3.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/29
Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — IMI e a./Commissione
(Causa T-18/05) (1)
(«Concorrenza - Intese - Settore dei tubi idrotermosanitari in rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Infrazione continuata e multiforme - Interruzione della partecipazione - Ammenda - Partecipazione limitata all’intesa»)
2010/C 179/48
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: IMI e a. (Birmingham, Warwickshire, Regno Unito), IMI Kynoch Ltd (Birmingham) e Yorkshire Copper Tube (Liverpool, Merseyside Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti M. Struys e D. Arts)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e S. Noë, agenti)
Oggetto
Da una parte, la domanda di annullamento dell’art. 1, lett. h) j), e dell’art. 2, lett. f), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame), e, dall’altra, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta con tale decisione alle ricorrenti
Dispositivo
1)
L’art. 1, lett. h) j), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame), è annullato nella parte in cui riguarda il periodo dal 1o dicembre 1994 all’11 aprile 1996.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla IMI plc, alla IMI Kynoch Ltd e alla Yorkshire Copper Tube nell’art. 2, lett. f), della decisione C(2004) 2826 è fissato in EUR 38,556 milioni.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e il 40 % delle spese sostenute dalla IMI, dalla IMI Kynoch e dalla Yorkshire Copper Tube.
5)
La IMI, la IMI Kynoch e la Yorkshire Copper Tube sopporteranno il 60 % delle proprie spese.
(1) GU C 69 del 19.3.2005.
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