Causa C-177/05
María Cristina Guerrero Pecino
contro
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras)
«Rinvio pregiudiziale — Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE (modificata dalla direttiva 2002/74/CE) — Indennità convenuta in sede di conciliazione — Pagamento assicurato dall’organismo di garanzia — Pagamento subordinato all’adozione di una decisione giudiziale»
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 13 dicembre 2005
Massime dell’ordinanza
1. Questioni pregiudiziali — Soluzione che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza — Applicazione dell’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura
(Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3)
2. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987 — Ambito di applicazione — Nozione di retribuzione — Normativa nazionale che comprende le indennità per licenziamento irregolare riconosciute con sentenza o decisione amministrativa e che esclude quelle fissate in occasione di un procedimento di conciliazione giudiziale — Violazione del principio di parità di trattamento — Obblighi e poteri del giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 80/987, come modificata dalla direttiva 2002/74, art. 3, n. 1)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
13 dicembre 2005 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Politica sociale – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CEE (modificata dalla direttiva 2002/74/CE) – Indennità convenuta in sede di conciliazione – Pagamento assicurato dall’organismo di garanzia – Pagamento subordinato all’adozione di una decisione giudiziale»
Nel procedimento C-177/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spagna) con ordinanza 30 marzo 2005, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2005, nel procedimento tra
María Cristina Guerrero Pecino
e
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. E. Juhász, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
considerata l’intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame concerne l’interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti la sig.ra Guerrero Pecino e il Fondo de Garantía Salarial (Fondo di garanzia salariale; in prosieguo: il «Fogasa») in merito al rifiuto di quest’ultimo di versare all’interessata, a titolo di responsabilità subordinata, un’indennità per il licenziamento irregolare di cui è stata oggetto, in base ad un accordo di conciliazione giudiziale, che prevede il pagamento di tale indennità, concluso tra la sig.ra Guerrero Pecino e il suo datore di lavoro.
Contesto normativo
La disciplina comunitaria
3 L’art. 1, n. 1, della direttiva dispone che «[l]a presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1».
4 L’art. 2, n. 2, della suddetta direttiva precisa che quest’ultima non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini «lavoratore subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», «diritto maturato» e «diritto in corso di maturazione».
5 L’art. 3, n. 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale».
6 Secondo l’art. 4 della direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’art. 3 della stessa direttiva fissando la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati o stabilendo massimali ai pagamenti effettuati da questa istituzione.
7 Conformemente all’art. 10, lett. a), della stessa direttiva, quest’ultima «non pregiudica la facoltà degli Stati membri (...) di adottare le misure necessarie per evitare abusi».
La normativa spagnola
8 L’art. 33, nn. 1 e 2, del regio decreto legislativo 24 marzo 1995, 1/1995, recante approvazione del testo consolidato della legge relativa allo Statuto dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores, BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654), nella versione risultante dalla legge 19 dicembre 1997, 60/1997 (BOE n. 304 del 20 dicembre 1997, pag. 37453; in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»), così dispone:
«1. Il Fondo di garanzia salariale, organismo autonomo nell’ambito del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dotato di personalità giuridica e della capacità di agire per adempiere i propri obiettivi, versa ai lavoratori l’importo delle retribuzioni loro dovute in caso di insolvenza, di sospensione dei pagamenti, di fallimento o di risanamento giudiziario degli imprenditori.
Ai fini del precedente comma, si intende per retribuzione l’importo riconosciuto come tale nell’atto di conciliazione o nella decisione giudiziaria per tutti gli aspetti previsti nell’art. 26, n. 1, nonché l’indennità complementare versata a titolo dei “salarios de tramitación” [retribuzione nel corso del procedimento], decretata, se del caso, dall’autorità giudiziaria competente, fermo restando che il Fondo non verserà, ad alcun titolo, né congiuntamente né separatamente, un importo superiore alla somma risultante dalla moltiplicazione del doppio della retribuzione minima interprofessionale giornaliera per il numero di giorni di retribuzione non pagati, fino a un massimo di 120 giorni.
