22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/31
Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011 — Grecia/Commissione
(Causa T-344/05) (1)
(FEOGA - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Carne bovina - Premio all’estensivazione - Campi coltivabili - Frutta e verdura - Aiuto alla trasformazione di taluni agrumi - Condizioni per lapplicazione di una correzione finanziaria forfetaria del 100 % - Proporzionalità)
2011/C 311/52
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica greca (rappresentanti: I. Chalkias e E. Svolopoulou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e L. Visaggio, agenti, assistiti dall’avv. N. Korogiannakis)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 188, pag. 36), laddove esclude talune spese effettuate dalla repubblica greca nei settori della carne bovina, dei campi coltivabili e della frutta e verdura
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), è annullata, laddove esclude talune spese effettuate dalla repubblica greca a titolo di premio per l’estensivazione effettuata per gli anni 2000 e 2001.
2)
Per il resto il ricorso è respinto.
3)
La Repubblica ellenica sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese della Commissione europea.
4)
La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese della Repubblica greca.
(1) GU C 281 del 12.11.2005.
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