Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 – Front national e altri / Parlamento e Consiglio
(Causa C‑338/05 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CE) n. 2004/2003 — Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo — Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità — Atto impugnabile — Legittimazione ad agire — Irricevibilità — Ricorso manifestamente irricevibile»
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Mera ripetizione dei motivi e argomenti presentati dinanzi al Tribunale — Assenza di indicazione dell'errore di diritto invocato — Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 23‑25)
Oggetto
Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 11 luglio 2005, causa T‑17/04, Front national e a./Parlamento e Consiglio, con cui è dichiarata irricevibile una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2004, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297, pag. 1)
Dispositivo
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
I ricorrenti sono condannati alle spese.
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