2. Il Fondo di garanzia salariale, nei casi di cui al comma precedente, versa le indennità decise con sentenza o con decisione amministrativa a favore dei lavoratori a causa del licenziamento o dello scioglimento del contratto, conformemente agli artt. 50, 51 e 52, lett. c), della presente legge, entro il limite massimo di un’annualità, senza che la retribuzione giornaliera utilizzata come base del calcolo possa eccedere il doppio della retribuzione minima interprofessionale.
L’importo dell’indennità, ai soli fini del pagamento da parte del Fondo di garanzia salariale in caso di licenziamento o di scioglimento del contratto conformemente all’art. 50 della presente legge, viene calcolato sulla base di 25 giorni per anno di servizio, e non può superare il massimale indicato al comma precedente».
9 L’art. 56, n. 1, dello Statuto dei lavoratori recita come segue:
«1. Qualora il licenziamento venga dichiarato irregolare, il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla notifica della sentenza, potrà optare tra la reintegrazione del lavoratore, combinata al pagamento dei “salarios de tramitación” come previsti dalla lett. b) del presente paragrafo, e il pagamento delle seguenti somme, che dovranno essere stabilite nella sentenza:
a) un’indennità equivalente a 45 giorni di retribuzione per anno di servizio, essendo contabilizzati pro rata i periodi inferiori ad un anno su base mensile fino ad un massimo di 42 mensilità;
b) un importo pari alla somma delle retribuzioni dovute dalla data in cui prende effetto il licenziamento sino alla notifica della sentenza che dichiara il licenziamento irregolare o finché il lavoratore non abbia trovato un nuovo impiego, se detta assunzione è precedente alla pronuncia della sentenza e se il datore di lavoro fornisce la prova delle somme corrisposte in vista della loro deduzione dai “salarios de tramitación”.
Il datore di lavoro dovrà mantenere l’iscrizione del lavoratore alla previdenza sociale durante il periodo corrispondente alle retribuzioni di cui alla suddetta lett. b)».
10 L’art. 84 del regio decreto legislativo 7 aprile 1995, 2/1995, recante approvazione del testo consolidato della legge relativa al processo del lavoro (Ley de Procedimiento laboral, BOE n. 86 dell’11 aprile 1995, pag. 10695; in prosieguo: la «LPL»), prevede che, dopo il fallimento della conciliazione dinanzi al servizio amministrativo da adire preventivamente in applicazione dell’art. 63 del medesimo decreto, deve imperativamente avere luogo un nuovo procedimento di conciliazione dinanzi al competente organo giurisdizionale.
La controversia principale e la questione pregiudiziale
11 La sig.ra Guerrero Pecino, ricorrente nel procedimento principale, ha fatto parte del personale della società Camisas Leica SL (in prosieguo: la «Camisas Leica»), nel periodo compreso tra il 9 luglio 1990 e il 27 dicembre 2001, data in cui questa società l’ha licenziata.
12 Nell’ambito di una sentenza di accertamento emessa dal giudice del rinvio, il 13 maggio 2002 la sig.ra Guerrero Pecino e la Camisas Leica hanno sottoscritto un accordo di conciliazione in forza del quale quest’ultima società ha ammesso l’irregolarità del licenziamento della ricorrente ed ha scelto espressamente di indennizzarla secondo le disposizioni legali applicabili, cioè versandole un’indennità pari a 45 giorni di retribuzione per anno di lavoro, nonché i «salarios de tramitación».
13 Sulla base di una sentenza di insolvenza provvisoria riguardante la Camisas Leica, emessa il 5 marzo 2003 dal medesimo giudice su sua istanza, la sig.ra Guerrero Pecino ha chiesto al Fogasa di pagarle la prestazione corrispondente a quest’indennità ed ai «salarios de tramitación» che il suo ex datore di lavoro non le aveva pagato.
