23.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/29
Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Svizzera/Commissione
(Causa T-319/05) (1)
(Relazioni esterne - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo - Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo - Regolamento (CEE) n. 2408/92 - Diritti della difesa - Divieto di discriminazione - Principio di proporzionalità)
2010/C 288/55
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Confederazione svizzera (rappresentanti: S. Hirsbrunner, U. Soltész e P. Melcher, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Benyon, M. Huttunen e M. Niejahr, agenti)
Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C.-D. Quassowski e A. Tiemann, agenti, assistiti dall’avv. T. Masing); e Landkreis Waldshut (rappresentante: M. Núñez-Müller, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03 — Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Confederazione svizzera è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania e il Landkreis Waldshut sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 94 del 17.4.2004 (già causa C-70/04)
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