Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 29 giugno 2006 – Creative Technology / UAMI
(Causa C-314/05 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Domanda di marchio denominativo comunitario ‘PC WORKS’ — Opposizione del titolare del marchio figurativo nazionale ‘W WORK PRO’ — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»
1. Marchio comunitario — Definizione ed acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 31-32, 37-39)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione erronea dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto sottoposti al Tribunale — Esclusione salvo caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 35-36)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 25 maggio 2005, causa T-352/02, Creative Technology/UAMI, che respinge come infondato un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio comunitario «PC WORKS» per prodotti della classe 9 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 4 settembre 2002, R 265/2001-4, che aveva respinto il ricorso proposto contro la decisione della divisione d’opposizione di negare la registrazione del detto marchio nell’ambito del procedimento di opposizione avviato dal titolare del marchio figurativo nazionale «W WORK PRO» per prodotti della classe 9
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Creative Technology Ltd è condannata alle spese.
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