Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 luglio 2006 – Hakala / L. Simons Transport
(Causa C‑93/05)
«Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli — Regolamento (CEE) n. 3820/85 — Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada — Retribuzione dei conducenti, lavoratori subordinati, in funzione delle distanze percorse — Divieto di un tale regime di retribuzione a meno che la sicurezza stradale non sia compromessa»
Trasporti — Trasporti su strada — Disposizioni sociali (Regolamento del Consiglio n. 3820/85, art. 10) (v. punti 24-28, 30)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Korsholms tingsrätt – Interpretazione dell’art. 10 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1) – Retribuzione di un conducente, lavoratore subordinato, basata sulle distanze percorse
Dispositivo
Un regime di retribuzione basato sulla distanza percorsa è incompatibile con l’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, a meno che un tale regime non sia tale da compromettere la sicurezza stradale. Spetta al giudice nazionale verificare se tale sia il caso, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie di cui alla causa principale.
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