25.10.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 272/18
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — MyTravel/Commissione
(Causa T-403/05) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Eccezione relativa alla tutela delle attività d'indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale - Documenti riguardanti le decisioni della Commissione in materia di concentrazione)
(2008/C 272/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: MyTravel Group plc (Rochdale, Lancashire, Regno Unito) (rappresentanti: D. Pannick, QC, A. Lewis, barrister, M. Nicholson, S. Cardell e B. McKenna, solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente P. Hellström e P. Costa de Oliveira, successivamente X. Lewis e Costa de Oliveira, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 5 settembre [D(2005) 8461] e 12 ottobre 2005 [D(2005) 9763], recanti rigetto della domanda presentata dalla ricorrente diretta ad ottenere l'accesso a taluni documenti preparatori della decisione della Commissione 22 settembre 1999, 2000/276/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso IV/M.1524 — Airtours/First Choice), (GU 2000, L 93, pag. 1), nonché a documenti redatti dai servizi della Commissione a seguito dell'annullamento di tale decisione con sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, T-342/99, Airtours/Commissione (Racc. pag. II-2585),
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione 5 settembre 2005 [D(2005) 8461] è annullata nella parte in cui nega l'accesso al documento di lavoro rubricato «Verbale della conversazione con un membro della squadra di indagine nel caso M.1524, Airtours/First Choice sul caso Airtours, svoltasi il 24 giugno 2002».
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La MyTravel Group plc sopporterà nove decimi delle proprie spese, nonché nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.
4)
La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese, nonché un decimo delle spese sostenute dalla MyTravel Group.
(1) GU C 10 del 14.1.2006.
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