Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 1° giugno 2006 – Plus Warenhandelsgesellschaft / UAMI
(Causa C-324/05 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Domanda di marchio misto, denominativo e figurativo, comprendente l'elemento verbale «Turkish Power» — Opposizione del titolare del marchio denominativo POWER — Rigetto dell'opposizione — Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato»
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione errata dei fatti — Irricevibilità — Sindacato da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale — Esclusione salvo in caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 28‑29)
2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi opposti alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti (regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b) (v. punto 43)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 22 giugno 2005, causa T‑34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI che respingeva un ricorso proposto dalla ricorrente, titolare del marchio «POWER», contro la decisione della divisione di opposizione con cui era stata respinta l'opposizione presentata contro la domanda di registrazione del marchio figurativo «TURKISH POWER» – Rischio di confusione dei marchi
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Plus Warenhandelsgesellschaft mbH è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy