9.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/28
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 2 ottobre 2012 — Q/Commissione
(Causa F-52/05 RENV)
(Funzione pubblica - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Dovere di assistenza - Molestie psicologiche - Provvedimento provvisorio di allontanamento - Risarcimento del danno morale - Rapporti di evoluzione della carriera - Assenze giustificate per malattia - Omessa considerazione)
2013/C 38/51
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Q (Domsjö, Svezia) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin, B. Eggers e V. Joris, successivamente V. Joris e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Funzione pubblica — Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della domanda di assistenza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto riguardo a molestie psicologiche che ella asserisce di aver subito, nonché una domanda di risarcimento danni e, dall'altro, l'annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per l'esercizio 2003 (già T-252/05) — Causa T-80/09 P rinviata a seguito di annullamento.
Dispositivo
1)
I rapporti di evoluzione della carriera redatti, rispettivamente, per i periodi 1o gennaio-31 ottobre e 1o novembre-31 dicembre 2003 sono annullati.
2)
La Commissione europea è condannata a pagare a Q la somma di 10 000 euro.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e ai due procedimenti dinanzi al Tribunale ed è condannata a sopportare i tre quarti delle spese sostenute da Q relative ai due procedimenti dinanzi al Tribunale.
4)
Q sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e un quarto delle proprie spese relative ai due procedimenti dinanzi al Tribunale.
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