6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/28
Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Powerserv Personalservice/UAMI — Manpower (MANPOWER)
(Causa T-405/05) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo MANPOWER - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Riforma parziale - Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Artt. 7, n. 1, lett. c), 51, nn. 1 e 2, e 63, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94)
(2008/C 313/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH (Sankt Pölten, Austria) (rappresentante: B. Kuchar, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Manpower, Inc. (Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti) (Rappresentanti: inizialmente R. Moscona, solicitor, successivamente Moscona A. Bryson, barrister, e infine Bryson e Marsland, solicitor)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 22 luglio 2005 (pratica R 499/2004-4), relativa ad una domanda di nullità del marchio comunitario MANPOWER n. 76059
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 22 luglio 2005 (pratica R 499/2004-4), relativa ad una domanda di nullità del marchio comunitario MANPOWER n. 76059, è riformata nel senso che detto marchio non è descrittivo dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato nei Paesi Bassi, in Svezia, in Finlandia e in Danimarca. Il dispositivo di tale decisione è mantenuto.
2)
La domanda della Manpower, Inc., diretta alla riforma della summenzionata decisione della commissione di ricorso, è respinta per il resto.
3)
Il ricorso è respinto.
4)
La Powerserv Personalservice GmbH è condannata alle spese.
(1) GU C 22 del 28.1.2006.
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