29.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 205/31
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio
(Causa T-348/05 INTP)
(Procedura - Interpretazione della sentenza)
2009/C 205/54
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsky, Russia) (rappresentante: avv. B. Evtimov)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall’avv. G. Berrisch)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Talabér-Ritz e H. van Vliet, agenti)
Oggetto
Domanda di interpretazione della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-348/05
Dispositivo
1)
Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, è interpretato nel senso che il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.
2)
La JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
3)
L’originale della presente sentenza è allegato all’originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione di questa sentenza.
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