1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/43
Sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — ArchiMEDES/Commissione
(Cause riunite T-396/05 e T-397/05) (1)
(«Clausola compromissoria - Contratto relativo ad un progetto di rinnovo di un complesso immobiliare urbano - Rimborso di una parte delle somme avanzate - Domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento del saldo - Domanda riconvenzionale della Commissione - Ricorso di annullamento - Decisione di recupero - Nota di debito - Atti di natura contrattuale - Irricevibilità - Compensazione dei crediti»)
2009/C 180/79
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) (Ganges, Francia) (rappresentanti: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon, e P. Reyniers, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente K. Kańska e E. Manhaeve, agenti, successivamente E. Manhaeve, agente)
Oggetto
—
Nella causa T-396/05, domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, da una parte, avverso la decisione della Commissione di recupero degli avanzi versati nell’ambito del contratto che la lega alla ricorrente e, dall’altra, avverso la decisione della Commissione di opporre alla ricorrente una compensazione dei crediti;
—
nella causa T-397/05, azione di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della Commissione al pagamento del saldo della sovvenzione prevista dallo stesso contratto.
Dispositivo
1)
Nella causa T-396/05, il ricorso è respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui esso è diretto avverso la nota di debito n. 3240705638 e la decisione di recupero contenuta nella lettera della Commissione delle Comunità europee del 30 agosto 2005.
2)
Nella causa T-396/05, non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione, contenuta nella sua lettera del 5 ottobre 2005, che opponeva all’Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) una compensazione dei loro crediti reciproci.
3)
Nella causa T-397/05, il ricorso è respinto.
4)
Nella causa T-397/05, l’ArchiMEDES è condannata a versare alla Commissione la somma di EUR 148 256,86, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale fissato dal diritto francese e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa eccedere il 5,5% annuo.
5)
Nella causa T-396/05, l’ArchiMEDES è condannata a sopportare, oltre le proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative al procedimento d’urgenza nella causa T-396/05 R.
6)
Nella causa T-397/05, l’ArchiMEDES è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento d’urgenza nella causa T-397/05 R.
(1) GU C 74 del 25.3.2006.
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