Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 4 ottobre 2007 – Olsen / Commissione
(causa C‑320/05 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti di Stato – Trasporti marittimi – Cabotaggio marittimo – Aiuti esistenti – Aiuti nuovi – Aiuti che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune – Servizio d’interesse economico generale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Errata valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 47, 69‑70)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale – Ricevibilità [Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 48‑50)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Controllo da parte della Corte del rifiuto del Tribunale di disporre mezzi istruttori – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 66, n. 1) (v. punti 63‑64)
4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente – Ricevibilità (v. punto 111)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 15 giugno 2005, causa T‑17/02, Olsen/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2001 relativa al fascicolo di aiuti di Stato NN 48/2001 – Spagna – Aiuti alla compagnia marittima Trasmediterránea (GU 2002, C 96, pag. 4)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Fred Olsen SA è condannata alle spese.
Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.
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