26.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 22/42
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Italia/Commissione
(Causa T-308/05) (1)
(«Fondi strutturali - Cofinanziamento - Regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e 448/2004 - Requisiti di ammissibilità degli acconti erogati da organismi nazionali nell'ambito di regimi di aiuti di Stato o relativamente alla concessione di aiuti - Prova dell'utilizzo dei fondi da parte dei destinatari ultimi - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile»)
(2008/C 22/78)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica Italiana (rappresentanti: inizialmente A. Cingolo, successivamente P. Gentili, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e M. Velardo, agenti, assistiti dall'avv. G. Faedo)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni asseritamente contenute nelle lettere della Commissione del 7 giugno 2005, n. 5272, dell'8 giugno 2005, n. 5453, del 17 giugno 2005, nn. 5726 e 5728, e del 23 giugno 2005, n. 5952
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(1) GU C 257 del 15.10.2005.
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