26.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 22/40
Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — Sack/Commissione
(Causa T-66/05) (1)
(«Pubblico impiego - Dipendenti - Ricorso di annullamento - Integrazioni relative alle funzioni - Funzione di “capo unità’ - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Regime linguistico»)
(2008/C 22/73)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Jörn Sack (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Lehmann-Brauns e D. Mahlo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e H. Krämer, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni relative alla determinazione dello stipendio del ricorrente per i mesi dal maggio 2004 fino al febbraio 2005, una domanda di procedere al ricalcolo di tale trattamento e una domanda di annullamento dell'esplicita decisione di rigetto del reclamo del ricorrente, notificata al medesimo il 26 novembre 2004.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
(1) GU C 106 del 30.4.2005.
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