16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/30
Sentenza del Tribunale di primo grado 18 marzo 2009 — Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio
(Causa T-299/05) (1)
(Dumping - Importazione di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Cina - Status di impresa retta da un’economia di mercato - Art. 2, nn. 7, lett. a) e c), e 10, nonché art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/96)
2009/C 113/61
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd (Shanghai, Cina) e Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd (Huaxin Town, Cina) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e avv. E. Gybels)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall’avv. G. Berrisch)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente K. Talabér-Ritz e E. Righini, successivamente H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 28 aprile 2005, n. 692, recante modifica del regolamento (CE) n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 112, pag. 1)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd e la Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
3)
La Commissione sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 257 del 15.10.2005.
Full & Egal Universal Law Academy