14 Il Fogasa ha accettato di versare alla ricorrente del procedimento principale la somma di EUR 3 338,88 a titolo di «salarios de tramitación», ma ha ritenuto che la sig.ra Guerrero Pecino non avesse diritto all’importo di EUR 8 622,42 di cui essa sollecitava il pagamento a titolo di indennità di licenziamento, in quanto quest’ultima non era stata riconosciuta da una sentenza o da un’altra decisione giudiziale.
15 La sig.ra Guerrero Pecino ha impugnato dinanzi allo Juzgado de lo Social Único de Algeciras il rifiuto del Fogasa di versarle la detta indennità di licenziamento.
16 Il giudice del rinvio osserva che la direttiva 2002/74, che ha modificato la direttiva 80/987, era già in vigore quando esso ha constatato l’insolvenza della Camisas Leica.
17 Tale giudice sostiene che è incontestabile che il diritto interno spagnolo, all’art. 33, n. 2, dello Statuto dei lavoratori, preveda il versamento da parte del Fogasa delle indennità dovute a titolo dello scioglimento del rapporto di lavoro ma, unicamente, di quelle «decise con sentenza o con decisione amministrativa a favore dei lavoratori a causa del licenziamento». Il Tribunal Supremo avrebbe interpretato questa disposizione del detto articolo nel senso che non vi rientrano le indennità di licenziamento dovute in base ad una conciliazione giudiziale raggiunta nell’ambito dello Statuto dei lavoratori.
18 Il giudice del rinvio desidera sapere se, malgrado la formulazione letterale di tale disposizione, esistano validi argomenti che consentano, secondo un’interpretazione conforme al diritto comunitario, di far ricadere nell’ambito di applicazione della detta disposizione anche le indennità di licenziamento dovute ad un lavoratore dipendente a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro in applicazione di un accordo di conciliazione.
19 È in questo contesto che lo Juzgado de lo Social Único de Algeciras ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, dal punto di vista dei principi generali di uguaglianza e divieto di discriminazione, la disparità di trattamento risultante dall’art. 33.2 [dello Statuto dei lavoratori] e dall’interpretazione dello stesso articolo da parte del Tribunal Supremo sia oggettivamente giustificata e, di conseguenza, se occorra escludere le indennità per licenziamento a favore del lavoratore riconosciute in una conciliazione giudiziale dall’ambito di applicazione della direttiva (…);
o se, al contrario, dal punto di vista dei principi generali di uguaglianza e divieto di discriminazione, la disparità di trattamento risultante dall’art. 33.2 [dello Statuto dei lavoratori] e dall’interpretazione dello stesso articolo da parte del Tribunal Supremo non sia oggettivamente giustificata e, di conseguenza, se occorra includere le indennità per licenziamento a favore del lavoratore riconosciute in una conciliazione giudiziale nell’ambito di applicazione della direttiva (…)».
Sulla questione pregiudiziale
20 Considerato che la soluzione della questione presentata può essere chiaramente dedotta dalla sua giurisprudenza, e in particolare dalla sentenza 16 dicembre 2004, causa C-520/03, Olaso Valero (Racc. pag. I-12065), la Corte può statuire con ordinanza motivata, in conformità all’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura.
21 Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il diritto comunitario osti a che alle indennità di licenziamento che vengono versate al lavoratore dipendente in base ad una conciliazione giudiziale sia applicato un trattamento diverso da quello riservato alle indennità versate al lavoratore dipendente in applicazione di una sentenza o di una decisione amministrativa.
22 Con la questione proposta, il giudice del rinvio sollecita un’interpretazione della direttiva 2002/74. Al riguardo, va osservato che, in conformità al suo art. 3, la detta direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, cioè l’8 ottobre 2002, e che, in conformità al suo art. 2, n. 1, primo comma, è entro l’8 ottobre 2005 che «gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva (…)». Secondo l’art. 2, n. 1, secondo comma, della detta direttiva, gli Stati membri «applicano le disposizioni di cui al primo comma ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni».
