Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 6 aprile 2006 – Halbritter
(Causa C-227/05)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco dei permessi di guida — Revoca del permesso in un primo Stato membro combinata ad un divieto temporaneo di ottenere un nuovo permesso — Permesso rilasciato in un secondo Stato membro dopo la fine del periodo di divieto temporaneo — Riconoscimento e trascrizione di tale permesso nel primo Stato membro — Presentazione di una relazione sull'idoneità alla guida richiesta dalla normativa nazionale»
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Permesso di guida — Direttiva 91/439 (Direttiva del Consiglio 91/439, artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4) (v. punti 29, 32, 39, disp. 1 e 2)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Bayerisches Verwaltungsgericht München – Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) – Rifiuto di riconoscimento della validità o di conversione di un permesso di guida rilasciato, dopo la scadenza del periodo di divieto, da un altro Stato membro, opposto al titolare colpito da una misura di revoca del permesso nazionale a motivo dell'uso di stupefacenti – Obbligo di subire esami di idoneità
Dispositivo
1)
Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE, osta a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di condurre un veicolo derivante da un permesso di guida rilasciato in un altro Stato membro e, dunque, la validità di tale permesso, a motivo del fatto che il titolare del medesimo, colpito nel territorio del primo Stato da una misura di revoca di un permesso precedentemente ottenuto, non si è sottoposto all'esame di idoneità alla guida richiesto dalla normativa del detto primo Stato per il rilascio di un nuovo permesso a seguito della revoca di cui sopra, qualora il divieto temporaneo di ottenere un nuovo permesso disposto unitamente alla revoca fosse scaduto al momento del rilascio del permesso di guida nell'altro Stato membro.
2)
Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dalla direttiva 97/26, osta a che, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di conversione di un permesso di guida valido, rilasciato in un altro Stato membro, in un permesso nazionale, possa subordinare tale conversione alla condizione che venga effettuato un nuovo esame di idoneità alla guida del richiedente, imposto dalla normativa del primo Stato membro al fine di risolvere i dubbi esistenti al riguardo a motivo di circostanze antecedenti all'ottenimento del permesso nell'altro Stato membro.
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