17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/36
Sentenza del Tribunale 3 marzo 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commissione
(Causa T-163/05) (1)
(«Aiuti di Stato - Trasferimento di fondi pubblici alla Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Decisione che dichiara l’aiuto parzialmente incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Criterio dell’investitore privato - Obbligo di motivazione»)
2010/C 100/54
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bundesverband deutscher Banken eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Niemeyer, K.-S. Scholz e J.-O. Lenschow)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e T. Scharf, agenti)
Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania, (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti, assistiti dall’avv. J. Witting); Land Hessen (Germania) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti H.-J. Freund e M. Holzhäuser, successivamente avv.ti H.-J. Freund e S. Lehr); e Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Freund)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, 2006/742/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (GU 2006, L 307, pag. 159).
Dispositivo
1)
I documenti prodotti dal Bundesverband deutscher Banken eV agli allegati 9 e 10 della replica sono ritirati dagli atti.
2)
Il ricorso è respinto.
3)
Il Bundesverband deutscher Banken sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea del Land Hessen e della Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.
4)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 155 del 25.6.2005.
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