21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/35
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Hoechst/Commissione
(Causa T-161/05) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dell’acido monocloroacetico - Decisione che constata un’infrazione dell’art. 81 CE - Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi - Imputabilità del comportamento illegittimo - Ammende - Proporzionalità - Cooperazione - Circostanze aggravanti - Recidiva - Accesso al fascicolo - Relazione del consigliere uditore - Ordine inibitorio»)
2009/C 282/64
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hoechst GmbH, già Hoechst AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Klusmann e U. Itzen, successivamente avv.ti M. Klusmann, U. Itzen e S. Thomas)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, F. Amato e M. Schneider, successivamente A. Bouquet e M. Kellerbauer, agenti)
Oggetto
In via principale, una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente
Dispositivo
1)
L’importo dell’ammenda inflitta alla Hoechst AG all’art. 2, lett. b), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA), è fissato in EUR 66,627 milioni.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 155 del 25.6.2005.
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