29.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 205/31
Sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2009 — Italia/Commissione
(Causa T-373/05) (1)
(«FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Tabacco greggio - Obbligo di motivazione - Art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999»)
2009/C 205/55
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore del tabacco greggio
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(1) GU C 296 del 26.11.2005.
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