30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/77
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 novembre 2009 — Chassagne/Commissione
(Causa F-11/05 RENV)
(Funzione pubblica - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Non luogo a provvedere)
2010/C 24/145
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Olivier Chassagne (Buxelles, Belgio) (rappresentante: T. Bontinck, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente G. Berscheid e V. Joris, agenti, assistiti da F. Longfils, avvocato, in seguito da J. Currall e G. Berscheid, agenti, assistiti da J.-L. Fagnart, avvocato)
Oggetto
Da una parte, annullamento della decisione della Commissione con cui è stata negata al ricorrente, originario di un dipartimento francese d’oltremare, l’applicazione durante il periodo transitorio del beneficio delle disposizioni vigenti prima del 1o maggio 2004, relative alle modalità di rimborso delle spese di viaggio annuale applicabili ai dipendenti la cui sede di servizio e la cui località d'origine si trovano in Europa e, dall'altra parte, domanda di risarcimento dei danni — Causa T-253/06 P rinviata a seguito di cassazione
Dispositivo
1)
Non vi è luogo a provvedere nella causa F-11/05 RENV, Chassagne/Commissione, cancellata dal registro del Tribunale.
2)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese sostenute dal ricorrente fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2008. Ciascuna parte sopporta le proprie spese sostenute dopo la pronuncia di detta sentenza.
Full & Egal Universal Law Academy