaneamente i dazi doganali applicabili su talune armi e attrezzature militari (GU C 265, pag. 9), costituirebbe un elemento di prova nel senso che essa non solo non sarebbe stata in disaccordo con la soluzione di applicare un’esenzione in materia, ma che, con la sua proposta, essa, al contrario, avrebbe soltanto precisato lo stato della normativa anteriore.
47 Peraltro, secondo tale Stato membro, si dovrebbe altresì rilevare che le circostanze secondo cui, da un lato, nessun nuovo negoziato sarebbe stato condotto al riguardo fino all’adozione del regolamento n. 150/2003 e, dall’altro, che la Commissione avrebbe rinunciato a dare seguito ai procedimenti d’infrazione da essa avviati contro detto Stato, nel corso del 1984 e del 1985, per la mancata riscossione di dazi doganali sul materiale ad uso sia civile che militare importato da Stati terzi senza iniziare un procedimento siffatto relativo all’importazione di attrezzature specificamente militari, hanno potuto legittimamente indurre le autorità danesi a ritenere che la Commissione avesse accettato l’esistenza di una deroga in tale settore.
Giudizio della Corte
48 Il codice doganale comunitario prevede la riscossione dei dazi doganali all’importazione di beni ad uso militare, quali quelli di cui trattasi, provenienti da Stati terzi. Nessuna disposizione della normativa doganale comunitaria prevedeva per il periodo delle importazioni controverse, vale a dire quello dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2002, un’esenzione specifica dai dazi doganali sull’importazione di questo tipo di beni. Di conseguenza non esisteva nemmeno, per questo periodo, un’esenzione esplicita dall’obbligo di versare alle autorità competenti i dazi dovuti, maggiorati, se del caso, degli interessi moratori.
49 Può peraltro dedursi dall’adozione del regolamento n. 150/2003, che ha previsto la sospensione dei dazi doganali su talune armi e attrezzature militari a partire dal 1° gennaio 2003, che il legislatore comunitario sia partito dall’ipotesi che un obbligo di versare detti dazi doganali esistesse prima di tale data.
50 Il Regno di Danimarca non ha negato in nessun momento l’esistenza delle importazioni controverse durante il periodo preso in considerazione. Tale Stato membro si è limitato a negare il diritto della Comunità alle risorse proprie di cui trattasi argomentando che, ai sensi dell’art. 296 CE, l’obbligo di pagare i dazi doganali sulle armi importate da Stati terzi arrecherebbe un grave pregiudizio ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
51 Secondo costante giurisprudenza della Corte, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario (v. sentenze 26 ottobre 1999, causa C‑273/97, Sirdar, Racc. pag. I‑7403, punto 15, e 11 gennaio 2000, causa C‑285/98, Kreil, Racc. pag. I‑69, punto 15). Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario (v. sentenza 11 marzo 2003, causa C 186/01, Dory, Racc. pag. I‑2479, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
52 Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, secondo la giurisprudenza costante in materia di deroghe alle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze 31 gennaio 2006, causa C‑503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑1097, punto 45; 18 luglio 2007, causa C‑490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6095, punto 86, e 11 settembre 2008, causa C‑141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6935, punto 50) devono essere interpretate restrittivamente.
53 Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, occorre rilevare che anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi.
54 Peraltro, nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, la Corte, nella sentenza 16 settembre 1999, causa C‑414/97, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑5585), ha accertato l’inadempimento allora in discussione, in quanto il Regno di Spagna non aveva dimostrato che l’esenzione da detta imposta sulle importazioni e sull’acquisto di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, esenzione prevista dalla legge spagnola, fosse giustificata, ai sensi dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, dalla necessità di proteggere gli interessi essenziali di questo Stato membro in materia di sicurezza.
55 Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
56 Alla luce di tali considerazioni, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.
57 Rispetto all’argomento secondo il quale le procedure doganali comunitarie non sarebbero in grado di garantire la sicurezza del Regno di Danimarca, tenuto conto delle clausole di riservatezza contenute negli accordi stipulati con gli Stati esportatori, si deve sottolineare, come osserva a giusto titolo la Commissione, che l’applicazione del regime doganale comunitario comporta l’intervento di funzionari, comunitari e nazionali, che sono eventualmente tenuti ad un obbligo di riservatezza, nel caso di trattamento di dati delicati, tale da proteggere gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza.
58 Peraltro, non si esige che le dichiarazioni che gli Stati membri periodicamente devono completare e far pervenire alla Commissione raggiungano un livello di dettaglio tale da ledere gli interessi di detti Stati in materia sia di sicurezza sia di riservatezza.
59 Pertanto, e in conformità all’art. 10 CE relativo all’obbligo imposto agli Stati membri di facilitare l’adempimento del compito della Commissione di vegliare sul rispetto del Trattato, questi ultimi sono tenuti a mettere a disposizione di tale istituzione i documenti necessari alla verifica della regolarità del trasferimento delle risorse proprie della Comunità. Tuttavia un siffatto obbligo non osta, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 168 delle sue conclusioni, a che gli Stati membri, in casi specifici e in via eccezionale, in base all’art. 296 CE, possano limitare l’informazione trasmessa a determinate parti di un documento o rifiutarla del tutto.
60 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Regno di Danimarca non ha dimostrato che i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 296 CE siano soddisfatti.
61 Da quanto precede risulta che il Regno di Danimarca, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, relativamente all’importazione di materiale militare in esenzione da dazi doganali, nonché avendo rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per il mancato pagamento di dette risorse proprie alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89, fino al 31 maggio 2000, nonché, a decorrere dalla medesima data, degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000.
Sulle spese
62 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Danimarca, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
63 Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, la Repubblica ellenica, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia, intervenute nella causa, sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Danimarca, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione delle Comunità europee delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, relativamente all’importazione di materiale militare esente da dazi doganali, nonché avendo rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per il mancato pagamento di dette risorse proprie alla Commissione delle Comunità europee, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, fino al 31 maggio 2000, nonché, a decorrere dalla medesima data, degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
2) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.
3) La Repubblica ellenica, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: il danese.
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