15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/44
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Huvis/Consiglio
(Causa T-221/05) (1)
(«Dumping - Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea - Regolamento che chiude un riesame intermedio - Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nell'inchiesta iniziale - Necessità di un mutamento delle circostanze - Adeguamento richiesto relativamente ai costi del credito - Termini di pagamento - Onere della prova - Principio di buona amministrazione - Art. 2, n. 10, lett. b) e g), e art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/96»)
(2008/C 209/76)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Huvis Corp. (Gangnam-gu, Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis, F. Di Gianni e R. Antonini)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: J.-P. Hix, agente, assistito dall'avv. G. Berrisch)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e K. Talabér-Ricz, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan (GU L 71, pag. 1), e, dall'altro, domanda ai sensi dell'art. 241 CE diretta a far dichiarare inapplicabili le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), nella parte in cui esse sostengono le conclusioni contestate contenute nel regolamento n. 428/2005.
Dispositivo
1)
L'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan, è annullato, in quanto il dazio antidumping fissato per le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati e esportati dalla Huvis Corp. eccede quello che sarebbe applicabile se si fosse proceduto ad un adeguamento del valore normale tenuto conto degli oneri all'importazione e delle imposte indirette in applicazione del metodo «input» utilizzato nell'inchiesta iniziale.
2)
Il ricorso è respinto per la restante parte.
3)
Il Consiglio sopporterà le proprie spese e il 70 % di quelle sostenute dalla Huvis Corp.
4)
La Commissione sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 193 del 6.8.2005.
Full & Egal Universal Law Academy