23 Le considerazioni che seguono riguardano soltanto l’ipotesi in cui la direttiva 2002/74 sia già stata recepita nel diritto nazionale alla data rilevante, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Se ciò non è ancora avvenuto, la controversia principale dovrà essere valutata in conformità ai precetti della citata sentenza Olaso Valero.
24 L’ambito di applicazione della direttiva è definito all’art. 1 della stessa. Dal combinato disposto degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1, della direttiva risulta che quest’ultima ha ad oggetto i crediti dei lavoratori dipendenti derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ivi incluse, quando il diritto nazionale lo prevede, le indennità per lo scioglimento del rapporto di lavoro.
25 Spetta dunque al diritto nazionale precisare quali sono le indennità che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Orbene, secondo il diritto spagnolo, come interpretato dal Tribunal Supremo, esclusivamente le indennità di licenziamento riconosciute da una sentenza o da una decisione amministrativa sono a carico del Fogasa in caso di insolvenza del datore di lavoro.
26 Tuttavia, la Corte ha dichiarato che la facoltà riconosciuta al diritto nazionale di precisare le prestazioni a carico dell’istituto di garanzia è subordinata al rispetto dei diritti fondamentali, nel cui novero figura in particolare il principio generale di uguaglianza e di non discriminazione. Detto principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata (citata sentenza Olaso Valero, punto 34).
27 La Corte ha anche constatato che i lavoratori licenziati irregolarmente si trovano in una situazione simile nei limiti in cui abbiano diritto ad un’indennità in caso di non reintegrazione (citata sentenza Olaso Valero, punto 35).
28 Esaminando se il diverso trattamento riservato dalla normativa spagnola a tali lavoratori potesse essere obiettivamente giustificato, la Corte ha giudicato che gli atti di causa nelle controversie che hanno avuto esito nelle sentenze 12 dicembre 2002, causa C-442/00, Rodríguez Caballero (Racc. pag. I-11915) e Olaso Valero, citata, non avevano addotto alcun argomento atto a giustificare la disparità di trattamento tra i diritti corrispondenti ad indennità per licenziamento irregolare riconosciute con sentenza o con decisione amministrativa e quelli relativi ad indennità per licenziamento irregolare riconosciute in occasione del procedimento di conciliazione (citata sentenza Olaso Valero, punti 36 e 37).
29 Per quanto riguarda la presente controversia, il giudice del rinvio ha, in sostanza, ricordato la giurisprudenza del Tribunal Supremo, ma non ha addotto nessun argomento nuovo che la Corte non abbia già potuto esaminare.
30 Ne consegue che occorre risolvere la questione presentata nel senso che, qualora, secondo la normativa nazionale in causa, determinate indennità per licenziamento irregolare, riconosciute da una sentenza o da una decisione amministrativa, debbano essere considerate, in forza del diritto nazionale, come indennità dovute per lo scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, le indennità della stessa natura, fissate in occasione di un procedimento di conciliazione giudiziale come quello di cui alla causa principale, devono essere anch’esse considerate come indennità ai sensi della detta disposizione. Il giudice nazionale deve disapplicare una normativa che viola il principio di uguaglianza escludendo queste ultime indennità dalla nozione di «indennità» ai sensi della detta normativa.
Sulle spese
31 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Qualora, secondo la normativa nazionale in causa, determinate indennità per licenziamento irregolare, riconosciute da una sentenza o da una decisione amministrativa, debbano essere considerate, in forza del diritto nazionale, come indennità per lo scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, le indennità della stessa natura, fissate in occasione di un procedimento di conciliazione giudiziale come quello di cui alla causa principale, devono essere anch’esse considerate indennità ai sensi della detta disposizione. Il giudice nazionale deve disapplicare una normativa che viola il principio di uguaglianza escludendo queste ultime indennità dalla nozione di «indennità» ai sensi della detta normativa.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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